EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0554

Causa C-554/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Cantabria (Spagna) il 27 ottobre 2015 — Luca Jerónimo García Almodóvar e Catalina Molina Moreno/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca e Soria, S.A.U.

GU C 27 del 25.1.2016, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.1.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 27/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Cantabria (Spagna) il 27 ottobre 2015 — Luca Jerónimo García Almodóvar e Catalina Molina Moreno/Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca e Soria, S.A.U.

(Causa C-554/15)

(2016/C 027/13)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Cantabria

Parti

Ricorrenti: Luca Jerónimo García Almodóvar e Catalina Molina Moreno

Resistente: Banco de Caja España de Inversiones, Salamanca e Soria, S.A.U.

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con il principio di non vincolatività e con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio (1), del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la limitazione degli effetti retroattivi della nullità di una clausola «suolo», in quanto abusiva, inserita in un contratto stipulato con i consumatori.

2)

Se sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] il mantenimento degli effetti prodotti da una clausola «suolo» dichiarata nulla, in quanto abusiva, inserita in un contratto stipulato con i consumatori.

3)

Se sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] la limitazione degli effetti retroattivi della nullità di una clausola «suolo», in quanto abusiva, inserita in un contratto stipulato con i consumatori, in considerazione del rischio di grave pregiudizio all’ordine pubblico economico e della buona fede.

4)

In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se, nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione da parte del consumatore esecutato basata sul carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto stipulato con i consumatori che costituisce il fondamento dell’esecuzione o ha determinato l’importo esigibile, risulti compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] la presunzione di un rischio di grave pregiudizio all’ordine pubblico economico, o se, invece, tale rischio debba essere accertato e valutato in considerazione di dati economici concreti dai quali siano deducibili le ripercussioni macroeconomiche della retroattività della nullità di una clausola abusiva.

5)

Se, inoltre, nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione da parte del consumatore esecutato basata sul carattere abusivo di una clausola inserita in un contratto concluso con i consumatori che costituisce il fondamento dell’esecuzione o ha determinato l’importo esigibile, sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] una valutazione del rischio di grave pregiudizio all’ordine pubblico economico che prenda in considerazione gli effetti economici eventuali del potenziale esercizio di un’azione individuale o di un’opposizione all’esecuzione, basate sul carattere abusivo della clausola, da parte di molteplici consumatori; o se, invece, tale rischio debba essere valutato prendendo in considerazione soltanto le ripercussioni economiche per l’economia di una concreta opposizione all’esecuzione da parte del consumatore esecutato.

6)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 3), se sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva [93/13] la valutazione astratta della condotta di un qualsiasi professionista, al fine di accertare la buona fede.

7)

Oppure, in caso contrario, se l’articolo 6 della direttiva [93/13] vada interpretato nel senso che è necessario esaminare e valutare la buona fede in ciascun caso specifico, in considerazione della condotta concreta di un professionista in relazione alla stipulazione del contratto e all’inserzione della clausola abusiva nel contratto.


(1)  GU L 95, pag. 29.


Top