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Document 62013CA0091

Causa C-91/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’ 11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Essent Energie Productie BV/Minister van Sociale Zaken en Werkelegenheid (Accordo di associazione CEE-Turchia — Articoli 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale e 13 della decisione n. 1/80 — Ambito di applicazione — Introduzione di nuove restrizioni alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione di servizi e alle condizioni d’accesso all’occupazione — Divieto — Libera prestazione dei servizi — Articoli 56 TFUE e 57 TFUE — Distacco di lavoratori — Cittadini di Stati terzi — Obbligo del permesso di lavoro per la messa a disposizione di manodopera)

GU C 409 del 17.11.2014, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 409/9


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State — Paesi Bassi) — Essent Energie Productie BV/Minister van Sociale Zaken en Werkelegenheid

(Causa C-91/13) (1)

((Accordo di associazione CEE-Turchia - Articoli 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale e 13 della decisione n. 1/80 - Ambito di applicazione - Introduzione di nuove restrizioni alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione di servizi e alle condizioni d’accesso all’occupazione - Divieto - Libera prestazione dei servizi - Articoli 56 TFUE e 57 TFUE - Distacco di lavoratori - Cittadini di Stati terzi - Obbligo del permesso di lavoro per la messa a disposizione di manodopera))

2014/C 409/12

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad van State

Parti

Ricorrente: Essent Energie Productie BV

Convenuto: Minister van Sociale Zaken en Werkelegenheid

Dispositivo

Gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, in forza della quale, quando i lavoratori cittadini di Stati terzi sono messi a disposizione — da un’impresa stabilita in un altro Stato membro — di un’impresa utilizzatrice stabilita nel primo Stato membro, che li impiega al fine di svolgere lavori per conto di un’altra impresa stabilita nel medesimo Stato membro, tale messa a disposizione è subordinata alla condizione che detti lavoratori possiedano un permesso di lavoro.


(1)  GU C 147 del 25.5.2013.


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