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Document 62015TN0081

    Causa T-81/15: Ricorso proposto il 20 febbraio 2015 — Facchinello/UAMI — Olimpia Splendid (Synthesis)

    GU C 118 del 13.4.2015, p. 41–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.4.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 118/41


    Ricorso proposto il 20 febbraio 2015 — Facchinello/UAMI — Olimpia Splendid (Synthesis)

    (Causa T-81/15)

    (2015/C 118/53)

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l’italiano

    Parti

    Ricorrente: Danila Facchinello (Molinella, Italia) (rappresentante: F. Torlontano, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Olimpia Splendid SpA (Gualtieri, Italia)

    Dati relativi al procedimento dinanzi all’UAMI

    Titolare del marchio controverso: Ricorrente

    Marchio controverso interessato: Marchio comunitario figurativo contenente l’elemento verbale «Synthesis» — Marchio comunitario n. 2 8 71  069

    Procedimento dinanzi all’UAMI: Procedimento di decadenza

    Decisione impugnata: Decisione della Prima Commissione di ricorso dell’UAMI del 21 novembre 2014 nel procedimento R 2169/2013-1

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    l’annullamento della decisione della Prima Commissione di ricorso UAMI del 21.11.2014 e, per l’effetto, venga dichiarato non decaduto il marchio comunitario Synthesis rispetto ai prodotti appartenenti alla classe 11 (apparati di condizionamento dell’aria);

    si chiede, inoltre che l’UAMI venga condannato alla refusione delle spese processuali in favore della ricorrente.

    Motivo invocato

    Violazione dell’art. 51, paragrafo 1, lett. a) del RMC, nella misura in cui la Prima Commissione di ricorso ha dichiarato la decadenza del marchio comunitario ritenendo le prove fornite dalla titolare non idonee a dimostrare un uso effettivo del medesimo.


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