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Document 62015CN0273

Causa C-273/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) l'8 giugno 2015 — ZS «Ezernieki»/Lauku atbalsta dienests

GU C 262 del 10.8.2015, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.8.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 262/10


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) l'8 giugno 2015 — ZS «Ezernieki»/Lauku atbalsta dienests

(Causa C-273/15)

(2015/C 262/14)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: ZS «Ezernieki»

Resistente: Lauku atbalsta dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se sia compatibile con la finalità dei regolamenti nn. 1257/99 (1) e 817/2004 (2) e con il principio di proporzionalità l’applicazione delle conseguenze giuridiche previste dall’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2004 in relazione a un aiuto agroambientale concesso per una parte di una superficie inizialmente dichiarata rispetto alla quale sono state soddisfatte per cinque anni le condizioni previste per la sua concessione.

2)

Se l’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 52 della stessa, debba essere interpretato nel senso che è compatibile con tali disposizioni l’applicazione delle conseguenze giuridiche previste dall’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 817/2004 in relazione a un aiuto agroambientale concesso per una parte di una superficie rispetto alla quale sono state soddisfatte per cinque anni le condizioni previste per la sua concessione.

3)

Se l’articolo 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea debba essere interpretato nel senso che consente di derogare all’applicazione delle conseguenze giuridiche rese obbligatorie da un regolamento e dalle disposizioni adottate da uno Stato membro ai sensi di detto regolamento, qualora, in un caso concreto, sussistano circostanze particolari nel contesto delle quali la limitazione di cui trattasi deve considerarsi sproporzionata.

4)

Se, in considerazione della finalità dei regolamenti nn. 1257/99 e 817/2004 e dei limiti imposti da tali regolamenti al margine di discrezionalità degli Stati membri, sia consentito al giudice di merito di non applicare in tutta la sua portata l’articolo 84 del decreto n. 295 del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2010, realtivo alla «Concessione, gestione e controllo degli aiuti dello Stato e dell’Unione europea allo sviluppo rurale, finalizzati al miglioramento del paesaggio rurale e naturale», disciplina che riguarda la restituzione degli aiuti, qualora la sua applicazione, in circostanze particolari, possa comportare la violazione del principio di proporzionalità come interpretato nell’ordinamento giuridico dello Stato membro.


(1)  Regolamento n. 1257/99 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti (GU L 160, pag. 80).

(2)  Regolamento (CE) n. 817/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) (GU L 153, pag. 30).


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