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Document 62015CN0090

Causa C-90/15 P: Impugnazione proposta il 24 febbraio 2015 dalla Hansen & Rosenthal KG e dalla H & R Wax Company Vertrieb GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2014, causa T-544/08, Hansen & Rosenthal KG e H & R Wax Company Vertrieb GmbH/Commissione europea

GU C 146 del 4.5.2015, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.5.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 146/26


Impugnazione proposta il 24 febbraio 2015 dalla Hansen & Rosenthal KG e dalla H & R Wax Company Vertrieb GmbH avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 12 dicembre 2014, causa T-544/08, Hansen & Rosenthal KG e H & R Wax Company Vertrieb GmbH/Commissione europea

(Causa C-90/15 P)

(2015/C 146/32)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Hansen & Rosenthal KG, H & R Wax Company Vertrieb GmbH (rappresentanti: J. L. Schulte, M. Dallmann e K. M. Künstner, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare in tutto o in parte la sentenza del Tribunale del 12 dicembre 2014, causa T-544/08, Hansen & Rosenthal KG e H & R Wax Company Vertrieb GmbH/Commissione europea;

sulla base delle informazioni a sua disposizione, annullare in tutto o in parte gli articoli 1 e 2 della decisione della Commissione europea del 1o ottobre 2008, caso COMP/39181 — Cere per candele, nella parte riguardante le ricorrenti;

annullare o ridurre l’ammenda conformemente all’articolo 261 TFUE;

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale;

in subordine, annullare la sentenza del Tribunale e rinviare la causa a quest’ultimo affinché si pronunci alla luce dei punti di diritto precisati dalla Corte di giustizia medesima; annullare o ridurre l’ammenda conformemente all’articolo 261 TFUE; condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti deducono in totale cinque motivi di impugnazione.

Con il primo motivo le ricorrenti allegano una violazione del principio della presunzione di innocenza e del principio del giusto processo. Le ricorrenti intendono così denunciare la posizione del Tribunale di considerare la decisione sanzionatoria della Commissione corretta e definitiva a priori, tale che l’erroneità della medesima avrebbe potuto essere dichiarata solo se le ricorrenti avessero confutato completamente le constatazioni della Commissione ivi contenute. Secondo le ricorrenti, tale modo di procedere è contrario tanto all’articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (Carta), in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta e con l’articolo 6, paragrafo 2, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), quanto all’articolo 47, paragrafo 2, della Carta, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta e con l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

Con il secondo motivo le ricorrenti adducono un’erronea applicazione dell’articolo 81 CEE (divenuto l’articolo 101 TFUE). Infatti, nella decisione impugnata il Tribunale avrebbe sussunto nel divieto di accordi restrittivi della concorrenza comportamenti che non integrano tale fattispecie. Inoltre, esso avrebbe imputato alle ricorrenti violazioni dell’articolo 81 CEE (divenuto l’articolo 101 TFUE) senza attenersi alle norme sull’onere della prova e sulla valutazione degli elementi probatori. Al riguardo, il Tribunale avrebbe commesso vari errori di diritto, effettuando accertamenti inesatti, snaturando gli elementi di prova, qualificando talune prove come giuridicamente irrilevanti e violando la presunzione di innocenza nonché il principio del giusto processo.

Con il terzo motivo le ricorrenti fanno valere una violazione del principio di legalità delle pene ovvero della riserva di legge. Poiché sia la Corte di giustizia sia il Tribunale continuano a dichiarare che il limite del 10 % previsto all’articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 (1) costituisce un massimale assoluto e non un massimale indicativo delle ammende, il diritto dell’Unione non contiene alcun quadro normativo per il calcolo delle ammende in caso di violazione dell’articolo 81 CEE (divenuto l’articolo 101 TFUE). Ebbene, spetta al solo legislatore, e non alla Commissione, sulla base di detta riserva di legge, stabilire tale quadro normativo.

Con il quarto motivo le ricorrenti lamentano ulteriori violazioni del principio di legalità delle pene e del divieto di retroattività. A loro avviso, nemmeno il Tribunale può, senza commettere un errore di diritto, determinare un’ammenda in assenza di quadro normativo. Il fatto di verificare semplicemente se la Commissione si sia attenuta ai propri orientamenti costituirebbe un mancato esercizio del potere discrezionale e, pertanto, una violazione dell’articolo 31 del regolamento n. 1/2003. Infine, le ricorrenti adducono una violazione del divieto di retroattività, per aver il Tribunale confermato l’applicazione degli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 a una situazione già cessata completamente nel 2005.

Con il quinto e ultimo motivo le ricorrenti deducono violazioni del principio di proporzionalità. Il Tribunale, infatti, da un lato, avrebbe violato l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, avendo stabilito, riguardo alle ricorrenti, un coefficiente del 17 % per la gravità della colpa e il diritto di ingresso, mentre, dall’altro, avendo erroneamente qualificato i comportamenti delle ricorrenti come contrari all’articolo 81, paragrafo 1, CEE (divenuto l’articolo 101, paragrafo 1, TFUE), avrebbe altresì erroneamente valutato la durata dell’asserita violazione di detta disposizione da parte delle stesse.


(1)  Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).


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