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Document 62015TN0615

Causa T-615/15: Ricorso proposto il 2 novembre 2015 — LL/Parlamento

GU C 27 del 25.1.2016, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 27/66


Ricorso proposto il 2 novembre 2015 — LL/Parlamento

(Causa T-615/15)

(2016/C 027/84)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: LL (Vilnius, Lituania) (rappresentante: avv. J. Petrulionis)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione D(2014) 15503 del Segretario generale del Parlamento Europeo, del 17 aprile 2014, e la nota di addebito n. 2014-575, emessa in base a tale decisione il 5 maggio 2014;

condannare il convenuto a tutte le spese legali sostenute dalla parte ricorrente

Motivi e principali argomenti

Per corroborare il suo ricorso, la parte ricorrente deduce in giudizio due motivi.

Sulla regolarità del pagamento e sulla validità e la legittimità della sua ripetizione

La parte ricorrente sostiene che, nella decisione D(2014) 15503, il Segretario generale del Parlamento europeo ha dichiarato in maniera integralmente infondata e illegittima che l’importo di EUR 37 728 era stato indebitamente pagato alla parte ricorrente e, in modo infondato e illegittimo, ai sensi dell’articolo 68 delle Misure di attuazione dello Statuto dei deputati al Parlamento europeo e dell’articolo 80 delle Modalità di applicazione del regolamento finanziario, ha impartito al contabile del Parlamento europeo istruzioni affinché recuperasse presso la parte ricorrente il pagamento di EUR 37 728 e, in conformità al procedimento previsto, le notificasse tale circostanza, con nota di addebito n. 2014-575.

Secondo la parte ricorrente, il Segretario generale del Parlamento europeo, emanando tale decisione, ha preso in considerazione solamente due elementi: il rapporto dell’ULAF e la circostanza che la parte ricorrente non avesse prodotto prove nel senso che il pagamento fosse stato utilizzato per lo scopo previsto. Tuttavia, la parte ricorrente afferma che non sono state raccolte informazioni che confermino che egli abbia utilizzato il pagamento ricevuto per scopi diversi da quelli ai quali tale pagamento era destinato, violando l’articolo 14 della Regolamentazione riguardante le spese e le indennità dei deputati al Parlamento europeo.

Sul termine di prescrizione e sull’applicazione dei principi del termine ragionevole, della certezza del diritto, e della tutela del legittimo affidamento

La parte ricorrente afferma che, nella decisione D(2014) 15503 del Segretario generale del Parlamento europeo e nella nota di addebito n. 2014-575, il termine di prescrizione di cui all’articolo 81 del Regolamento finanziario e all’articolo 93 delle Modalità di applicazione del regolamento finanziario non è stato rispettato, e che non si è ottemperato ai dettami dei principi del termine ragionevole, della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento.

Secondo la parte ricorrente, l’istituzione dell’Unione europea in questione ha ritardato l’esercizio dei suoi poteri e l’emanazione delle decisioni pertinenti in un modo infondato e scorretto e per un periodo irragionevolmente lungo. Così facendo, essa ha violato i diritti della parte ricorrente, ivi compresi i diritti della difesa e il loro adeguato esercizio, in quanto, a causa del lungo periodo trascorso tra gli eventi oggetto d’indagine e l’adozione delle corrispondenti decisioni, la parte ricorrente è stata obiettivamente privata dell’opportunità di difendersi in maniera efficace contro le accuse formulate a suo carico, non ha potuto produrre prove, né intraprendere le azioni necessarie per provvedere affinché la questione oggetto d’indagine potesse essere equamente risolta.


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