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Document 62015CN0304

Causa C-304/15: Ricorso proposto il 19 giugno 2015 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

GU C 302 del 14.9.2015, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.9.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 302/18


Ricorso proposto il 19 giugno 2015 — Commissione europea/Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

(Causa C-304/15)

(2015/C 302/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud e S. Petrova, agenti)

Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

dichiarare che, non avendo applicato correttamente la direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (1) nei confronti della centrale elettrica di Aberthaw nel Galles, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è venuto meno ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato VI, parte A, della direttiva 2001/80/EC concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

condannare del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che il Regno Unito non abbia applicato correttamente l’articolo 4, paragrafo 3, in combinato disposto con la parte A dell’allegato VI della direttiva 2001/80/EC, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione, nei confronti della centrale elettrica di Aberthaw. La centrale elettrica di Aberthaw, una centrale termica alimentata a carbone con una potenza termica nominale di 4  090 MWth, pertanto inclusa nella categoria di impianti con una capacità di oltre 500 MWth, eccede il valore limite di emissioni applicabile per gli ossidi di azoto (NOx) ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della suddetta direttiva, in combinato disposto con il suo articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’allegato VI, parte A. In forza delle disposizioni applicabili, il Regno Unito deve assicurare che una centrale con tale capacità, a decorrere dal 1o gennaio 2008, non ecceda il valore limite di 500 mg/Nm3 per NOx, ridotto a 200 mg/Nm3 dal gennaio 2016. In ogni caso, il valore limite di emissioni della centrale come stabilito nella relativa autorizzazione è attualmente di 1  050 mg/Nm3 per NOx.


(1)  GU L 309, pag. 1.


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