EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CN0174

Causa C-174/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag (Paesi Bassi) il 17 aprile 2015 — Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht, intervenienti: Nederlands Uitgeversverbond e altri

GU C 213 del 29.6.2015, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Den Haag (Paesi Bassi) il 17 aprile 2015 — Vereniging Openbare Bibliotheken/Stichting Leenrecht, intervenienti: Nederlands Uitgeversverbond e altri

(Causa C-174/15)

(2015/C 213/27)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Rechtbank Den Haag

Parti

Ricorrente: Vereniging Openbare Bibliotheken

Resistente: Stichting Leenrecht

Intervenienti: Nederlands Uitgeversverbond, Stichting LIRA, Stichting Pictoright

Questioni pregiudiziali

1)

Se gli articoli 1, paragrafo 1, 2, paragrafo 1, lettera b) e 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 (1) debbano essere intesi nel senso che nel termine «prestito», ai sensi di dette disposizioni, sia compresa anche la cessione in uso, ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, di romanzi, raccolte di racconti, biografie, cronache di viaggio, libri per bambini e letteratura per l’infanzia protetti da diritto d’autore, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico

caricando sul server dell’istituzione una copia in formato digitale (riproduzione A) e consentendo ad un utente di riprodurre detta copia scaricandola sul proprio computer (riproduzione B),

mentre la copia realizzata dall’utente durante lo scaricamento (riproduzione B), non è più utilizzabile alla scadenza di un periodo limitato di tempo, e

nel corso di tale periodo gli altri utenti non possono scaricare la copia (riproduzione A) sul loro computer.

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l’articolo 6 della direttiva 2006/115 e/o un’altra disposizione del diritto dell’Unione osti a che gli Stati membri assoggettino l’applicazione della restrizione del diritto di prestito, prevista all’articolo 6 della direttiva 2006/115, alla condizione che la copia dell’opera messa a disposizione dall’istituzione (riproduzione A) sia stata diffusa presso il pubblico con una prima vendita o un diverso trasferimento di proprietà della copia in parola nell’Unione ad opera del titolare del diritto o con il suo consenso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 (2).

3)

In caso di risposta negativa alla seconda questione, se l’articolo 6 della direttiva 2006/115 imponga altri requisiti all’origine della copia concessa in uso dall’istituzione (riproduzione A), come ad esempio che la copia provenga da una fonte legale.

4)

In caso di risposta affermativa alla seconda questione se l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 debba essere inteso nel senso che nella prima vendita o nel diverso trasferimento di proprietà del materiale di cui trattasi rientri anche la concessione in uso a distanza mediante scaricamento per un periodo di tempo illimitato di una copia digitale di romanzi, raccolte di racconti, biografie, cronache di viaggio, libri per bambini e letteratura per l’infanzia protetti da diritto d’autore.


(1)  Direttiva 2006/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale (versione codificata) (GU L 376, pag. 28).

(2)  Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).


Top