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Document 62014TA0847

Causa T-847/14: Sentenza del Tribunale del 24 giugno 2015 — GHC/Commissione [«Ambiente — Protezione dello strato di ozono — Gas fluorurati a effetto serra — Regolamento (UE) n. 517/2014 — Immissione in commercio di idrofluorocarburi — Determinazione di un valore di riferimento — Assegnazione di quote — Obbligo di motivazione — Metodo di calcolo»]

GU C 262 del 10.8.2015, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/27


Sentenza del Tribunale del 24 giugno 2015 — GHC/Commissione

(Causa T-847/14) (1)

([«Ambiente - Protezione dello strato di ozono - Gas fluorurati a effetto serra - Regolamento (UE) n. 517/2014 - Immissione in commercio di idrofluorocarburi - Determinazione di un valore di riferimento - Assegnazione di quote - Obbligo di motivazione - Metodo di calcolo»])

(2015/C 262/36)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: D. Lang, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: C. Hermes e K. Mifsud-Bonnici, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di esecuzione 2014/774/UE della Commissione, del 31 ottobre 2014, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l’immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 318, pag. 28), nei limiti in cui tale decisione riguarda la ricorrente.

Dispositivo

1)

La decisione di esecuzione 2014/774/UE della Commissione, del 31 ottobre 2014, recante determinazione, in applicazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra, dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore o importatore che ha comunicato l’immissione in commercio di idrofluorocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, è annullata nei limiti in cui riguarda la GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH.

2)

La Commissione europea è condannata alle spese.


(1)  GU C 56 del 16.2.2015.


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