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Document 62014TN0687

Causa T-687/14: Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Novomatic/UAMI — Simba Toys (African SIMBA)

GU C 409 del 17.11.2014, p. 55–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/55


Ricorso proposto il 22 settembre 2014 — Novomatic/UAMI — Simba Toys (African SIMBA)

(Causa T-687/14)

2014/C 409/75

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Novomatic (Gumpoldskirchen, Austria) (rappresentante: W. Mosing, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Simba Toys GmbH & Co. KG (Fürth, Germania)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell’11 luglio 2014, procedimento R-2098/2013-4, con l’effetto che l’UAMI rigetti l’opposizione per il difetto di somiglianza tra i marchi o segni e di rischio di confusione globale e accolga la domanda di registrazione di marchio comunitario n. 009752271 «African SIMBA»;

condannare l’UAMI, e, in caso d’intervento scritto, l’opponente, a sostenere le proprie spese e a rifondere le spese sostenute dalla ricorrente nel procedimento di opposizione dinanzi all’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e nel presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «African SIMBA» per prodotti della classe 28 — Domanda di marchio comunitario n. 9752 271

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio figurativo nazionale contenente l’elemento denominativo «Simba» nonché la registrazione internazionale del marchio denominativo «SIMBA» per prodotti della classe 28

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 75 del regolamento n. 207/2009.


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