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Document 32014A1122(01)

Parere della Commissione, del 30 ottobre 2014 , relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’evacuazione e dalla disattivazione parziale, così come dal parziale trasferimento in una struttura di stoccaggio temporaneo dell’impianto MOX di Sellafield, Regno Unito

GU C 420 del 22.11.2014, pp. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

22.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 420/1


PARERE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2014

relativo al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’evacuazione e dalla disattivazione parziale, così come dal parziale trasferimento in una struttura di stoccaggio temporaneo dell’impianto MOX di Sellafield, Regno Unito

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

2014/C 420/01

La valutazione che segue è stata svolta conformemente alle disposizioni del trattato Euratom e non pregiudica eventuali valutazioni supplementari svolte ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, né gli obblighi che derivano da detto trattato e dal diritto derivato (1).

Il 17 dicembre 2013 la Commissione europea ha ricevuto dal governo del Regno Unito, a norma dell’articolo 37 del trattato Euratom, i dati generali relativi al piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi provenienti dall’impianto MOX di Sellafield.

Sulla base dei dati trasmessi e delle informazioni complementari richieste dalla Commissione il 17 gennaio 2014 e fornite dalle autorità del Regno Unito il 25 giugno 2014, e dopo aver consultato il gruppo di esperti, la Commissione ha formulato il seguente parere:

1.

La distanza tra il sito e il confine più vicino con un altro Stato membro, nella fattispecie l’Irlanda, è di 180 km.

2.

In condizioni operative normali, gli scarichi di effluenti radioattivi liquidi e gassosi non comportano un’esposizione rilevante sotto il profilo sanitario per la popolazione di un altro Stato membro.

3.

I rifiuti radioattivi solidi saranno temporaneamente immagazzinati nel sito prima di essere trasferiti verso impianti di smaltimento autorizzati, situati sul territorio del Regno Unito.

4.

I rifiuti solidi e i materiali residui non radioattivi che soddisfano i livelli di esenzione saranno esentati dal controllo regolamentare e destinati allo smaltimento come rifiuti convenzionali o al reimpiego o riciclo, nel rispetto dei criteri enunciati nella direttiva sulle norme fondamentali di sicurezza (direttiva 96/29/Euratom).

5.

In caso di rilasci non programmati di effluenti radioattivi, a seguito di un incidente del tipo e dell’entità previsti nei dati generali, le dosi cui le popolazioni di altri Stati membri potrebbero essere esposte non sarebbero significative sotto il profilo sanitario.

In conclusione, la Commissione è del parere che la realizzazione del piano di smaltimento dei rifiuti radioattivi, sotto qualsiasi forma, provenienti dall’impianto MOX di Sellafield (Regno Unito) a seguito dell’evacuazione e della disattivazione parziale così come del parziale trasferimento in una struttura di stoccaggio temporaneo non è tale da comportare, né in normali condizioni operative, né in caso di incidente del tipo e dell’entità di cui ai dati generali, una contaminazione radioattiva delle acque, del suolo o dell’aria di un altro Stato membro che sia significativa sotto il profilo sanitario.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2014

Per la Commissione

Günther OETTINGER

Vicepresidente


(1)  Ad esempio, ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli aspetti ambientali andrebbero ulteriormente esaminati. A titolo indicativo, la Commissione desidera richiamare l’attenzione sulle disposizioni della direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, nonché della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque.


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