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Dokuments 62014TB0237

    Causa T-237/14: Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Steinbeis Papier/Commissione («Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità — Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere»)

    GU C 294 del 7.9.2015., 60./60. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.9.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 294/60


    Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Steinbeis Papier/Commissione

    (Causa T-237/14) (1)

    ((«Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Germania in favore dell’elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità - Decisione di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE - Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso - Non luogo a provvedere»))

    (2015/C 294/72)

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Steinbeis Papier GmbH (Glückstadt, Germania) (rappresentanti: H. Janssen e G.-R. Engel, avvocati)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da A. Luke e C. Maurer, avvocati)

    Oggetto

    Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell’elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

    Dispositivo

    1)

    Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.

    2)

    Non vi è più luogo a provvedere sulla domanda d’intervento presentata dall’Autorità di vigilanza EFTA.

    3)

    La Steinbeis Papier GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.

    4)

    L’Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 223 del 14.7.2014.


    Augša