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Document 62013CA0659

    Cause riunite C-659/13 e C-34/14: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber), Finanzgericht München — Germania, Regno Unito) — C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (C-659/13), Puma SE/Hauptzollamt Nürnberg (C-34/14) (Rinvio pregiudiziale — Ricevibilità — Dumping — Importazioni di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam — Validità del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 — Accordo antidumping dell’OMC — Regolamento (CE) n. 384/96 — Articolo 2, paragrafo 7 — Determinazione del dumping — Importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato — Domande di concessione dello status di società operante in un’economia di mercato — Termine — Articolo 9, paragrafi 5 e 6 — Domande di trattamento individuale — Articolo 17 — Campionamento — Articolo 3, paragrafi 1, 5 e 6, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 4 — Cooperazione dell’industria dell’Unione — Articolo 3, paragrafi 2 e 7 — Accertamento di un pregiudizio — Altri fattori noti — Codice doganale comunitario — Articolo 236, paragrafi 1 e 2 — Rimborso di dazi non legalmente dovuti — Termine — Caso fortuito o di forza maggiore — Invalidità di un regolamento che ha istituito dazi antidumping)

    GU C 106 del 21.3.2016, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 106/2


    Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 4 febbraio 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal First-tier Tribunal (Tax Chamber), Finanzgericht München — Germania, Regno Unito) — C & J Clark International Ltd/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (C-659/13), Puma SE/Hauptzollamt Nürnberg (C-34/14)

    (Cause riunite C-659/13 e C-34/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Ricevibilità - Dumping - Importazioni di calzature con tomaie di cuoio originarie della Cina e del Vietnam - Validità del regolamento (CE) n. 1472/2006 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 - Accordo antidumping dell’OMC - Regolamento (CE) n. 384/96 - Articolo 2, paragrafo 7 - Determinazione del dumping - Importazioni in provenienza da paesi non retti da un’economia di mercato - Domande di concessione dello status di società operante in un’economia di mercato - Termine - Articolo 9, paragrafi 5 e 6 - Domande di trattamento individuale - Articolo 17 - Campionamento - Articolo 3, paragrafi 1, 5 e 6, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 5, paragrafo 4 - Cooperazione dell’industria dell’Unione - Articolo 3, paragrafi 2 e 7 - Accertamento di un pregiudizio - Altri fattori noti - Codice doganale comunitario - Articolo 236, paragrafi 1 e 2 - Rimborso di dazi non legalmente dovuti - Termine - Caso fortuito o di forza maggiore - Invalidità di un regolamento che ha istituito dazi antidumping))

    (2016/C 106/02)

    Lingue processuali: l’inglese e il tedesco

    Giudice del rinvio

    First-tier Tribunal (Tax Chamber), Finanzgericht München

    Parti

    Ricorrenti: C & J Clark International Ltd (C-659/13), Puma SE (C-34/14)

    Convenuti: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs (C-659/13), Hauptzollamt Nürnberg (C-34/14)

    Dispositivo

    1)

    Il regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio, del 5 ottobre 2006, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam, è invalido nei limiti in cui viola l’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), e l’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, come modificato dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell’8 marzo 2004.

    L’esame delle questioni pregiudiziali non ha rivelato alcun elemento atto ad incidere sulla validità del regolamento n. 1472/2006 alla luce dell’articolo 296 TFUE nonché dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), dell’articolo 3, paragrafi 1, 2 e da 5 a 7, dell’articolo 4, paragrafo 1, dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’articolo 9, paragrafo 6, o dell’articolo 17 del regolamento n. 384/96, come modificato dal regolamento n. 461/2004, considerati separatamente, per taluni di siffatti articoli o disposizioni, e congiuntamente, per altri.

    2)

    Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 del Consiglio, del 22 dicembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio spedite dalla RAS di Macao, a prescindere che siano dichiarate o no originarie della RAS di Macao, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 384/96, è invalido nella stessa misura del regolamento n. 1472/2006.

    3)

    In una situazione come quella in esame nei procedimenti principali, i giudici degli Stati membri non possono basarsi su sentenze in cui il giudice dell’Unione europea ha annullato un regolamento che ha istituito dazi antidumping nella parte in cui esso riguardava taluni produttori-esportatori oggetto del regolamento di cui trattasi, per considerare che i dazi imposti sui prodotti di altri produttori-esportatori oggetto di detto regolamento, e che si trovano nella stessa situazione dei produttori-esportatori nei confronti dei quali un siffatto regolamento è stato annullato, non siano legalmente dovuti, ai sensi dell’articolo 236, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Poiché un siffatto regolamento non è stato revocato dall’istituzione dell’Unione europea che lo ha adottato, annullato dal giudice dell’Unione europea o dichiarato invalido dalla Corte di giustizia dell’Unione europea nella parte in cui impone dazi sui prodotti di questi altri produttori-esportatori, detti dazi rimangono legalmente dovuti ai sensi della suddetta disposizione.

    4)

    L’articolo 236, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92 deve essere interpretato nel senso che la circostanza che un regolamento che istituisce dazi antidumping sia dichiarato totalmente o parzialmente invalido dal giudice dell’Unione europea non costituisce un caso fortuito o di forza maggiore ai sensi della suddetta disposizione.


    (1)  GU C 71 dell’8.3.2014.

    GU C 194 del 24.6.2014.


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