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Document 62013CB0598

Causa C-598/13: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava — Romania) — Casa Judeţeană de Pensii Botoşani/Polixeni Guletsou (Rinvio pregiudiziale — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Questione pregiudiziale identica — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) — Applicabilità delle convenzioni in materia previdenziale tra Stati membri — Rifugiato rimpatriato originario di uno Stato membro — Compimento di periodi di occupazione nel territorio di un altro Stato membro — Domanda di concessione di una prestazione di vecchiaia — Diniego)

GU C 213 del 29.6.2015, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 213/10


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 22 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Suceava — Romania) — Casa Judeţeană de Pensii Botoşani/Polixeni Guletsou

(Causa C-598/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Questione pregiudiziale identica - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) - Applicabilità delle convenzioni in materia previdenziale tra Stati membri - Rifugiato rimpatriato originario di uno Stato membro - Compimento di periodi di occupazione nel territorio di un altro Stato membro - Domanda di concessione di una prestazione di vecchiaia - Diniego))

(2015/C 213/15)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Suceava

Parti

Ricorrente: Casa Judeţeană de Pensii Botoşani

Convenuta: Polixeni Guletsou

Dispositivo

L’articolo 7, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che un accordo bilaterale relativo alle prestazioni di sicurezza sociale a favore dei cittadini di uno degli Stati firmatari, cittadini che avevano lo status di rifugiati politici nel territorio dell’altro Stato firmatario, concluso in una data in cui uno dei due Stati firmatari non aveva ancora aderito all’Unione europea e che non figura nell’allegato III di tale regolamento, non rimane applicabile alla situazione di rifugiati politici rimpatriati nel loro Stato d’origine prima della conclusione dell’accordo bilaterale e dell’entrata in vigore di tale regolamento.


(1)  GU C 24 del 25.1.2014.


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