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Document 62015CN0572

Causa C-572/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 2 novembre 2015 — F. Hoffmann-La Roche AG/Accord Healthcare OÜ

GU C 27 del 25.1.2016, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 27/13


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Riigikohus (Estonia) il 2 novembre 2015 — F. Hoffmann-La Roche AG/Accord Healthcare OÜ

(Causa C-572/15)

(2016/C 027/16)

Lingua processuale: l'estone

Giudice del rinvio

Riigikohus

Parti

Ricorrente: F. Hoffmann-La Roche AG

Resistente: Accord Healthcare OÜ

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 469/2009 (1) del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) debba essere interpretato nel senso che vada ridotta la durata di un certificato protettivo complementare rilasciato ai sensi della legislazione nazionale in uno Stato membro prima della sua adesione all’Unione europea, la cui durata, relativa ad un principio attivo, in base alle indicazioni di cui a tale certificato, sarebbe superiore a quindici anni a decorrere dal momento del rilascio della prima autorizzazione di immissione in commercio, nell’Unione, di un medicinale composto dal principio attivo in questione o che lo contiene.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se l’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) sia conforme al diritto dell’Unione, in particolare ai principi generali del diritto dell’Unione sulla protezione dei diritti acquisiti, al principio di irretroattività e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  GU L 152, pag. 1.


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