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Document 62014CN0537

    Causa C-537/14 P: Impugnazione proposta il 25 Novembre 2014 dalla Debonair Trading Internacional Ld a avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 23 settembre 2014 , causa T-341/13, Groupe Léa Nature SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    GU C 118 del 13.4.2015, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.4.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 118/12


    Impugnazione proposta il 25 Novembre 2014 dalla Debonair Trading Internacional Lda avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione), del 23 settembre 2014, causa T-341/13, Groupe Léa Nature SA/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    (Causa C-537/14 P)

    (2015/C 118/16)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrente: Debonair Trading Internacional Lda (rappresentanti: D. Selden, advocate, T. Alkin, barrister)

    Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Groupe Léa Nature SA

    Conclusioni della ricorrente

    La ricorrente chiede che la Corte voglia:

    annullare la sentenza con cui il Tribunale ha annullato la decisione della commissione di ricorso;

    rinviare il procedimento al Tribunale ai fini del riesame, specificando che occorre dichiarare che i marchi di cui trattasi sono simili; e

    condannare l’Ufficio alle spese sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale e alla Corte.

    Motivi e principali argomenti

    1.

    La ricorrente si fonda su due motivi in punto di diritto, ossia la violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 (1). In sintesi, il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza nella sua analisi dei marchi di cui trattasi, con la conseguenza che ha dichiarato, a torto, che i marchi erano totalmente dissimili.

    2.

    In primo luogo, avendo rilevato che i marchi erano foneticamente simili per via dell’elemento comune «so», il Tribunale avrebbe dovuto concludere che essi erano complessivamente simili, per lo meno relativamente a tale elemento. Nel concludere che essi erano dissimili, malgrado l’elemento fonetico comune, il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza consolidata relativa alla natura e al grado di somiglianza richiesti ai fini dell’applicabilità dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

    3.

    In secondo luogo, dal momento che ha dichiarato che i marchi erano simili da un punto di vista fonetico, il Tribunale avrebbe dovuto concludere che essi erano altresì simili da un punto di vista figurativo, per motivi sostanzialmente analoghi [e, quindi, a maggior ragione, che erano simili ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009]. Concludendo che essi erano dissimili da un punto di vista visivo, malgrado l’elemento figurativo comune «so», il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza consolidata nell’analisi dell’impressione visiva prodotta dall’elemento «so» all’interno di tali marchi.


    (1)  Regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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