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Document 52015XC0620(02)

Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

GU C 204 del 20.6.2015, p. 24–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 204/24


Pubblicazione di una domanda di modifica ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2015/C 204/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (1).

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

«HUILE D’OLIVE DE NICE»

N. UE: FR-PDO-0105-01278 — 17.11.2014

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Gruppo richiedente e interesse legittimo

Syndicat interprofessionnel de l’olive de Nice

Box 58 MIN Fleurs 6

06296 Nice Cedex 3

FRANCE

Tel.+33 497257644

Fax +33 493176404

E-mail: aoc.olive@aocolivedenice.com

Il syndicat interprofessionnel dell’«olive de Nice» è formato da produttori e da trasformatori dell’«olive de Nice» e ha un interesse legittimo a presentare la domanda di modifica.

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Voce del disciplinare interessata dalla modifica

    Denominazione del prodotto

    Descrizione del prodotto

    Zona geografica

    Prova dell’origine

    Metodo di produzione

    Legame

    Etichettatura

    Altro: controlli

4.   Tipo di modifica

    Modifica del disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

    Modifica del disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5.   Modifica (modifiche)

Descrizione del prodotto

La descrizione del prodotto è stata rivista e completata.

In particolare, si precisa che si tratta di un olio di tipo «fruttato maturo» all’aroma preponderante di mandorla. Infatti, i risultati di degustazioni realizzati da diversi anni e di lavori effettuati dal centro tecnico oleicolo (CTO) dell’associazione francese interprofessionale dell’oleicoltura (AFIDOL), che ha raccolto i risultati in seguito a oltre 10 anni di analisi, hanno evidenziato che l’«Huile d’olive de Nice» è caratterizzato principalmente dalla mandorla (fresca o secca) ma anche, in quanto aromi secondari, dal carciofo crudo, dai fiori di ginestra, dal fieno, dalla pasticceria e da note al gusto di limone. Tali aromi completano quelli della frutta secca e della mela matura che erano menzionati nel disciplinare trasmesso in occasione della domanda di registrazione della DOP.

Peraltro, per descrivere meglio il prodotto, si propone di definire un livello massimo di piccante fissato a 2 e di amaro fissato a 1,5 secondo la scala organolettica del COI. Anche tali soglie sono state determinate in base alle conclusioni dei lavori condotti dal centro tecnico oleicolo (CTO).

Il tenore massimo di acidità libera è stato abbassato a 1 g/100 g invece di 1,5 g/100 g inizialmente con l’intento di preservare in maniera ottimale la qualità.

L’indice di perossido è limitato a 16 milliequivalenti di ossigeno perossidico per 1 kg di olio d’oliva, nella fase di prima commercializzazione, allo scopo di preservare la qualità per il consumatore.

L’indicazione del carattere «vergine» dell’olio è eliminata, poiché tale carattere era unicamente legato alle caratteristiche analitiche dell’olio e poiché l’«Huile d’olive de Nice» può rientrare sia nella categoria «vergine» che in quella «extra vergine».

Zona geografica

Nel disciplinare, alcuni errori constatati nei nomi comuni che appartengono alla zona geografica della denominazione d’origine sono stati corretti, ma tali correzioni non modificano i limiti della zona geografica di produzione che restano immutati.

Inoltre, sono state chiarite le fasi che si devono svolgere nella zona geografica della denominazione: «tutte le operazioni, dalla produzione delle olive fino alla trasformazione in olio di oliva devono essere realizzate all’interno della zona geografica delimitata.»

Peraltro, le modalità d’individuazione delle parcelle sono state precisate in conformità con le nuove procedure nazionali.

Prova dell’origine

Tenendo conto dell’evoluzione legislativa e regolamentare nazionale, la rubrica «Elementi comprovanti che il prodotto è originario della zona delimitata» è stata consolidata e riunisce, fra l’altro, gli obblighi dichiarativi e la tenuta dei registri relativi alla tracciabilità del prodotto e al follow-up delle condizioni di produzione.

Questa rubrica è stata peraltro integrata e completata con varie disposizioni relative ai registri e ai documenti dichiarativi che consentono di garantire la tracciabilità dei prodotti ed il controllo della conformità ai requisiti del disciplinare.

Metodo di ottenimento

Varietà impollinatrici

La modifica riguarda l’eliminazione del quantitativo massimo di olive ottenute dalle varietà da impollinazione e dalle varietà locali antiche autorizzato per la produzione dell’olio d’oliva e fissato inizialmente al 5 % (tasso identico a quello del numero di alberi di queste varietà nei frutteti). Infatti, la raccolta degli oliveti viene tradizionalmente effettuata in una sola volta, i quantitativi di olive raccolte sugli alberi di varietà impollinatrici o di antiche varietà locali sono generalmente integrate al volume globale di olive portate al frantoio per produrre olio a denominazione e rimangono in quantità minime. Allo scopo di tener conto di tale presenza marginale di olive di varietà impollinatrici la frase «Gli oli devono provenire esclusivamente dalla varietà Cailletier.» è sostituita dalla frase «Gli oli provengono da olive della varietà Cailletier.».

Infine, viene introdotta la definizione delle «varietà locali antiche». Si tratta delle «varietà di impianti anteriori alla gelata del 1956, rappresentate da una serie significativa di alberi nell’ambito della zona di produzione».

Densità di piantumazione

La modifica mira a tener conto della particolare situazione degli olivi piantati su terrazze in relazione a quella degli olivi piantati su terreni pianeggianti in quanto tali piantagioni su terreni scoscesi rappresentano la maggior parte delle piantagioni della denominazione d’origine e ne costituiscono perfino una caratteristica. Questo tipo di piantumazione non ostacola lo sviluppo delle radici degli alberi e non provoca una situazione concorrenziale per quanto riguarda la luce, tenuto conto della pendenza di tali terreni. Viene quindi proposto di tener conto della misura dell’altezza della terrazza nel calcolo della distanza minima richiesta tra gli alberi e di non rispettare la superficie minima di 24 m2 per albero nel caso di specie.

Le disposizioni relative alla distanza minima tra gli alberi (fissata a 4 metri) sono precisate per quanto riguarda gli alberi piantati dal 27 aprile 2001 (data di pubblicazione dell’iniziale decreto di riconoscimento della DOC).

Colture intercalari

Secondo le usanze locali, la presenza, ritenuta senza conseguenze sulla qualità finale del prodotto, di alberi da frutta disseminati nel frutteto è autorizzata a condizione che il loro numero non ecceda il 5 % degli alberi nella parcella considerata.

Irrigazione

Si propone di fissare il termine ultimo per l’irrigazione in sostituzione della disposizione iniziale con la quale si autorizza l’irrigazione «fino all’invaiatura» in quanto tale disposizione è poco precisa e la data dell’invaiatura può variare leggermente secondo i settori nell’ambito della zona geografica (costiera o zone interne) potendo ciò comportare difficoltà di controllo.

La data è pertanto fissata al 1o novembre.

Resa

La resa massima autorizzata viene portata a 10 t/ha invece di un massimo di 6 t/ha. Infatti, gli alberi delle giovani piantagioni producono adesso e la resa di tali oliveti è tra le 8 e le 10 t/ha. Non è raro neanche trovare oliveti multisecolari e in tal caso gli alberi ramificano in modo notevole e di conseguenza sono carichi di olive. La professionalizzazione dei produttori e il rinnovamento delle parcelle contribuiscono altresì a ottimizzare le rese.

Inoltre, il metodo di calcolo della resa è stato precisato in modo da evitare qualsiasi interpretazione. Inoltre, si indica che tale resa viene calcolata in relazione alla produzione raccolta (e non alla produzione totale dell’albero che comprende le olive cadute in terra non raccolte e che non beneficiano della denominazione).

L’età di inizio produzione degli alberi viene precisata (minimo 5 anni) al fine di garantire una qualità sufficiente delle olive in questione.

Data di raccolta

Inizialmente, la data di inizio della raccolta veniva fissata con decreto del prefetto su proposta dei servizi delle autorità competenti.

Nell’ambito di una semplificazione delle procedure amministrative sul piano nazionale viene proposto che tale data sia fissata con decisione del direttore dell’INAO su proposta motivata dell’associazione.

Raccolta

L’espressione «bacchiatura con mezzi meccanici» è sostituita da «procedimenti meccanici». Tale modifica redazionale non cambia le diverse tecniche di raccolta autorizzate per la DOP «Huile d’olive de Nice».

Qualità sanitaria delle olive utilizzate

Nella redazione iniziale del disciplinare si precisava che le olive consegnate al frantoio dovevano essere «sane». La redazione iniziale viene modificata da un lato per precisare la qualità sanitaria richiesta e dall’altro, controllare le olive utilizzate invece che le olive consegnate. È stato dunque stabilito quanto segue:

«Le olive utilizzate sono sane. Tuttavia, viene consentita una proporzione totale di olive guaste, beccate o danneggiate dal gelo inferiore al 3 per cento rispetto al numero di olive per ciascun lotto utilizzato. Le olive ammuffite o fermentate sono escluse dal beneficio della denominazione d’origine.»

Procedura d’estrazione dell’olio:

Per rispettare la normativa generale sull’estrazione «a freddo» la temperatura massima della pasta d’olive nel corso della procedura di estrazione dell’olio d’oliva si abbassa a 27 °C invece di 30 °C.

Per maggior chiarezza, i produttori hanno inteso elencare in modo esaustivo le diverse procedure e i trattamenti autorizzati per l’elaborazione dell’olio d’oliva. Sono stati aggiunti: sfogliatura, frangitura, gramolatura, estrazione mediante centrifugazione o pressatura.

Condizioni di magazzinaggio

Al fine di preservare la qualità dei prodotti nelle fasi di commercializzazione si aggiunge quanto segue:

«L’“Huile d’olive de Nice” è immagazzinato in un locale adatto alla conservazione del prodotto, in un contenitore alimentare al riparo dalla luce, dall’aria e dal calore, che permette di conservare le caratteristiche del prodotto.»

Etichettatura

Le indicazioni di etichettatura specifiche alla denominazione sono state messe in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012:

Peraltro, l’impiego del simbolo DOP dell’Unione europea, e della menzione «denominazione di origine protetta» o «D.O.P.» figurano quali menzioni obbligatorie di etichettatura del prodotto della denominazione d’origine «Huile d’olive de Nice».

Altro: controlli

Alla luce degli sviluppi legislativi e regolamentari nazionali, la rubrica «requisiti nazionali» presenta sotto forma di tabella i punti principali da controllare, i relativi valori di riferimento e i metodi di valutazione.

DOCUMENTO UNICO

«HUILE D’OLIVE DE NICE»

N. UE: FR-PDO-0105-01278 — 17.11.2014

DOP ( X ) IGP ( )

1.   Denominazione (denominazioni)

«Huile d’olive de Nice»

2.   Stato membro o paese terzo

Francia

3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1.   Tipo di prodotto

Classe 1.5. Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L’«Huile d’olive de Nice» è un olio d’oliva di tipo «fruttato maturo» e presenta un aroma preponderante di mandorla. Possono essere presenti uno o più dei seguenti aromi secondari: carciofo crudo, fiori di ginestra, fieno, foglia, erba, pasticceria, mela matura, frutta secca, note di limone.

Il gusto piccante è inferiore o pari a 2 e l’amaro è inferiore o pari a 1,5 sulla scala organolettica del Consiglio oleicolo internazionale (COI).

Quest’olio proviene essenzialmente dalla varietà Cailletier.

Il tenore di acidità libera, espresso in acido oleico, è pari o inferiore a 1 grammo per 100 grammi d’olio d’oliva. L’indice di perossido è limitato a 16 milliequivalenti di ossigeno perossidico per 1 kg di olio di oliva per gli oli nella fase di prima commercializzazione.

3.3.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)

L’olio d’oliva è elaborato da olive provenienti da oliveti composti da almeno il 95 % di varietà Cailletier e 5 % al massimo da varietà impollinatrici e da «varietà locali antiche». (varietà d’impianti anteriore alla gelata del 1956 rappresentate da un numero significativo di alberi nella zona di produzione).

3.4.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Tutte le operazioni, dalla produzione delle olive fino alla loro trasformazione in olio d’oliva dev’essere realizzata all’interno della zona geografica delimitata.

3.5.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

3.6.   Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata

Oltre alle diciture obbligatorie previste dalla normativa relativa all’etichettatura e alla presentazione dei generi alimentari, l’etichettatura degli oli che beneficiano della denominazione d’origine «Huile d’olive de Nîce» comporta le seguenti indicazioni:

il nome della denominazione d’origine «Huile d’olive de Nice», la menzione «denominazione di origine protetta» o «D.O.P.»

Queste indicazioni devono essere raggruppate nello stesso campo visivo.

Esse devono figurare con caratteri ben visibili, leggibili, indelebili e sufficientemente grandi in modo da poter spiccare chiaramente sullo sfondo sul quale sono stampati; le indicazioni possono così essere nettamente distinte dal complesso delle altre indicazioni scritte e dalle altre immagini;

il simbolo DOP dell’Unione europea.

4.   Descrizione concisa della zona geografica

La zona geografica di produzione dell’«Huile d’olive de Nice» è situata all’interno dei seguenti comuni del dipartimento delle Alpi Marittime:

Aiglun, Antibes, Biot, Bouyon, Cannes, Clans, Conségude, Les Ferres, Malaussène, Mandelieu-la-Napoule, Massoins, Nice, Roquestéron-Grasse, La Tour, Tournefort, Vallauris, Villars-sur-Var;

i comuni dei cantoni di: Le Bar-sur-Loup (ad eccezione dei comuni di Caussols e Courmes), Breil-sur-Roya, Cagnes-sur-Mer-Centre, Cagnes-sur-Mer-Ouest, Le Cannet, Carros, Contes, L’Escarène, Grasse-Nord, Grasse-Sud, Lantosque, Levens, Menton-Est, Menton-Ouest (ad eccezione del comune di Roquebrune-Cap-Martin), Mougins, Nice 13e Canton, Roquebillière (ad eccezione del comune di Belvédère), Roquesteron, Saint-Laurent-du-Var-Cagnes-sur-Mer-Est, Saint-Vallier-de-Thiey (ad eccezione dei comuni di Escragnolles e Saint-Vallier-de-Thiey), Sospel (ad eccezione del comune di Moulinet), Vence, Villefranche-sur-Mer (ad eccezione dei comuni di Cap-d’Ail e Saint-Jean-Cap-Ferrat).

5.   Legame con la zona geografica

5.1.   Specificità della zona geografica

Tale zona geografica è inserita all’interno di un complesso di elementi caratterizzato dalle consuetudini riguardanti la localizzazione degli oliveti, gli stabilimenti di trasformazione e si basa sulle caratteristiche ambientali naturali (topografiche e pedo-climatiche).

Gli oliveti nizzardi si trovano nel cuore di una regione in cui la montagna e il mare si riuniscono e si fondono una nell’altro. Il drenaggio più importante è garantito dal Var e dalle valli dei suoi affluenti (Vésubie, Tinée ed Estéron). L’oleicoltura si è sviluppata lungo tali valli, meno incassate rispetto a quelle situate più a monte. Tali oliveti d’altura si trovano su colline, altipiani subcostieri e su pendii spesso sistemati come «terrazze». Il terreno, particolarmente favorevole alla coltura dell’olivo è colluviale e ricco di gelifratti calcarei o marno-calcari, di natura limo-argillosa.

La zona degli oliveti gode di un clima di tipo mediterraneo, a volte bilanciato dalla presenza occasionale di un clima di montagna. Le temperature sono miti (da 4o a 11 °C in inverno); le precipitazioni sono frequenti (da 800 a 1 100 mm) e l’insolazione è eccellente (2 760 h/anno). Le forti gelate sono sconosciute nella frangia litorale e si verificano raramente nelle zone interne al di sotto dei 750 m di altitudine. In tale contesto, caratterizzato dall’assenza di forti venti, la varietà Cailletier (con i suoi frutti elevati e con rami lunghi e cadenti) si è imposta nel corso dei secoli come la varietà dominante del frutteto nizzardo.

Gli olivi hanno sempre rappresentato una delle principali colture delle popolazioni della regione «comté de Nice» (Contea di Nizza, divisione amministrativa degli Stati de la Maison de Savoie, dal 1526 al 1847) e della Costa Azzurra. La raccolta comincia generalmente a novembre e continua fino ad aprile, con un periodo più intenso tra gennaio e marzo nel quale si raccolgono le olive con il metodo della «torcitura» (il 50 % almeno di olive di colorazione rosso feccia vinosa).

5.2.   Specificità del prodotto

L’«Huile d’olive de Nice» viene prodotto principalmente dalla varietà locale di olive Cailletier (almeno il 95 % degli olivi dell’oliveto). L’«Huile d’olive de Nice» è un olio di tipo «fruttato maturo», apprezzato per la sua «dolcezza» (si tratta di un olio dal gusto leggermente piccante e amarognolo).

L’aroma di mandorla è caratteristico e preponderante. Taluni aromi secondari, più o meno presenti a seconda degli oli, come l’aroma di «fiore di ginestra», di «pasticceria» o il gusto «di limone», sono anche specificati nell’«Huile d’olive de Nice».

5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Le caratteristiche della zona geografica danno forma al paesaggio olivicolo nizzardo e alle caratteristiche specifiche dell’«Huile d’olive de Nice».

Le Alpi Marittime, per la loro situazione geografica (le Alpi arrivano fino al mare), possiedono uno spazio agricolo ridotto. La terra seminabile è rara e l’olivo viene piantato su apposite terrazze. L’oliveto nizzardo forma un paesaggio caratteristico di pendii valorizzati dalla costruzione di muri in pietra secca che trattengono la terra e costituiscono una protezione contro l’erosione. L’olivicoltura su certi terreni fragili è l’unica alternativa all’abbandono delle terre.

Il clima mediterraneo particolare della zona geografica con poco vento forte e poche gelate, un’eccellente insolazione e piogge primaverili e autunnali abbondanti propizia la coltura dell’olivo e ciò fino a 700 metri d’altitudine. Il territorio dell’«Huile d’olive de Nice» è al tempo stesso costiero e di mezza montagna.

In queste condizioni particolari, la varietà Cailletier, perfettamente adattata, rappresenta il 95 % della coltivazione nella zona geografica. In questo territorio particolare, questa varietà tipica di olive, su rami cadenti, viene tradizionalmente raccolta in una sola volta su alberi di grandi dimensioni. La raccolta è piuttosto tardiva in relazione ad altri bacini olivicoli, in particolare in zone di mezza montagna ove si prolunga la raccolta fino alla fine dell’inverno, visto che la dolcezza del clima lo permette, dopo l’invaiatura dei frutti.

La combinazione dell’utilizzo di tale varietà locale e della sua raccolta tardiva è all’origine della dolcezza e degli aromi particolari dell’«Huile d’olive de Nice», come «la mandorla», ma anche «il fiore di ginestra», «la pasticceria» o le note «di limone» che sono alla base della sua reputazione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento (2)]

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-0e3dc185-56cd-4d6b-be3e-d82ae3a731ce/telechargement


(1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

(2)  Cfr. la nota 1.


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