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Document 62015TB0153

    Causa T-153/13 R: Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 maggio 2015 — Hamcho e Hamcho International/Consiglio («Procedimento sommario — Misure restrittive nei confronti della Siria — Congelamento di capitali e restrizione all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Inosservanza dei requisiti di forma — Irricevibilità»)

    GU C 221 del 6.7.2015, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.7.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 221/20


    Ordinanza del presidente del Tribunale del 20 maggio 2015 — Hamcho e Hamcho International/Consiglio

    (Causa T-153/13 R)

    ((«Procedimento sommario - Misure restrittive nei confronti della Siria - Congelamento di capitali e restrizione all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione - Domanda di sospensione dell’esecuzione - Inosservanza dei requisiti di forma - Irricevibilità»))

    (2015/C 221/28)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Richiedenti: Mohamad Hamcho (Damasco, Siria); e Hamcho International (Damasco) (rappresentanti: A. Boesch, D. Amaudruz e M. Ponsard, avvocati)

    Resistente: Consiglio dell’Unione europea

    Oggetto

    Domanda di sospensione dell’esecuzione delle misure applicate ai ricorrenti ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2015/108 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 20, pag. 2), e della decisione di esecuzione (PESC) 2015/117 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 20, pag. 85).

    Dispositivo

    1)

    La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

    2)

    Le spese sono riservate.


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