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Document 62010TA0393

Causa T-393/10: Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione («Concorrenza — Intese — Mercato europeo dell’acciaio per precompresso — Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate — Infrazione complessa — Infrazione unica e continuata — Dissociazione — Gravità dell’infrazione — Circostanze attenuanti — Parità di trattamento — Principio di personalità delle pene e delle sanzioni — Valutazione della capacità contributiva — Comunicazione della Commissione sulla cooperazione del 2002 — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 — Competenza estesa al merito»)

GU C 302 del 14.9.2015, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 302/34


Sentenza del Tribunale del 15 luglio 2015 — Westfälische Drahtindustrie e a./Commissione

(Causa T-393/10) (1)

((«Concorrenza - Intese - Mercato europeo dell’acciaio per precompresso - Fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato e scambio di informazioni commerciali riservate - Infrazione complessa - Infrazione unica e continuata - Dissociazione - Gravità dell’infrazione - Circostanze attenuanti - Parità di trattamento - Principio di personalità delle pene e delle sanzioni - Valutazione della capacità contributiva - Comunicazione della Commissione sulla cooperazione del 2002 - Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 - Competenza estesa al merito»))

(2015/C 302/43)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Westfälische Drahtindustrie GmbH (Hamm, Germania); Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG (Hamm); Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentanti: inizialmente C. Stadler e N. Tkatchenko, poi C. Stadler e S. Budde, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka, R. Sauer e C. Hödlmayr, agenti, assistiti da M. Buntscheck, avvocato)

Oggetto

Domanda di annullamento e di riforma della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, nonché domanda di annullamento della lettera del direttore generale della direzione generale della concorrenza della Commissione del 14 febbraio 2011.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso nei limiti in cui l’ammenda inflitta alla Westfälische Drahtindustrie GmbH e alla Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. KG è stata ridotta con decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010.

2)

L’articolo 2, punto 8, della decisione C (2010) 4387 definitivo della Commissione, del 30 giugno 2010, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE (caso COMP/38344 — Acciaio per precompresso), modificata dalla decisione C (2010) 6676 definitivo della Commissione, del 30 settembre 2010, e dalla decisione C (2011) 2269 definitivo della Commissione, del 4 aprile 2011, è annullato.

3)

La lettera del direttore generale della direzione generale della concorrenza della Commissione del 14 febbraio 2011 è annullata.

4)

La Westfälische Drahtindustrie, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. sono condannate in solido al pagamento di un’ammenda di EUR 1 5 4 85  000.

5)

La Westfälische Drahtindustrie e la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. sono condannate in solido al pagamento di un’ammenda di EUR 2 3 3 70  000.

6)

La Westfälische Drahtindustrie è condannata al pagamento di un’ammenda di EUR 7 6 95  000.

7)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

8)

La Westfälische Drahtindustrie, la Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e la Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co. sopporteranno la metà delle proprie spese, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario. La Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese della Westfälische Drahtindustrie, della Westfälische Drahtindustrie Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. e della Pampus Industriebeteiligungen GmbH & Co, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario.


(1)  GU C 301 del 6.11.2010.


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