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Document 62015CN0104

Causa C-104/15: Ricorso proposto il 3 marzo 2015 — Commissione europea/Romania

GU C 146 del 4.5.2015, p. 29–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 146/29


Ricorso proposto il 3 marzo 2015 — Commissione europea/Romania

(Causa C-104/15)

(2015/C 146/35)

Lingua processuale: il rumeno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Nicolae, D. Loma-Osorio Lerena, agenti)

Convenuta: Romania

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, data la mancata adozione delle misure necessarie per prevenire l’inquinamento da particolato proveniente dal bacino Boşneag — estensione appartenente all’impianto minerario di rame e zinco Moldomin di Moldova Nouă, la Romania non ha rispettato l’obbligo ad essa incombente in forza di quanto disposto dagli articoli 4 e 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (1);

condannare la Romania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso proposto dalla Commissione europea contro la Romania ha ad oggetto la mancata adozione delle misure necessarie da parte delle autorità rumene per prevenire l’inquinamento da particolato proveniente da uno dei bacini di decantazione di un impianto minerario di rame.

La Commissione sostiene che, non avendo adottato delle misure necessarie per evitare la dispersione del particolato dalla superficie del bacino di decantazione Boşneag — estensione, che pregiudica la salute umana e l’ambiente, la Romania non si è conformata alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 13, paragrafo 2, della direttiva 2006/21/CE. La Commissione ritiene che la Romania debba garantire la tutela della salute umana e dell’ambiente contro qualsiasi effetto negativo, sebbene abbia beneficiato di un determinato grado di flessibilità per quanto riguarda le misure concrete da adottare, purché siano rispettate le condizioni definite dall’articolo 4 della direttiva. Inoltre, la Commissione ritiene che l’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva imponga un obbligo specifico all’autorità competente, segnatamente di garantire che l’operatore adotti le misure adeguate per la prevenzione o la riduzione delle polveri.

La Commissione si è basata nel presente caso sulle relazioni dell’autorità competente rumena nel settore della tutela dell’ambiente, sulle informazioni di stampa nonché sulle risposte fornite dalla Romania nel procedimento pre-contensioso, dalle quali risulta che nella zona Moldova Nouă esiste un inquinamento significativo da polveri provenienti dal bacino di decantazione Boşneag — estensione, che si produce in particolare in periodi in cui il vento è più intenso, con effetti nocivi per la salute degli abitanti e per l’ambiente.

La Commissione, inoltre, ritiene che la Romania non possa invocare situazioni puramente interne, come la privatizzazione della Moldomin e l’assunzione in futuro degli obblighi ambientali da parte di un acquirente, per giustificare l’inadempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva.


(1)  GU L 102, pag. 15.


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