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Document E2015P0022
Action brought on 17 August 2015 by the EFTA Surveillance Authority against the Principality of Liechtenstein (Case E-22/15)
Ricorso proposto il 17 agosto 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein (Causa E-22/15)
Ricorso proposto il 17 agosto 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein (Causa E-22/15)
GU C 410 del 10.12.2015, p. 7–7
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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10.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 410/7 |
Ricorso proposto il 17 agosto 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein
(Causa E-22/15)
(2015/C 410/06)
Il 17 agosto 2015 l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Markus Schneider, Clémence Perrin e Íris Ísberg, agenti della suddetta Autorità, rue Belliard 35, 1040 Bruxelles, Belgio, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte EFTA contro il Principato del Liechtenstein.
L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:
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1) |
dichiarare che omettendo di adottare, entro i termini prescritti, i provvedimenti necessari per recepire l’atto di cui al punto 15 q, capo XIII, allegato II, dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale e la direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza) adattato all’accordo mediante il relativo protocollo 1, il Liechtenstein è venuto meno agli obblighi che gli incombono in virtù dell’articolo 2 di tale atto e dell’articolo 7 dell’accordo SEE; |
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2) |
condannare il Lichtenstein al pagamento delle spese processuali. |
Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso:
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l’istanza riguarda l’inadempimento da parte del Principato del Lichtenstein dell’obbligo di conformarsi, entro l’11 aprile 2015, al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA l’11 febbraio 2015, concernente il mancato recepimento nell’ordinamento nazionale di tale Stato membro della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l’ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale, nonché della direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza, di cui al punto 15 q, capo XIII, allegato II, dell’accordo sullo Spazio economico europeo, adattato all’accordo stesso dal relativo protocollo 1 («l’atto»), |
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l’Autorità di vigilanza EFTA afferma che, omettendo di adottare le misure necessarie per recepire la direttiva entro i termini prescritti, il Lichtenstein è venuto meno ai propri obblighi di cui all’articolo 2 dell’atto e all’articolo 7 dell’accordo SEE. |