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Document 62014CA0379

    Causa C-379/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag — Paesi Bassi) — TOP Logistics BV, Van Caem International BV/Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd e Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd/TOP Logistics BV, Van Caem International BV (Rinvio pregiudiziale — Marchi — Direttiva 89/104/CEE — Articolo 5 — Prodotti recanti un marchio immessi in libera pratica e assoggettati al regime di sospensione dei diritti di accisa senza il consenso del titolare del marchio — Diritto di detto titolare a opporsi a tale assoggettamento — Nozione di «uso in commercio»)

    GU C 302 del 14.9.2015, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 302/11


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof Den Haag — Paesi Bassi) — TOP Logistics BV, Van Caem International BV/Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd e Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd/TOP Logistics BV, Van Caem International BV

    (Causa C-379/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Marchi - Direttiva 89/104/CEE - Articolo 5 - Prodotti recanti un marchio immessi in libera pratica e assoggettati al regime di sospensione dei diritti di accisa senza il consenso del titolare del marchio - Diritto di detto titolare a opporsi a tale assoggettamento - Nozione di «uso in commercio»))

    (2015/C 302/14)

    Lingua processuale: il neerlandese

    Giudice del rinvio

    Gerechtshof Den Haag

    Parti

    Ricorrente: TOP Logistics BV, Van Caem International BV, Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd

    Convenute: Bacardi Co. Ltd, Bacardi International Ltd, TOP Logistics BV, Van Caem International BV

    Dispositivo

    L’articolo 5 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, dev’essere interpretato nel senso che il titolare di un marchio registrato in uno o più Stati membri può opporsi a che un terzo assoggetti al regime di sospensione dei diritti di accisa alcune merci recanti tale marchio dopo averle importate nello Spazio economico europeo, senza il consenso di detto titolare, e averle immesse in libera pratica.


    (1)  GU C 388 del 3.11.2014.


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