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Document 52012IP0443

    Risoluzione del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto (2011/2308(INI))

    GU C 419 del 16.12.2015, p. 77–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 419/77


    P7_TA(2012)0443

    Impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto

    Risoluzione del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 sull'impatto ambientale delle attività di estrazione di gas e olio di scisto (2011/2308(INI))

    (2015/C 419/12)

    Il Parlamento europeo,

    vista la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (1),

    vista la direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (2),

    vista la direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive (direttiva sui rifiuti minerari) e che modifica la direttiva 2004/35/CE (3),

    vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (4),

    vista la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (5),

    vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (direttiva Habitat) (6),

    vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (direttiva prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) (7),

    vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale, o ELD) (8),

    vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (direttiva quadro sulle acque) (9),

    vista la direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (direttiva acqua potabile) (10),

    vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento (direttiva sulle acque sotterranee) (11),

    viste la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (come modificata) (12), e la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere gli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (13),

    visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (regolamento REACH) (14),

    visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (che allinea la legislazione UE esistente al Globally Harmonised System (GHS) delle Nazioni Unite) (15),

    vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (direttiva sui biocidi) (16),

    vista la direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (direttiva Seveso II) (17),

    vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 sull'affrontare le sfide della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi (18),

    vista la relazione sul gas non convenzionale in Europa, dell'8 novembre 2011, commissionata dalla direzione generale dell'Energia della Commissione (19),

    vista la nota di trasmissione, del 26 gennaio 2012, della direzione generale dell'Ambiente della Commissione destinata ai deputati al Parlamento europeo sul quadro legislativo dell'UE in materia ambientale applicabile ai progetti sul gas di scisto,

    vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni intitolata «Tabella di marcia per l'energia 2050» (COM(2011)0885),

    viste le petizioni 886/2011 (sui rischi associati al sondaggio e all'estrazione di gas di scisto in Bulgaria) e 1378/2011 (in materia di estrazione di gas di scisto in Polonia),

    visto lo studio pubblicato nel giugno 2011 dalla direzione A per le politiche economiche e scientifiche della direzione generale delle politiche interne dal titolo «Impatto dell’estrazione di gas e olio di scisto sull’ambiente e sulla salute umana»,

    visti gli articoli 4, 11, 191, 192, 193 e 194 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto l'articolo 48 del suo regolamento,

    visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione giuridica (A7-0283/2012),

    A.

    considerando che i recenti progressi tecnologici hanno già dato impulso a una rapida estrazione dei combustibili fossili non convenzionali su scala commerciale in talune parti del mondo e che nell'Unione europea non vi è ancora nessuno sfruttamento commerciale e il potenziale di riserve e le possibili ripercussioni sull'ambiente e la salute pubblica devono essere ulteriormente esaminati;

    B.

    considerando che lo sfruttamento del gas di scisto non è immune da controversie nell'UE e a livello mondiale e richiede pertanto un'analisi completa di tutti gli effetti (sull'ambiente, la sanità pubblica e il cambiamento climatico) prima di un ulteriore utilizzo di tale tecnologia;

    C.

    considerando che la tabella di marcia per l'energia 2050 ha messo in evidenza che il gas di scisto e altri combustibili fossili non convenzionali diventeranno nuove fonti di approvvigionamento molto importanti all'interno e all'esterno dell'Europa e che la sostituzione nel breve-medio termine di carbone e petrolio con il gas potrebbe contribuire a ridurre le emissioni di gas a effetto serra, a seconda del loro ciclo di vita;

    D.

    considerando che il gas può essere utilizzato per la generazione del carico di base di energia, oltre a costituire una riserva di energia affidabile per le fonti energetiche variabili, come l'energia eolica e solare, e che tale affidabilità riduce i problemi tecnici legati all'equilibrio della rete; che il gas costituisce, inoltre, un combustibile efficiente per il riscaldamento/raffreddamento e molti altri usi industriali che stimolano la competitività dell'UE;

    E.

    considerando che le due tecniche principali utilizzate per sfruttare il potenziale dei combustibili fossili non convenzionali, del gas di scisto e del metano estratto dai depositi di carbone, vale a dire la perforazione orizzontale e la fratturazione idraulica, sono impiegate in combinazione solo da un decennio e non andrebbero confuse con le tecniche di stimolazione dei pozzi impiegate per l'estrazione dei combustibili fossili tradizionali in ragione della combinazione di queste due tecniche e della portata dell'intervento;

    F.

    considerando che l'UE si impegna per raggiungere l'obiettivo giuridicamente vincolante della riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra e dell'aumento della quota di energie rinnovabili; che qualsiasi decisione relativa allo sfruttamento dei combustibili fossili non convenzionali si inserisce nel contesto della necessità di ridurre le emissioni;

    G.

    considerando che finora non è stata approvata alcuna direttiva (quadro) dell’UE per la disciplina delle attività minerarie;

    H.

    considerando che non vi sono dati sufficienti in merito alle sostanze chimiche utilizzate per la fratturazione e ai rischi ambientali e sanitari associati alla fratturazione idraulica; considerando che sono ancora in corso analisi importanti e che aumenta la necessità di studi ulteriori e continui; che l'esistenza e la trasparenza dei dati, dei campionamenti e delle prove sono di fondamentale importanza per una ricerca di alta qualità a sostegno di una normativa che tuteli la sanità pubblica e l'ambiente;

    I.

    considerando che qualsiasi tipo di estrazione di minerali e combustibili fossili comporta rischi potenziali per la salute umana e l'ambiente; che è essenziale applicare un principio di precauzione, oltre al principio «chi inquina paga», a qualsiasi futura decisione in merito allo sviluppo delle risorse di combustibili fossili in Europa, tenuto conto dei possibili effetti di tutte le fasi del processo di ricerca e sfruttamento;

    J.

    considerando che Stati membri dell'UE come la Francia e la Bulgaria hanno già adottato una moratoria sull'estrazione del gas di scisto in ragione delle preoccupazioni legate all'ambiente e alla sanità pubblica;

    K.

    considerando che i progetti di sfruttamento del gas di scisto non sono sottoposti, in genere, a una valutazione dell'impatto ambientale, nonostante i rischi ambientali di tali progetti;

    L.

    considerando che l'UE ha il ruolo di garantire un livello elevato di tutela della salute umana in tutte le politiche e le attività dell'Unione;

    M.

    considerando che molti governi in Europa, come la Francia, la Bulgaria, la Renania settentrionale-Vestfalia in Germania, Friburgo e Vaud in Svizzera, oltre a numerosi stati degli Stati Uniti (Carolina del Nord, New York, New Jersey e Vermont e oltre 100 amministrazioni locali) e altri paesi in tutto il mondo (Sudafrica, Quebec in Canada, Nuovo Galles del Sud in Australia) hanno attualmente in essere un divieto o una moratoria sull'impiego della fratturazione idraulica per l'estrazione di olio e gas dalle formazioni scistose o da altre formazioni rocciose a bassa permeabilità;

    N.

    considerando che numerosi Stati membri, tra cui la Repubblica ceca, la Romania e la Germania, stanno attualmente valutando l'adozione di una moratoria sulla ricerca e l'estrazione di olio e gas da formazioni scistose o da altre formazioni rocciose a bassa permeabilità;

    O.

    considerando che la direttiva sulla responsabilità ambientale non obbliga gli operatori a contrarre un'assicurazione adeguata che tenga conto degli elevati costi associati agli incidenti nelle industrie estrattive;

    Quadro generale — regolamentazione, attuazione, monitoraggio e cooperazione

    1.

    riconosce che per ricerca ed estrazione di gas di scisto si intende qualsiasi ricerca ed estrazione di idrocarburi non convenzionali, con metodi di perforazione orizzontale e la fratturazione idraulica ad alto volume, che vengono impiegati nelle industrie dei combustibili fossili di tutto il mondo;

    2.

    sottolinea che, fatta salva la competenza esclusiva degli Stati membri di sfruttare le proprie risorse energetiche, l'eventuale sfruttamento dei combustibili fossili non convenzionali dovrebbe garantire condizioni eque e paritarie in tutta l'Unione, nel pieno rispetto della pertinente normativa europea in materia di sicurezza e ambiente;

    3.

    ritiene sia necessaria un'analisi approfondita del quadro normativo dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda l'esplorazione e lo sfruttamento di combustibili fossili non convenzionali; accoglie a tal fine con favore l'imminente conclusione di un certo numero di studi della Commissione su: identificazione dei rischi, ciclo di vita delle emissioni di gas a effetto serra, prodotti chimici, acque, uso dei suoli e effetti del gas di scisto sui mercati energetici dell'UE; esorta gli Stati membri a procedere con cautela riguardo al gas di scisto fino al completamento delle analisi regolamentari in corso e ad attuare con efficacia la regolamentazione esistente, quale fattore essenziale per la riduzione del rischio in tutte le operazioni di estrazione del gas;

    4.

    invita la Commissione a effettuare, dopo il completamento dei suoi studi, una valutazione approfondita sulla base del quadro normativo europeo per la tutela della salute e dell'ambiente e a proporre, al più presto e in linea con i principi del trattato, misure adeguate, comprese misure legislative, ove necessario;

    5.

    sottolinea che l'estrazione dei combustibili fossili non convenzionali, al pari dell'estrazione dei combustibili fossili convenzionali, presenta rischi intrinseci; ritiene che tali rischi debbano essere contenuti attraverso misure preventive, fra cui una programmazione adeguata, l'esecuzione di prove, l'impiego delle tecnologie disponibili migliori e di quelle nuove, l'applicazione delle migliori prassi industriali e un processo continuo di raccolta, monitoraggio e comunicazione dei dati, nell'ambito di quadro normativo solido; ritiene fondamentale richiedere la misurazione dei livelli di base del metano presente in natura e delle sostanze chimiche contenute nelle falde acquifere sotterranee, oltre che degli attuali livelli di qualità dell'aria nei potenziali siti di trivellazione, prima di avviare altre prospezioni o estrazioni di combustibili fossili non convenzionali; ritiene inoltre che il coinvolgimento periodico dei costruttori originali di macchine (OEM) o dei produttori di apparati equivalenti possa garantire che le attrezzature essenziali per la sicurezza e la tutela dell'ambiente continuino a funzionare nel modo più efficace, nel rispetto delle norme di sicurezza;

    6.

    sottolinea la valutazione preliminare della Commissione sul quadro legislativo dell'UE in materia ambientale applicabile alla fratturazione idraulica; esorta la Commissione a fare uso dei propri poteri in materia di recepimento e attuazione adeguati dei principali atti dell'UE in materia ambientale in tutti gli Stati membri e a emanare immediatamente orientamenti volti alla definizione dei dati di base per il controllo delle acque, necessari per la valutazione dell'impatto ambientale della prospezione e dell'estrazione del gas di scisto, nonché criteri da utilizzare per valutare l'impatto della fratturazione idraulica sui bacini idrici sotterranei in varie formazioni geologiche, comprese le potenziali perdite e gli effetti cumulativi;

    7.

    invita la Commissione a introdurre un quadro di gestione del rischio in tutta l'UE per la prospezione o l'estrazione dei combustibili fossili non convenzionali, al fine di garantire l'applicazione di disposizioni armonizzate per la tutela della salute umana e dell'ambiente in tutti gli Stati membri;

    8.

    invita la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e le competenti autorità di regolamentazione, a introdurre un monitoraggio costante degli sviluppi del settore e a intraprendere le iniziative necessarie a integrare e ampliare la normativa esistente dell'UE in materia ambientale;

    9.

    osserva che il metano è un gas a elevato effetto serra e che occorre tenere pienamente conto delle sue emissioni ai sensi della direttiva 2003/87/CE (ETS) o della decisione n. 406/2009/CE (la «decisione sulla condivisione dello sforzo»);

    10.

    sottolinea che un'adeguata regolamentazione della ricerca ed estrazione dei combustibili fossili non convenzionali, in piena conformità alla normativa esistente dell'UE, dipende, in ultima analisi, dalla volontà e dalle risorse delle competenti autorità nazionali; invita, quindi, gli Stati membri a garantire risorse umane e tecniche sufficienti per il monitoraggio, l'ispezione e l'esecuzione delle attività consentite, compresa un'adeguata formazione per il personale delle competenti autorità nazionali;

    11.

    rileva l'importanza del lavoro svolto da istituti di nota affidabilità, quali l'Agenzia internazionale dell'energia (AIE), per l'elaborazione di orientamenti sulle migliori prassi nel campo dei regolamenti relativi al gas non convenzionale e alla fratturazione idraulica;

    12.

    chiede che sia messa a punto una serie di norme di riferimento europee sulle migliori tecnologie disponibili (BREF) per gli operatori della fratturazione, basate su una solida pratica ingegneristica scientifica;

    13.

    invita le autorità nazionali che hanno autorizzato la prospezione di combustibili fossili non convenzionali a riesaminare le normative statali esistenti sulla costruzione di pozzi per i combustibili fossili convenzionali e ad aggiornare le disposizioni relative alle specificità dell'estrazione dei combustibili fossili non convenzionali;

    14.

    riconosce che l'industria ha la responsabilità primaria nel prevenire e, se del caso, nel reagire agli incidenti; invita la Commissione a prendere in considerazione l'inclusione delle operazioni correlate alla fratturazione idraulica nell'allegato III della direttiva sulla responsabilità ambientale e invita le autorità competenti a esigere dagli operatori sufficienti garanzie finanziarie per la responsabilità ambientale e civile, che coprano eventuali incidenti o impatti negativi imprevisti, causati dalle loro attività o da quelle date in appalto; in caso di inquinamento ambientale, deve essere applicato il principio «chi inquina paga»; plaude ai progressi compiuti dall'industria nel definire standard elevati di sicurezza e tutela ambientale; sottolinea l'importanza di monitorare la conformità del settore attraverso ispezioni periodiche eseguite da specialisti addestrati e indipendenti;

    15.

    invita le imprese energetiche attive nel settore dell'estrazione di combustibili fossili non convenzionali a investire nella ricerca per migliorare le prestazioni ambientali delle tecnologie impiegate per tali combustibili; esorta le imprese e gli istituti accademici che hanno sede nell'UE a mettere a punto adeguati programmi di cooperazione in materia di R&S in grado di garantire una maggiore comprensione della sicurezza e dei rischi delle operazioni di ricerca e produzione dei combustibili fossili non convenzionali;

    16.

    ribadisce l'invito alla Commissione e agli Stati membri, espresso nella risoluzione del 15 marzo 2012 per una tabella di marcia verso un'economia a basse emissioni di carbonio nel 2050, ad accelerare l'attuazione dell'accordo del G20 sull'abolizione delle sovvenzioni ai combustibili fossili; ritiene che la prospezione e lo sfruttamento di fonti di combustibili fossili, compresi i combustibili fossili non convenzionali, non debbano essere sovvenzionati con fondi pubblici;

    17.

    ritiene che accordi reciproci di non divulgazione riguardanti i danni all'ambiente e alla salute umana e animale, che sono stati conclusi tra i proprietari di terreni nelle vicinanze di pozzi di gas di scisto e gli operatori del settore negli Stati Uniti, non siano conformi agli obblighi dell'Unione e degli Stati membri ai sensi della convenzione di Aarhus, della direttiva sull'accesso alle informazioni (2003/4/CE) e della direttiva sulla responsabilità ambientale;

    Aspetti ambientali della fratturazione idraulica

    18.

    riconosce che la ricerca e l'estrazione di gas di scisto possono eventualmente comportare interazioni complesse e trasversali con l'ambiente circostante, in particolare in ragione del metodo di fratturazione idraulica impiegato, della composizione del liquido di fratturazione, nonché della costruzione e della profondità dei pozzi e della porzione di terreno di superficie interessata;

    19.

    riconosce che la pianificazione e il metodo impiegato per le attività di estrazione dipendono dal tipo di roccia presente in ogni singola regione; chiede un'analisi obbligatoria di base delle acque sotterranee e le analisi della geologia profonda e di superficie dei potenziali giacimenti di scisto previa autorizzazione, complete di relazioni sulle eventuali attività minerarie passate o presenti nella regione;

    20.

    sottolinea la necessità di studi scientifici in merito all'impatto a lungo termine sulla salute umana dell'inquinamento dell'aria e della contaminazione dell'acqua correlati alla fratturazione;

    21.

    esorta la Commissione ad assicurare un effettivo recepimento nel diritto nazionale delle norme in materia di valutazione dell’impatto ambientale determinato dalle attività minerarie; sottolinea inoltre che tutte le valutazioni d’impatto dovrebbero essere realizzate seguendo un processo aperto e trasparente;

    22.

    rammenta che la «Nota d'orientamento sull’applicazione della direttiva 85/337/CEE a progetti di esplorazione e di idrocarburi non convenzionali» (rif. Ares (2011)1339393), del 12/12/2011, della DG Ambiente della Commissione, conferma che la direttiva del Consiglio 85/337/CEE, modificata e codificata dalla direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (nota come direttiva sulla valutazione d'impatto ambientale o VIA), contempla l'esplorazione e lo sfruttamento di idrocarburi non convenzionali; rammenta inoltre che qualsiasi tecnologia della fratturazione idraulica utilizzata è parte delle attività generali convenzionali e non convenzionali di esplorazione ed estrazione di idrocarburi, disciplinate dalla summenzionata legislazione dell’UE e dalla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e produzione di idrocarburi;

    23.

    invita la Commissione ad avanzare proposte atte ad assicurare che le disposizioni della direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale contemplino adeguatamente le specificità della prospezione e dell'estrazione di gas di scisto, olio di scisto e metano proveniente dai giacimenti carboniferi; insiste affinché la valutazione preliminare dell'impatto ambientale includa gli effetti dell'intero ciclo di vita sulla qualità di aria, suolo, acqua, sulla stabilità geologica, sull'utilizzo del suolo e sull'inquinamento acustico;

    24.

    chiede che i progetti che prevedono la fratturazione idraulica siano inseriti nell'allegato I della direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale;

    25.

    osserva che esiste il rischio di scosse sismiche, dimostrato dalla prospezione del gas di scisto nel nord-ovest dell'Inghilterra; sostiene le raccomandazioni della relazione commissionata dal governo del Regno Unito, secondo le quali gli operatori sono tenuti a rispettare determinati standard sismici e microsismici;

    26.

    ricorda che la sostenibilità del gas di scisto non è ancora stata dimostrata; invita la Commissione e gli Stati membri a valutare in modo approfondito le emissioni di gas a effetto serra durante l'intero processo di estrazione e produzione, per dimostrare l'integrità ambientale;

    27.

    reputa opportuno, nel contesto della responsabilità, invertire l'onere della prova per gli operatori nel settore del gas di scisto laddove, vista la natura della perturbazione e i suoi effetti avversi, le altre possibili cause e qualsiasi altra circostanza, il calcolo delle probabilità indichi che le operazioni relative al gas di scisto sono la causa del danno ambientale;

    28.

    invita la Commissione ad avanzare proposte atte a inserire espressamente i fluidi di fratturazione tra i «rifiuti pericolosi» di cui all'allegato III della direttiva europea sui rifiuti (2008/98/CE);

    29.

    prende atto dei volumi idrici relativamente importanti impiegati nella fratturazione idraulica, dato che l'acqua è una risorsa particolarmente sensibile nell'UE; sottolinea la necessità di elaborare piani previsionali per l'approvvigionamento idrico sulla base dell'idrologia locale, tenendo conto delle risorse idriche locali, dei bisogni di altri utenti di acque locali e delle capacità per il trattamento delle acque reflue;

    30.

    esorta la Commissione a provvedere a che le norme ambientali europee vigenti, soprattutto per quanto riguarda l’acqua impiegata per la fratturazione idraulica, siano rispettate in tutte le loro parti e a che, di conseguenza, siano punite eventuali violazioni;

    31.

    rammenta che la direttiva quadro sulle acque richiede agli Stati membri di attuare le misure necessarie per prevenire il deterioramento dello stato di tutti i corpi idrici sotterranei, ivi compreso da fonti puntuali quali la prospezione e l'estrazione di idrocarburi;

    32.

    invita l'industria ad adottare, in modo trasparente nei confronti degli organismi nazionali di regolamentazione, dei gruppi ambientalisti e delle comunità locali, le misure necessarie per evitare il deterioramento dello stato dei corpi idrici sotterranei interessati, così come stabilito nella direttiva quadro sulle acque e nella direttiva concernente le acque sotterranee, al fine di mantenere un buono stato delle acque sotterranee;

    33.

    riconosce che la fratturazione idraulica avviene a una profondità ben al di sotto delle falde acquifere sotterranee; ritiene pertanto che, dato che le operazioni di perforazione attraversano fonti di acqua potabile, la preoccupazione principale in termini di contaminazione delle acque sotterranee riguardi l'integrità dei pozzi e la qualità del rivestimento e della cementazione,

    34.

    chiede che in determinate aree sensibili e particolarmente a rischio, come all'interno e al di sotto delle aree di protezione dell'acqua potabile e nelle miniere di carbone, la fratturazione idraulica sia completamente vietata;

    35.

    sottolinea che una prevenzione efficace richiede il monitoraggio costante del rispetto rigoroso delle prassi e degli standard più elevati stabiliti per la trivellazione e la manutenzione dei pozzi; ritiene che le relazioni relative al completamento dei pozzi debbano essere trasmesse alle autorità competenti; sottolinea che sia l'industria sia le autorità competenti dovrebbero garantire controlli periodici di qualità per quanto concerne l'integrità del rivestimento e della cementazione, nonché il campionamento delle acque sotterranee di base per controllare la qualità dell'acqua potabile, effettuato in stretta collaborazione con i fornitori di acqua potabile; sottolinea che ciò richiede notevoli risorse umane e tecniche a tutti i livelli;

    36.

    chiede alla Commissione di emanare quanto prima orientamenti concernenti la raccolta dei dati di base sul monitoraggio delle acque, necessari per una valutazione dell'impatto ambientale della ricerca e dell'estrazione di gas di scisto, nonché i criteri da utilizzare per valutare gli impatti della fratturazione idraulica sui bacini idrici sotterranei in diverse formazioni geologiche, ivi comprese le potenziali fughe e gli impatti cumulativi;

    37.

    raccomanda di predisporre piani standardizzati di emergenza di concerto fra gli operatori, le autorità di regolamentazione e i servizi di emergenza e di istituire gruppi specializzati di pronto intervento;

    38.

    ritiene che la pratica di riciclare l'acqua sul posto mediante un sistema a circuito chiuso, con l'utilizzo di cisterne di stoccaggio in acciaio, rappresenti il modo più ecologico per trattare le acque di riflusso, che riduce al minimo i volumi idrici e i rischi di fuoriuscite in superficie, nonché i costi, il traffico e i danni provocati alle strade dal trasporto delle acque da sottoporre a trattamento; ritiene che questo tipo di riciclaggio dovrebbe essere applicato per quanto possibile; non permette l'iniezione delle acque di reflusso nelle formazioni geologiche a fini di smaltimento, in conformità alle disposizioni della direttiva quadro sulle acque;

    39.

    chiede l'attuazione rigorosa delle norme esistenti in materia di trattamento delle acque reflue e dei piani obbligatori di gestione idrica da parte degli operatori, in cooperazione con le società di gestione dell'acqua potabile e le autorità competenti; sottolinea, tuttavia, che gli impianti di trattamento esistenti non sono dotati degli strumenti idonei per trattare le acque reflue della fratturazione idraulica e potrebbero scaricare inquinanti nei corsi d'acqua; ritiene, a tal fine, che le autorità competenti devono eseguire una valutazione completa di tutti gli impianti pertinenti di trattamento delle acque negli Stati membri interessati;

    40.

    sottolinea che sarebbe opportuno mantenere una distanza di sicurezza minima tra i piazzali adibiti alla perforazione e i pozzi dell'acqua;

    41.

    è del parere che molte delle attuali controversie relative ai combustibili fossili non convenzionali derivino in parte dall'iniziale rifiuto dell'industria di comunicare il contenuto chimico dei fluidi impiegati per potenziare la fratturazione idraulica; sostiene la necessità di una piena trasparenza, con un obbligo vincolante per tutti gli operatori di rivelare pienamente la composizione chimica e la concentrazione di fluidi di fratturazione e di rispettare pienamente la vigente legislazione dell'UE, ai sensi del regolamento REACH;

    42.

    ritiene che accordi reciproci di non divulgazione riguardanti i danni all'ambiente e alla salute umana e animale, che sono stati conclusi tra i proprietari di terreni nelle vicinanze di pozzi di gas di scisto e gli operatori del settore negli Stati Uniti, non siano conformi agli obblighi dell'Unione e degli Stati membri ai sensi della convenzione di Aarhus, della direttiva sull'accesso alle informazioni (2003/4/CE) e della direttiva sulla responsabilità ambientale;

    43.

    osserva che le attività di perforazione orizzontale a più pozzi condotte mediante un unico piazzale a esse adibito riducono al minimo l'utilizzo del suolo e la perturbazione del paesaggio;

    44.

    osserva che i volumi di produzione dei pozzi di gas di scisto negli Stati Uniti evidenziano una netta flessione dopo i primi due anni, il che comporta l'aumento delle trivellazioni per l'apertura di nuovi pozzi; sottolinea che le cisterne di stoccaggio, le stazioni di compressione e l'infrastruttura delle condotte intensificano l'impatto sull'utilizzo del suolo delle attività legate al gas di scisto;

    45.

    invita gli Stati membri che decidono di sfruttare le riserve di gas di scisto o di altri combustibili fossili non convenzionali a inviare alla Commissione piani nazionali per illustrare nel dettaglio come lo sfruttamento di tali riserve sia conciliabile con gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni ai sensi della decisione dell’UE sulla condivisione dello sforzo;

    46.

    riconosce che i costanti miglioramenti tecnologici nell'ambito della fratturazione idraulica e della perforazione orizzontale possono consentire di aumentare la sicurezza dei combustibili fossili non convenzionali e di limitare le possibili ricadute ambientali; esorta l'industria a proseguire con gli sforzi atti a migliorare la tecnologia e a impiegare le migliori soluzioni tecnologiche per lo sfruttamento delle risorse di combustibili fossili non convenzionali;

    47.

    invita i servizi geologici nazionali competenti a eseguire un monitoraggio sismico di base nelle aree vulnerabili dal punto di vista sismico in cui vengono concessi permessi per l'estrazione del gas di scisto, al fine di appurare la sismicità pregressa e valutare l'eventualità e il potenziale impatto di terremoti indotti;

    48.

    precisa che qualunque confronto favorevole tra il bilancio del ciclo di vita, in termini di emissioni di gas a effetto serra, del gas di scisto rispetto al carbone dipende dal presupposto di una vita atmosferica di cento anni; ritiene che la necessità di stabilizzare le emissioni mondiali entro il 2020 faccia ritenere più opportuna l'esecuzione di un esame in un arco temporale inferiore, ad esempio 20 anni; chiede ulteriori ricerche sulle emissioni fuggitive di metano, per contabilizzare meglio tali emissioni negli inventari e obiettivi annuali degli Stati membri ai sensi della decisione sulla condivisione dello sforzo;

    49.

    esorta la Commissione ad avanzare proposte legislative per l'impiego di un dispositivo di combustione in fase di completamento, ovvero «completamento verde» obbligatorio per tutti i pozzi di gas di scisto nell'UE, per limitare la combustione in torcia solo in caso di preoccupazioni per la sicurezza e di vietare completamente il rilascio in atmosfera per tutti i pozzi di gas di scisto, allo scopo di ridurre le emissioni fuggitive di metano e dei composti organici volatili legati al gas di scisto;

    Partecipazione pubblica e condizioni locali

    50.

    riconosce che le attività di perforazione possono peggiorare le condizioni di vita; chiede pertanto che la questione sia tenuta in considerazione al momento della necessaria autorizzazione per il reperimento e lo sfruttamento delle risorse di idrocarburi e per tutte le misure necessarie che devono in particolare essere adottate dal settore, attraverso l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, e dalle autorità pubbliche, attraverso l'applicazione di normative rigorose, nonché di ridurre al minimo le conseguenze negative di dette attività;

    51.

    invita l'industria a coinvolgere le comunità locali e a discutere soluzioni condivise per ridurre al minimo l'impatto dello sfruttamento del gas di scisto sul traffico, la qualità delle strade e il rumore nei luoghi in cui si svolgono le attività di sfruttamento;

    52.

    chiede agli Stati membri che le comunità locali siano pienamente informate e associate, in particolare in occasione dell'esame delle richieste di permessi di ricerca e sfruttamento; chiede, in particolare, un accesso completo agli studi relativi all'impatto sull'ambiente, sulla salute degli abitanti e sull'economia locale;

    53.

    ritiene che occorrerebbe garantire la partecipazione pubblica attraverso un'adeguata informazione pubblica che preceda ogni fase di ricerca e di sfruttamento; chiede una maggiore trasparenza in merito agli effetti, alle sostanze chimiche e alle tecnologie utilizzate, oltre che a tutte le ispezioni e le misure di controllo, al fine di garantire la comprensione e la fiducia del pubblico nella regolamentazione di tali attività;

    54.

    riconosce che, al fine di affrontare tutte le questioni legate ai combustibili fossili non convenzionali, occorre migliorare notevolmente lo scambio di informazioni tra l'industria, le autorità di regolamentazione e il pubblico;

    55.

    plaude, pertanto, alla dotazione di bilancio per il 2012 a livello UE destinata al dibattito pubblico e incoraggia gli Stati membri a servirsi di tali finanziamenti per garantire che i cittadini residenti in aree potenzialmente destinate allo sfruttamento dei combustibili fossili non convenzionali siano meglio informati e possano partecipare attivamente al processo decisionale in seno alle rispettive strutture di governance locali e nazionali;

    Aspetti internazionali

    56.

    ritiene che l'uso di gas di scisto e di altri combustibili fossili debba essere coerente con l'articolo 2 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), che chiede la «stabilizzazione delle concentrazioni di gas serra in atmosfera a un livello tale da prevenire interferenze antropogeniche dannose per il sistema climatico» e sottolinea che un sostanziale pregiudizio a favore delle infrastrutture a combustibili fossili come il gas di scisto potrebbe allontanare il raggiungimento di tale obiettivo;

    57.

    ritiene che l'aumento di esplorazione e produzione di gas di scisto in tutto il mondo porterà ad un considerevole incremento delle emissioni fuggitive di metano e che il potenziale di riscaldamento globale a effetto serra (GWP) dei gas di scisto non sia stato valutato; sottolinea pertanto che lo sfruttamento di risorse di olio e gas non convenzionali potrebbe ostacolare il raggiungimento dell'Obiettivo di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite (MDG) 7 — assicurare la sostenibilità ambientale — e potrebbe pregiudicare i recenti impegni internazionali assunti in relazione al cambiamento climatico, sanciti dall'accordo di Copenaghen; osserva che il cambiamento climatico già colpisce in maggior misura i paesi poveri; sottolinea inoltre che in aggiunta agli effetti diretti sulla salute e l'ambiente, l’impatto dell'estrazione di gas o olio non convenzionali sulle condizioni di vita delle popolazioni costituisce una minaccia particolare, segnatamente nei paesi africani dove le comunità locali dipendono in larga parte dalle risorse naturali per l'agricoltura e la pesca;

    58.

    insiste sul fatto che occorre trarre insegnamenti dagli Stati Uniti in materia di sfruttamento del gas di scisto; osserva con particolare preoccupazione che l'estrazione del gas di scisto richiede volumi ingenti d'acqua, un elemento che può rendere molto difficile il raggiungimento degli MDG 7 concernenti l'accesso ad acqua pulita e la sicurezza alimentare, soprattutto nei paesi poveri che già soffrono di una grave carenza idrica;

    59.

    rileva che le acquisizioni di terreni per l'estrazione di olio e gas favoriscono l'accaparramento delle terre nei paesi in via di sviluppo e possono costituire una grave minaccia per le comunità delle popolazioni indigene, gli agricoltori e i poveri di tutto il mondo in termini di accesso alle risorse idriche, ai terreni fertili e al cibo; osserva che, in seguito al crollo dei mercati finanziari del 2008, si è verificata una decisa accelerazione degli investimenti globali in industrie estrattive da parte di fondi speculativi e fondi pensione, con l'effetto di incoraggiare una maggiore estrazione; sottolinea pertanto che tutte le entità economiche europee dovrebbero sempre agire in modo trasparente e in stretta consultazione con tutti gli enti governativi competenti e le comunità locali in merito a questioni legate agli affitti e/o alle acquisizioni di terreni;

    60.

    osserva che poiché non è chiaro se l'attuale quadro normativo della legislazione dell'UE offra una garanzia adeguata contro i rischi per l'ambiente e la salute umana derivanti dalle attività legate al gas di scisto, la Commissione sta avviando una serie di studi, attesi entro la fine di quest'anno; ritiene che lo sfruttamento del gas di scisto da parte di società europee nei paesi in via di sviluppo debba essere totalmente improntato agli insegnamenti tratti da tali studi e alle relative raccomandazioni; è preoccupato per gli effetti delle attività delle società petrolifere su ambiente, salute e sviluppo, in particolare nell'Africa sub-sahariana, data la limitata capacità di attuare e far rispettare le leggi di tutela dell’ambiente e della salute in alcuni paesi della zona; ribadisce l'opinione che le società europee dovrebbero attenersi a norme di settore responsabili ovunque operino;

    61.

    esprime preoccupazione in merito a potenziali investimenti da parte di società europee in risorse di olio o gas non convenzionali nei paesi in via di sviluppo;

    62.

    sottolinea che l'obbligo dell'UE di garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo, sancito dall'articolo 208 TFUE, deve essere rispettato; è del parere che nel momento in cui accoglie società che investono in attività estrattive, l'UE dovrebbe influenzare il loro comportamento per promuovere l'adozione di pratiche maggiormente sostenibili, ad esempio attraverso il rafforzamento delle norme e dei regolamenti in materia di governo societario applicati alle banche e ai fondi che le finanziano, compresa l’applicazione dei «Principi Equator», dei principi per gli investimenti responsabili, e delle regole della Banca europea per gli investimenti e del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria;

    63.

    ricorda che in aggiunta alle regolamentazioni dei paesi in cui operano, le società petrolifere internazionali sono anche soggette alle giurisdizioni dei tribunali dei paesi nelle cui borse valori sono quotate; ritiene che la regolamentazione del paese di origine debba prevedere mezzi efficaci di tutela dei diritti umani in situazioni in cui esistono vuoti di responsabilità, sul modello dell'Alien Tort Claims Act degli Stati Uniti;

    64.

    osserva che esistono numerosi strumenti in grado di affrontare l’impatto sociale e ambientale negativo delle attività delle industrie estrattive, come la Global Reporting Initiative, il Global Compact delle Nazioni Unite e gli orientamenti dell'OCSE per le imprese multinazionali; rimarca, tuttavia, che gli orientamenti volontari non sono sufficienti a mitigare gli effetti negativi dell'attività estrattiva;

    65.

    osserva che la revisione attualmente in corso delle direttive UE in materia di contabilità e trasparenza offre un'opportunità per prevenire l'evasione fiscale e la corruzione da parte delle industrie estrattive;

    66.

    esorta la Commissione a identificare nuove opzioni per rafforzare le norme sulla responsabilità delle società transnazionali in relazione ai diritti sociali e ambientali, nonché i possibili mezzi di attuazione;

    67.

    teme che alcune società che sfruttano risorse di olio e gas non convenzionali applichino norme diverse in tema di sicurezza nelle diverse parti del mondo; invita gli Stati membri a imporre alle società che hanno la loro sede centrale nell'Unione europea di applicare le norme UE nelle loro operazioni ovunque nel mondo;

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    68.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti degli Stati membri.


    (1)  GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3.

    (2)  GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9.

    (3)  GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 15.

    (4)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.

    (5)  GU L 26 del 28.1.2012, pag. 1.

    (6)  GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

    (7)  GU L 334 del 17.12.2010, pag. 17.

    (8)  GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.

    (9)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1.

    (10)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32.

    (11)  GU L 372 del 27.12.2006, pag. 12.

    (12)  GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

    (13)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 136.

    (14)  GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.

    (15)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

    (16)  GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.

    (17)  GU L 10 del 14.1.1997, pag. 13.

    (18)  Testi approvati, P7_TA(2011)0366.

    (19)  TREN/R1/350-2008 lotto 1, http://ec.europa.eu/energy/studies/doc/2012_unconventional_gas_in_europe.pdf.


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