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Document 62015TN0441

Causa T-441/15: Ricorso proposto il 31 luglio 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./Agenzia europea per i medicinali

GU C 328 del 5.10.2015, pp. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 328/26


Ricorso proposto il 31 luglio 2015 — European Dynamics Luxembourg e a./Agenzia europea per i medicinali

(Causa T-441/15)

(2015/C 328/24)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: I. Abazis e M. Sfyri, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per i medicinali

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), notificata con messaggio di posta elettronica del 04/06/2015 del direttore delle risorse delle tecnologie dell’informazione e con cui l’EMA ha respinto due dei candidati presentati dalle ricorrenti in seguito alla richiesta di servizi n. SC001 (Request Form for Services) nell’ambito dell’accordo quadro EMA/2012/10/TIC ,

condannare l’EMA a risarcire il danno subito dalle ricorrenti per aver perso l’opportunità di stipulare un contratto specifico per responsabile di progetto (Project Manager) in forza della richiesta di servizio n. SC001 (Request Form for Services), danno stimato ex aequo et bono in otto mila euro (EUR 8  000,00), unitamente agli interessi a decorrere dalla pronuncia della sentenza o a qualsiasi altro importo fissato dal Tribunale, e

condannare l’EMA a tutte le spese sostenute dalle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

Secondo le ricorrenti, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata ai sensi dell’articolo 263 TFUE, in quanto sarebbe contraria al principio di proporzionalità che regola gli appalti pubblici. In particolare, la decisione impugnata ha respinto i candidati delle ricorrenti a causa dell’assenza di certificazione della metodologia PRINCE2, un criterio che non è né adeguato né necessario, e quindi in contrasto con il principio di proporzionalità in materia di appalti pubblici.

Pertanto, l’EMA ha commesso una violazione sufficientemente qualificata di una determinata regola di diritto (articolo 102, paragrafo 1, del regolamento finanziario), preordinata a conferire diritti ai singoli, cagionando un danno alle ricorrenti poiché hanno perso l’opportunità di stipulare un contratto specifico per responsabile di progetto (Project Manager), sicché ricorrono i presupposti per il risarcimento del danno subito dalle ricorrenti.


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