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Document 62013CA0349
Case C-349/13: Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 12 February 2015 (request for a preliminary ruling from the Naczelny Sąd Administracyjny — Poland) — Minister Finansów v Oil Trading Poland sp. z o.o. (Reference for a preliminary ruling — Excise duties — Directives 92/12/EEC and 2008/118/EC — Scope — Mineral oils and energy products — Lubricating oils intended for use other than as motor or heating fuel — Exclusion — Excise duty levied on the consumption of energy products, imposed by a Member State in accordance with the rules of the harmonised tax system — Notion of ‘formalities connected with the crossing of frontiers’ — Article 110 TFEU — Deadline for payment shorter in certain cases for intracommunity purchases than for products acquired on the national market)
Causa C-349/13: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o. (Rinvio pregiudiziale — Accise — Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE — Ambito di applicazione — Oli minerali e prodotti energetici — Oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento — Esclusione — Accisa prelevata sul consumo di prodotti energetici, imposta da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regime dell’accisa armonizzata — Nozione di «formalità connesse all’attraversamento delle frontiere» — Articolo 110 TFUE — Termine di pagamento più breve in taluni casi per gli acquisti intracomunitari rispetto ai prodotti acquistati sul mercato nazionale)
Causa C-349/13: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o. (Rinvio pregiudiziale — Accise — Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE — Ambito di applicazione — Oli minerali e prodotti energetici — Oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento — Esclusione — Accisa prelevata sul consumo di prodotti energetici, imposta da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regime dell’accisa armonizzata — Nozione di «formalità connesse all’attraversamento delle frontiere» — Articolo 110 TFUE — Termine di pagamento più breve in taluni casi per gli acquisti intracomunitari rispetto ai prodotti acquistati sul mercato nazionale)
GU C 118 del 13.4.2015, p. 4–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
13.4.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 118/4 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 12 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Naczelny Sąd Administracyjny — Polonia) — Minister Finansów/Oil Trading Poland sp. z o.o.
(Causa C-349/13) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Accise - Direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE - Ambito di applicazione - Oli minerali e prodotti energetici - Oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento - Esclusione - Accisa prelevata sul consumo di prodotti energetici, imposta da uno Stato membro conformemente alle disposizioni del regime dell’accisa armonizzata - Nozione di «formalità connesse all’attraversamento delle frontiere» - Articolo 110 TFUE - Termine di pagamento più breve in taluni casi per gli acquisti intracomunitari rispetto ai prodotti acquistati sul mercato nazionale))
(2015/C 118/06)
Lingua processuale: il polacco
Giudice del rinvio
Naczelny Sąd Administracyjny
Parti
Ricorrente: Minister Finansów
Convenuta: Oil Trading Poland sp. z o.o.
Dispositivo
L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, e l’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che prodotti non rientranti nell’ambito di applicazione di dette direttive, quali gli oli lubrificanti utilizzati per fini diversi dall’uso come carburante per motori o come combustibile per riscaldamento, siano assoggettati ad un’imposta disciplinata da norme identiche a quelle del regime dell’accisa armonizzata oggetto delle medesime direttive, qualora il fatto di assoggettare detti prodotti a tale imposta non comporti formalità connesse all’attraversamento delle frontiere negli scambi tra gli Stati membri.