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Document 62015CN0046
Case C-46/15: Request for a preliminary ruling from the Tribunal Central Administrativo Sul (Portugal) lodged on 5 February 2015 — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica Lda. (Ambisig) v AICP — Associação de Industriais do Concelho de Pombal
Causa C-46/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul (Portogallo) il 5 febbraio 2015 — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica Lda. (Ambisig) /AICP — Associação de Industriais do Concelho de Pombal
Causa C-46/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul (Portogallo) il 5 febbraio 2015 — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica Lda. (Ambisig) /AICP — Associação de Industriais do Concelho de Pombal
GU C 146 del 4.5.2015, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
4.5.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 146/14 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Central Administrativo Sul (Portogallo) il 5 febbraio 2015 — Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica Lda. (Ambisig) /AICP — Associação de Industriais do Concelho de Pombal
(Causa C-46/15)
(2015/C 146/21)
Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Tribunal Central Administrativo Sul
Parti
Ricorrente: Ambiente e Sistemas de Informação Geográfica Lda. (Ambisig)
Resistente: AICP — Associação de Industriais do Concelho de Pombal
Altra parte: Indice — ICT & Management, Lda
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, posto che la normativa portoghese non regolamenta la materia di cui all’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), ii), secondo trattino, della direttiva 2014/18/CE (1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, detta disposizione sia direttamente applicabile nell’ordinamento giuridico portoghese nel senso che conferisce ai privati un diritto che gli stessi possono far valere dinanzi alle amministrazioni aggiudicatrici. |
2) |
Se l’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), ii), secondo trattino, della direttiva 2014/18/CE debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di norme, previste dall’amministrazione aggiudicatrice, che non consentano all’operatore economico di dar prova delle prestazioni di servizi mediante una dichiarazione firmata dallo stesso operatore economico, a meno che quest’ultimo non dia prova dell’impossibilità e della seria difficoltà di ottenere una dichiarazione da parte dell’acquirente privato. |
3) |
Se l’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), ii), secondo trattino, della direttiva 2014/18/CE debba essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di norme, previste dall’amministrazione aggiudicatrice, le quali impongono, a pena di esclusione, che la dichiarazione dell’acquirente privato contenga l’autentica di firma da parte di un notaio, avvocato o altro soggetto competente. |
(1) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114).