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Document 32014A1122(01)
Commission Opinion of 30 October 2014 relating to the plan for the disposal of radioactive waste arising from the clean-out and partial dismantling as well as the partial reallocation into a temporary storage facility of the Sellafield MOX Plant in the United Kingdom
Parere della Commissione, del 30 ottobre 2014 , relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’evacuazione e dalla disattivazione parziale, così come dal parziale trasferimento in una struttura di stoccaggio temporaneo dell’impianto MOX di Sellafield, Regno Unito
Parere della Commissione, del 30 ottobre 2014 , relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’evacuazione e dalla disattivazione parziale, così come dal parziale trasferimento in una struttura di stoccaggio temporaneo dell’impianto MOX di Sellafield, Regno Unito
GU C 420 del 22.11.2014, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
|
22.11.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 420/1 |
PARERE DELLA COMMISSIONE
del 30 ottobre 2014
relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’evacuazione e dalla disattivazione parziale, così come dal parziale trasferimento in una struttura di stoccaggio temporaneo dell’impianto MOX di Sellafield, Regno Unito
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
2014/C 420/01
La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).
Il 17 dicembre 2013 la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Regno Unito, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto MOX di Sellafield.
Sulla base dei dati trasmessi e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 17 gennaio 2014 e fornite dalle autorità del Regno Unito il 25 giugno 2014, e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:
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1. |
La distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie l’Irlanda, è di 180 km. |
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2. |
In condizioni operative normali, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro. |
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3. |
I rifiuti radioattivi solidi saranno temporaneamente immagazzinati nel sito prima di essere trasferiti verso impianti di smaltimento autorizzati, situati sul territorio del Regno Unito. |
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4. |
I rifiuti solidi e i materiali residui non radioattivi che soddisfano i livelli di esenzione saranno esentati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali o al reimpiego o riciclo, nel rispetto dei criteri enunciati nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 96/29/Euratom). |
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5. |
In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero significative sotto il profilo sanitario. |
In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto MOX di Sellafield (Regno Unito) a seguito dell’evacuazione e della disattivazione parziale così come del parziale trasferimento in una struttura di stoccaggio temporaneo non è tale da comportare, né in normali condizioni operative, né in caso di incidente del tipo e dell’entità di cui ai dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro che sia significativa sotto il profilo sanitario.
Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014
Per la Commissione
Günther OETTINGER
Vicepresidente
(1) Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.