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Document 62013CA0349

    Causa C-349/13: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o. (Rinvio pregiudiziale — Accise — Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE — Ambito di applicazione — Oli minerali e prodotti energetici — Oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento — Esclusione — Accisa prelevata sul consumo di prodotti energetici, imposta da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regime dell’accisa armonizzata — Nozione di «formalità connesse all’attraversamento delle frontiere»  — Articolo 110 TFUE — Termine di pagamento più breve in taluni casi per gli acquisti intracomunitari rispetto ai prodotti acquistati sul mercato nazionale)

    GU C 118 del 13.4.2015, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.4.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 118/4


    Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o.

    (Causa C-349/13) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Accise - Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE - Ambito di applicazione - Oli minerali e prodotti energetici - Oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento - Esclusione - Accisa prelevata sul consumo di prodotti energetici, imposta da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regime dell’accisa armonizzata - Nozione di «formalità connesse all’attraversamento delle frontiere» - Articolo 110 TFUE - Termine di pagamento più breve in taluni casi per gli acquisti intracomunitari rispetto ai prodotti acquistati sul mercato nazionale))

    (2015/C 118/06)

    Lingua processuale: il polacco

    Giudice del rinvio

    Naczelny Sąd Administracyjny

    Parti

    Ricorrente: Minister Finansów

    Convenuta: Oil Trading Poland sp. z o.o.

    Dispositivo

    L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che prodotti non rientranti nell’ambito di applicazione di dette direttive, quali gli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, siano assoggettati ad un’imposta disciplinata da norme identiche a quelle del regime dell’accisa armonizzata oggetto delle medesime direttive, qualora il fatto di assoggettare detti prodotti a tale imposta non comporti formalità connesse all’attraversamento delle frontiere negli scambi tra gli Stati membri.


    (1)  GU C 274 del 21.9.2013.


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