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Document 62015CA0064
Case C-64/15: Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 28 January 2016 (request for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof — Germany) — BP Europa SE v Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Reference for a preliminary ruling — Taxation — General arrangements for excise duty — Directive 2008/118/EC — Occurrence of an irregularity during a movement of excise goods — Movement of goods under a duty suspension arrangement — Goods missing on delivery — Levying of excise duty in the absence of proof of destruction or loss of the goods)
Causa C-64/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — BP Europa SE/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Regime generale delle accise — Direttiva 2008/118/CE — Irregolarità verificatasi durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa — Circolazione di prodotti in regime di sospensione dall’accisa — Prodotti mancanti al momento della consegna — Riscossione dell’accisa in assenza di prova della distruzione o della perdita dei prodotti)
Causa C-64/15: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — BP Europa SE/Hauptzollamt Hamburg-Stadt (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Regime generale delle accise — Direttiva 2008/118/CE — Irregolarità verificatasi durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa — Circolazione di prodotti in regime di sospensione dall’accisa — Prodotti mancanti al momento della consegna — Riscossione dell’accisa in assenza di prova della distruzione o della perdita dei prodotti)
GU C 106 del 21.3.2016, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.3.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 106/8 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 28 gennaio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof — Germania) — BP Europa SE/Hauptzollamt Hamburg-Stadt
(Causa C-64/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Regime generale delle accise - Direttiva 2008/118/CE - Irregolarità verificatasi durante la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa - Circolazione di prodotti in regime di sospensione dall’accisa - Prodotti mancanti al momento della consegna - Riscossione dell’accisa in assenza di prova della distruzione o della perdita dei prodotti))
(2016/C 106/11)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesfinanzhof
Parti
Ricorrente: BP Europa SE
Convenuto: Hauptzollamt Hamburg-Stadt
Dispositivo
1) |
L’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel senso che la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall’accisa si conclude, ai sensi di tale disposizione, in una situazione come quella del procedimento principale, nel momento in cui il destinatario di tali prodotti ha rilevato, al termine del completo scarico del mezzo di trasporto contenente i prodotti di cui trattasi, che mancavano taluni quantitativi di tali prodotti rispetto a quelli che dovevano essergli consegnati. |
2) |
Il combinato disposto degli articoli 7, paragrafo 2, lettera a), e 10, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che:
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3) |
L’articolo 10, paragrafo 4, della direttiva 2008/118 deve essere interpretato nel senso che si applica non solo se tutti i quantitativi dei prodotti circolanti in regime di sospensione dall’accisa non sono giunti a destinazione, ma anche nell’ipotesi in cui solo una parte di tali prodotti non è giunta a destinazione. |