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Document 62010TA0422

Causa T-422/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Trafilerie Meridionali/Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell’acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE — Infrazione unica, complessa e continuata — Proporzionalità — Principio di individualità delle pene e delle sanzioni — Competenza estesa al merito»)

GU C 302 del 14.9.2015, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 302/38


Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Trafilerie Meridionali/Commissione

(Causa T-422/10) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate - Decisione che constata una violazione dell’articolo 101 TFUE - Infrazione unica, complessa e continuata - Proporzionalità - Principio di individualità delle pene e delle sanzioni - Competenza estesa al merito»))

(2015/C 302/48)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Trafilerie Meridionali SpA, già Emme Holding SpA (Pescara, Italia) (rappresentanti: G. Visconti, E. Vassallo di Castiglione, M. Siragusa, M. Beretta e P. Ferrari, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente B. Gencarelli e V. Bottka, successivamente V. Bottka e R. Striani e infine V. Bottka e G. Conte, agenti, assistiti da P. Manzini, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011.

Dispositivo

1)

L’articolo 1, punto 17, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato nella parte in cui la Commissione ha affermato che la Trafilerie Meridionali SpA, già Emme Holding SpA, ha partecipato alla parte paneuropea dell’infrazione di cui trattasi dal 4 marzo 1997 al 9 ottobre 2000, ha considerato che tale partecipazione vertesse sul trefolo a tre fili dal 4 marzo 1997 al 28 febbraio 2000, e ha constatato tale partecipazione alle pratiche anticoncorrenziali per il periodo compreso tra il 30 agosto 2001 e il 10 giugno 2002.

2)

L’articolo 2, punto 17, della decisione C (2010) 4387 definitivo, modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo, è annullato.

3)

L’importo dell’ammenda inflitta alla Trame è fissato in EUR 3,2 milioni.

4)

Per il resto, il ricorso è respinto.

5)

Ciascuna parte si fa carico delle proprie spese per quanto riguarda la causa T-422/10.

6)

La Trafilerie Meridionali sopporterà, oltre alle proprie spese, anche quelle della Commissione europea per quanto riguarda la causa T-422/10 R.


(1)  GU C 317 del 20.11.2010.


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