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Document 62015TN0609

Causa T-609/15: Ricorso proposto il 29 ottobre 2015 — Repsol/UAMI — Basic (BASIC)

GU C 27 del 25.1.2016, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 27/63


Ricorso proposto il 29 ottobre 2015 — Repsol/UAMI — Basic (BASIC)

(Causa T-609/15)

(2016/C 027/81)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Repsol, SA (Madrid, Spagna) (rappresentante: J. Devaureix, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Basic AG Lebensmittelhandel (Monaco di Baviera, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

Titolare del marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «BASIC» — Marchio comunitario n. 5 648 159

Procedimento dinanzi all’UAMI: Dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI dell’11/08/2015 nel procedimento R 2384/2013-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

ammettere il presente ricorso, con tutti i documenti allegati, e le corrispondenti copie;

ammettere tutte le prove allegate al presente ricorso;

annullare la decisione impugnata;

condannare la ricorrente a sostenere le spese dei procedimenti.

Motivo(i) invocato(i)

La commissione di ricorso ha erroneamente valutato la prova presentata da Basic AG quanto al suo effettivo uso delle ragioni sociali «Basic AG» e «Basic» nel commercio in Germania;

La decisione contestata è erroneamente fondata sull’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009, in relazione all’articolo 53, paragrafo 1, lettera c), nei limiti in cui tra i marchi figurativi «basic» non sussiste possibilità di confusione. Il termine basic è privo di carattere distintivo;

L’eccezionale tutela della normativa tedesca sui marchi in relazione a marchi non registrati deve essere interpretata restrittivamente, secondo il Trattato di Roma del 23 marzo 1957 e la giurisprudenza comunitaria.


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