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Document 62012CA0501

Cause riunite da C-501/12 a C-506/12, C-540/12 e C-541/12: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Thomas Specht (C-501/12), Jens Schombera (C-502/12), Alexander Wieland (C-503/12), Uwe Schönefeld (C-504/12), Antje Wilke (C-505/12), Gerd Schini (C-506/12), Rena Schmeel (C-540/12), Ralf Schuster (C-541/12)/Land Berlin, Bundesrepublik Deutschland (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1 — Discriminazione diretta basata sull’età — Stipendio di base dei dipendenti pubblici determinato in base all’età — Regime transitorio — Perpetuazione della disparità di trattamento — Giustificazioni — Diritto al risarcimento — Responsabilità dello Stato membro — Principi di equivalenza e di effettività)

GU C 282 del 25.8.2014, pp. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.8.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 282/4


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 giugno 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin — Germania) — Thomas Specht (C-501/12), Jens Schombera (C-502/12), Alexander Wieland (C-503/12), Uwe Schönefeld (C-504/12), Antje Wilke (C-505/12), Gerd Schini (C-506/12), Rena Schmeel (C-540/12), Ralf Schuster (C-541/12)/Land Berlin, Bundesrepublik Deutschland

(Cause riunite da C-501/12 a C-506/12, C-540/12 e C-541/12) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articoli 2, 3, paragrafo 1, lettera c), e 6, paragrafo 1 - Discriminazione diretta basata sull’età - Stipendio di base dei dipendenti pubblici determinato in base all’età - Regime transitorio - Perpetuazione della disparità di trattamento - Giustificazioni - Diritto al risarcimento - Responsabilità dello Stato membro - Principi di equivalenza e di effettività))

2014/C 282/06

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrenti: Thomas Specht (C-501/12), Jens Schombera (C-502/12), Alexander Wieland (C-503/12), Uwe Schönefeld (C-504/12), Antje Wilke (C-505/12), Gerd Schini (C-506/12), Rena Schmeel (C-540/12), Ralf Schuster (C-541/12)

Convenuti: Land Berlin, Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev’essere interpretato nel senso che le condizioni attinenti alle retribuzioni dei dipendenti pubblici rientrano nell’ambito di applicazione di tale direttiva.

2)

Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che ostano a una misura nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, in forza della quale, nell’ambito di ciascuna categoria di funzioni, il livello dello stipendio di base di un dipendente pubblico è determinato, al momento dell’assunzione, in base all’età di quest’ultimo.

3)

Gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, con cui sono definite le modalità di reinquadramento, nell’ambito di un nuovo sistema retributivo, di dipendenti pubblici in servizio prima dell’entrata in vigore di tale normativa, e che prevede, da un lato, che il livello retributivo in cui questi ultimi sono da quel momento inquadrati sia determinato sulla sola base dell’importo dello stipendio di base che essi percepivano in applicazione del previgente sistema retributivo, pur essendo quest’ultimo fondato su una discriminazione basata sull’età del dipendente, e, dall’altro, che il successivo avanzamento nella nuova scala retributiva sia da quel momento determinato esclusivamente in base all’esperienza professionale acquisita a partire dall’entrata in vigore di detta normativa.

4)

In circostanze come quelle proprie dei procedimenti principali, il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 17 della direttiva 2000/78, non impone di concedere retroattivamente ai dipendenti pubblici discriminati un importo corrispondente alla differenza tra la retribuzione effettivamente percepita e la retribuzione corrispondente al livello più elevato della loro categoria.

Spetta al giudice del rinvio verificare se sussistano tutti i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea affinché, ai sensi del diritto dell’Unione, possa sorgere la responsabilità della Repubblica federale di Germania.

5)

Il diritto dell’Unione non osta a una norma nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, che prevede l’obbligo per il dipendente pubblico di far valere un diritto a prestazioni pecuniarie che non discendono direttamente dalla legge entro un termine relativamente breve, ossia prima della fine dell’esercizio finanziario in corso, a condizione che tale norma rispetti i principi di equivalenza e di effettività. Spetta al giudice del rinvio verificare che tali condizioni siano soddisfatte nei procedimenti principali.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013

GU C 46 del 16.2.2013.


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