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Document 62014TN0574

Causa T-574/14: Ricorso proposto il 1 ° agosto 2014 — EAEPC/Commissione

GU C 409 del 17.11.2014, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/47


Ricorso proposto il 1o agosto 2014 — EAEPC/Commissione

(Causa T-574/14)

2014/C 409/67

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: European Association of Euro Pharmaceutical Companies (EAEPC) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: J. Buendía Sierra, L. Ortiz Blanco, Á. Givaja Sanz e M. Araujo Boyd, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare ammissibile il ricorso di annullamento;

annullare la decisione della Commissione europea del 27 maggio 2014 nel procedimento n. COMP/AT.36957 Glaxo Wellcome;

condannare la Commissione alle proprie spese e a quelle che possono derivare per la EAEPC in relazione a tali procedimenti.

Motivi e principali argomenti

Con il presente ricorso, la ricorrente chiede l’annullamento della decisione della Commissione C(2014) 3654 final del 27 maggio 2014 nel procedimento COMP/AT.36957 — Glaxo Wellcome, con la quale la Commissione respinge gli addebiti della ricorrente negando un’indagine supplementare sull’asserita violazione da parte della Glaxo Wellcome SA, ora GlaxoSmithKline SA, dell’articolo 101 TFUE alla luce delle sentenze del 27 settembre 2006, GlaxoSmithKline Services/Commissione (T-168/01, ECR, EU:T:2006:265) e del 6 ottobre 2009, GlaxoSmithKline Services/Commissione (C-501/06 P, C-513/06 P, C-515/06 P e C-519/06 P, ECR, EU:C:2009:610).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul manifesto errore di valutazione della Commissione in violazione degli articoli 101, 105 e 266 TFUE e dell’articolo 7 del regolamento n. 1/2003 (1) per aver considerato che in esito alla sentenza GlaxoSmithKline Services/Commissione (EU:C:2009:610) la decisione iniziale del 2001 era nulla e priva di oggetto e che la situazione doveva essere considerata come se la Commissione non avesse mai adottato la decisione del 2001. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha violato il dovere di fornire motivazioni sufficienti e l’obbligo di sentire la ricorrente in proposito prima dell’adozione di una decisione definitiva.

2.

Secondo motivo, secondo il quale la decisione contestata viola l’articolo 101 TFUE o la Commissione ha mancato al suo obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE nel valutare la sussistenza di un interesse dell’Unione europea nel caso. La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha violato il diritto fondamentale della ricorrente al contraddittorio.

3.

Terzo motivo, secondo il quale nella decisione contestata non sono state analizzate tutte le questioni di fatto e di diritto.


(1)  Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003 del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU L 1, pag. 1).


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