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Document 62015CN0346

    Causa C-346/15 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2015 dalla Steinbeck GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 aprile 2015, cause riunite T-707/13 e T-709/13, Steinbeck GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    GU C 302 del 14.9.2015, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 302/22


    Impugnazione proposta il 9 luglio 2015 dalla Steinbeck GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 30 aprile 2015, cause riunite T-707/13 e T-709/13, Steinbeck GmbH/Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    (Causa C-346/15 P)

    (2015/C 302/28)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Steinbeck GmbH (rappresentanti: M. Heinrich, Rechtsanwalt, M. Fischer, Rechtsanwältin)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Alfred Sternjakob GmbH & Co. KG

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza del Tribunale del 30 aprile 2015 nelle cause riunite T-707/13 e T-709/13;

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Secondo la ricorrente la sentenza impugnata viola l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1) per i seguenti motivi:

    1.

    Il Tribunale ha indicato come unico motivo per l’assenza di carattere distintivo del marchio «BE HAPPY» il fatto che esso potrebbe essere percepito come slogan pubblicitario. Ciò si porrebbe in diretto contrasto con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, secondo la quale tale circostanza da sola non è sufficiente a negare il carattere distintivo.

    2.

    Il Tribunale non ha spiegato inoltre alcun nesso concreto tra il marchio «BE HAPPY» e i prodotti per i quali è stato registrato che non richiedesse un minimo di interpretazione per il pubblico di riferimento. Inoltre, sarebbe stato stabilito un collegamento arbitrario tra il prodotto e il segno, che, anche supponendo che sia corretto, richiederebbe uno sforzo interpretativo da parte del pubblico di riferimento.

    3.

    Il Tribunale ha così applicato erroneamente i criteri per la valutazione del carattere distintivo del marchio «BE HAPPY».


    (1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (Versione codificata): GU L 78, pag. 1.


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