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Document 52013AR5880

    Parere del Comitato delle regioni — Proposta di regolamento recante modifica del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti

    GU C 126 del 26.4.2014, p. 42–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.4.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 126/42


    Parere del Comitato delle regioni — Proposta di regolamento recante modifica del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti

    2014/C 126/11

    I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

    IL COMITATO DELLE REGIONI

    Osservazioni generali

    1.

    ritiene che le spedizioni di rifiuti siano uno degli ambiti più importanti della legislazione in materia di rifiuti, in cui è necessaria un'applicazione più rigorosa delle norme. Le spedizioni di rifiuti vengono adeguatamente controllate in alcuni Stati membri ma non in altri, il che porta al cosiddetto fenomeno del «port hopping». Vi sono prove evidenti di spedizioni illegali di rifiuti in diretta violazione della Convenzione di Basilea e dello stesso regolamento in materia di spedizioni di rifiuti (RSR): in particolare esportazioni al di fuori dell'OCSE di rifiuti pericolosi (come quelli di apparecchiature elettriche ed elettroniche), etichettati come rifiuti da riutilizzare, oppure esportazioni verso paesi in via di sviluppo di rifiuti non pericolosi destinati ad essere smaltiti o trattati mediante metodi non ecocompatibili.

    2.

    fa osservare che dalle ispezioni congiunte effettuate dalla rete IMPEL-TFS (1) con la collaborazione di 22 Stati membri sono emerse 863 violazioni su un totale di 3 454 spedizioni, vale a dire un tasso di non conformità del 25 %.

    3.

    sottolinea che un'applicazione efficace dell'RSR avrebbe i seguenti effetti:

    apporterebbe vantaggi finanziari, grazie al venir meno dei costi di bonifica e reimportazione;

    garantirebbe, a livello europeo e globale, condizioni eque in termini di standard elevati in materia di riciclaggio;

    eviterebbe le gravi ripercussioni ambientali e sanitarie derivanti dallo scarico dei rifiuti spediti illegalmente o dal loro trattamento in impianti non conformi agli standard nei paesi di destinazione;

    promuoverebbe uno smistamento e un riciclaggio di qualità, anche dei rifiuti pericolosi, all'interno dell'UE, contribuendo così alla realizzazione degli obiettivi fissati dall'Iniziativa dell'UE per l'efficienza nell'uso delle risorse nonché alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nel settore del trattamento dei rifiuti in Europa;

    impedirebbe le esportazioni illegali di preziose materie prime secondarie, esportazioni contrarie agli obiettivi dell'Iniziativa dell'UE sulle materie prime;

    garantirebbe il conseguimento degli obiettivi quantificati dell'UE nel campo della raccolta, del recupero e del riciclaggio (fissati ad esempio nelle direttive sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, sui veicoli fuori uso, sugli imballaggi o sulle batterie);

    4.

    ritiene che i controlli «a monte» effettuati nei luoghi di produzione e raccolta dei rifiuti contribuiscano a ridurre la pressione nei porti;

    5.

    sollecita un'intensa ed attiva cooperazione da parte del settore della gestione dei rifiuti e delle risorse, in quanto limitare le spedizioni illegali giova alle imprese europee di trattamento dei rifiuti che utilizzano metodi ecocompatibili;

    6.

    prende atto dell'esito della pubblica consultazione sugli emendamenti proposti, nella quale il 90 % dei soggetti interessati si è pronunciato a favore dell'azione legislativa dell'UE in materia di spedizioni di rifiuti;

    Pianificazione delle ispezioni delle spedizioni di rifiuti

    7.

    accoglie positivamente la proposta di rendere vincolanti i piani d'ispezione e di definirne il contenuto obbligatorio a livello europeo, al fine di promuovere una pianificazione regolare e coerente delle ispezioni in tutti gli Stati membri; un'adeguata pianificazione contribuirà ad accrescere la capacità delle autorità preposte di effettuare le ispezioni in maniera efficace;

    8.

    fa osservare che un'inadeguata applicazione in uno Stato membro può comportare un aumento del lavoro e dei costi in un altro Stato membro; tutti hanno quindi interesse ad elaborare procedure d'ispezione armonizzate e a migliorare la collaborazione e lo scambio d'informazioni a livello transfrontaliero;

    9.

    ricorda che i piani d'ispezione sono un elemento chiave degli orientamenti IMPEL relativi alle ispezioni sulle spedizioni di rifiuti (2) ma avverte che assegnare risorse umane alla pianificazione delle ispezioni non è un buon motivo per ridurre il personale a disposizione per effettuarle;

    10.

    condivide la proposta secondo cui i piani di ispezione dovrebbero coprire l'intero territorio geografico dello Stato membro interessato, ma suggerisce di aggiungere una frase per consentire che le ispezioni siano effettuate su base regionale;

    11.

    insiste affinché i piani prevedano anche obiettivi quantificabili, in linea con le migliori pratiche esistenti, il che assicura che i risultati possano essere valutati dagli organi decisionali;

    12.

    approva incondizionatamente la proposta che i piani di ispezione prevedano una valutazione dei rischi inerenti a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali, tenendo conto dei dati investigativi forniti dalle forze di polizia, e invita le autorità competenti ad applicare le raccomandazioni emanate in materia dall'IMPEL, affinché le limitate risorse disponibili per le ispezioni vengano utilizzate meglio in funzione delle priorità;

    13.

    ritiene che anche i trasporti nelle acque interne dovrebbero rientrare nei piani di ispezione, conformemente alle raccomandazioni IMPEL;

    14.

    chiede alla Commissione di applicare una tabella di conversione tra i codici doganali e i codici in materia di rifiuti affinché i codici tariffari internazionali ad uso delle autorità doganali possano essere utilizzati per scegliere di ispezionare le spedizioni ad alto rischio;

    Pubblicazione dei piani di ispezione

    15.

    condivide il timore, espresso dal Consiglio (3), che la pubblicazione dei piani di ispezione possa di fatto risolversi in un aiuto per chi organizza spedizioni illegali di rifiuti; ritiene pertanto che i piani di ispezione debbano essere pubblicati a livello strategico e non a livello operativo;

    16.

    riconosce che gli enti regionali e locali hanno un dovere di diligenza nei confronti dei loro cittadini, consistente nel garantire che i materiali depositati a scopo di riutilizzo, riciclaggio, recupero o smaltimento vengano trattati in modo rispettoso per l'ambiente e la salute umana. La consapevolezza del fatto che i rifiuti spediti illegalmente vengono trattati in modo dannoso per l'ambiente influisce negativamente sulla cooperazione attiva dei cittadini con i sistemi di riciclaggio e di smaltimento dei rifiuti;

    17.

    sollecita pertanto la pubblicazione di una relazione annuale sulle ispezioni effettuate, sull'esito che esse hanno avuto e sulle eventuali sanzioni imposte;

    Inversione dell'onere della prova

    18.

    approva la proposta di obbligare chi effettua una spedizione a dimostrare la piena funzionalità di un oggetto esportato per essere riutilizzato. È il caso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (piuttosto che dei loro rifiuti) e dei veicoli in uso (piuttosto che di quelli fuori uso). Questa inversione dell'onere della prova dovrebbe aiutare le autorità incaricate delle ispezioni a individuare l'esportazione illegale di oggetti non funzionanti, in altre parole rifiuti, i quali altrimenti potrebbero essere destinati a operazioni di riciclaggio o di trattamento effettuate in paesi terzi con modalità non conformi agli standard. Tali oggetti dovrebbero essere trattati all'interno di impianti europei, al fine di prevenire la perdita di preziose materie prime e di proteggere l'ambiente e la salute delle persone nei paesi terzi.

    19.

    accoglie con favore la proposta secondo cui, in caso di sospetta spedizione illegale di rifiuti destinati ad operazioni di recupero, l'autorità competente può esigere, da chi effettua la spedizione, la prova dei metodi, delle tecnologie e degli standard che saranno applicati nei paesi di destinazione per trattare i rifiuti. Ritiene inoltre che questa disposizione dovrebbe essere introdotta per tutte le spedizioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'RSR, e che la destinazione finale di tutte le operazioni di riciclaggio dovrebbe essere pubblicata per incrementare la trasparenza e la fiducia dei cittadini nella catena dei rifiuti e delle risorse.

    Interscambio elettronico di dati.

    20.

    approva l'introduzione di un sistema per l'interscambio elettronico dei dati riguardanti le spedizioni di rifiuti che possa fornire una banca dati sicura per la dichiarazione elettronica delle spedizioni. Tra i dati dovrebbero figurare l'indicazione del fornitore, del trasportatore, degli operatori commerciali e della destinazione finale del materiale. Sottolinea altresì l'importanza di procedere, durante l'elaborazione di tale sistema, a un'ampia consultazione degli enti regionali e locali e di altri soggetti interessati;

    21.

    è del parere che tale banca dati dovrebbe essere accessibile a tutte le pubbliche autorità interessate (ispettorati ambientali, uffici doganali, polizia) e includere i risultati delle ispezioni via via effettuate, al fine di aiutare le autorità ad effettuare le nuove in modo mirato;

    22.

    fa osservare che quattro paesi utilizzano già adesso lo scambio di dati elettronici per notificare i rifiuti (4) — un sistema che, una volta applicato in tutta l'UE, potrebbe far risparmiare alle imprese più di 40 milioni di euro all'anno di costi amministrativi (5); sottolinea inoltre che il gruppo ad alto livello sugli oneri amministrativi ha chiesto che tale sistema venga adottato da tutti gli Stati membri;

    Altre questioni

    23.

    un'azione di rilievo essenziale, complementare alla modifica dell'RSR, consiste nel rafforzare ulteriormente la rete IMPEL, in particolare garantendole un adeguato sostegno finanziario a lungo termine — così che essa possa condurre con maggiore sistematicità ispezioni inter pares e intensificare il lavoro svolto per censire e diffondere le buone pratiche -, nonché estendersi anche ai livelli regionale e locale (6);

    24.

    invita nuovamente la Commissione europea a presentare un quadro legislativo generale dell'UE in materia di ispezioni e di sorveglianza ambientali, che conferisca poteri di ispezione alla Commissione stessa; chiede inoltre di sostenere il ruolo degli enti regionali e locali nell'attuazione delle norme ambientali europee, di ridurre la concorrenza sleale dovuta alla diversità o all'assenza dei regimi di ispezione e di assicurare equità nell'applicazione delle norme (7);

    Sussidiarietà, proporzionalità e miglioramento normativo

    25.

    rammenta che la politica ambientale forma oggetto di una competenza concorrente tra l'UE e gli Stati membri, e che pertanto a tale settore si applica il principio di sussidiarietà;

    26.

    sottolinea che le spedizioni di rifiuti sono attività internazionali, e che, senza un'attuazione e un'applicazione omogenee da parte di tutti gli Stati membri, non vi saranno condizioni eque di concorrenza né sarà possibile gestire i rischi per la salute umana e l'ambiente; ritiene pertanto necessaria un'azione a livello dell'Unione europea;

    27.

    insiste sulla necessità di tenere pienamente conto delle conseguenze sulle competenze degli enti locali e regionali al momento di attuare l'interscambio di dati elettronici mediante un atto delegato della Commissione. Pertanto, è opportuno consultare direttamente gli enti locali e regionali o i loro rappresentanti prima di presentare qualsiasi atto delegato.

    II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

    Emendamento 1

    COM(2013) 516 final, Articolo 1, paragrafo 2 — Regolamento (CE) n. 1013/2006, articolo 26, paragrafo 5.

    Motivazione

    È necessaria un'adeguata consultazione degli enti locali e regionali competenti, anche a livello di esperti. Esistono uno sportello unico doganale per le dichiarazioni e uno sportello unico marittimo. I dati devono essere accessibili a tutte le autorità competenti, ad esempio la polizia, la dogana, le autorità di ispezione e quelle portuali.

    Emendamento 2

    COM(2013) 516 final, Articolo 1, paragrafo 3, lettera b) — Regolamento (CE) n. 1013/2006, articolo 50, inserimento del paragrafo 2 bis.

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del Comitato delle regioni

    Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti predispongano piani di ispezione volti ad accertare l'adempimento del presente regolamento. I piani coprono l'intero territorio geografico dello Stato membro e si applicano a tutte le ispezioni delle spedizioni di rifiuti eseguite a norma del paragrafo 2, ivi comprese le ispezioni di stabilimenti e imprese, dei trasporti stradali e ferroviari e delle partite nei porti. Nei piani figurano i seguenti elementi:

    Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità competenti predispongano piani di ispezione volti ad accertare l'adempimento del presente regolamento. I piani coprono, ai livelli appropriati, l'intero territorio geografico dello Stato membro, in modo coordinato tra loro se ne viene predisposto più di uno, e si applicano a tutte le ispezioni delle spedizioni di rifiuti eseguite a norma del paragrafo 2, ivi comprese le ispezioni di stabilimenti e imprese, dei trasporti stradali e ferroviari e delle partite nei porti. Nei piani figurano i seguenti elementi:

    (a)

    la strategia e gli obiettivi che informano le ispezioni delle spedizioni di rifiuti, con riferimento alle risorse necessarie in termini di personale, finanze e altro;

    a)

    la strategia e gli obiettivi, compresi obiettivi quantificabili, che informano le ispezioni delle spedizioni di rifiuti, con riferimento alle risorse necessarie in termini di personale, finanze e altro;

    (b)

    una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali, che tenga conto di dati investigativi, come quelli ricavati da indagini di polizia e da analisi dell'attività criminale;

    b)

    una valutazione dei rischi inerente a flussi specifici di rifiuti e provenienze specifiche di spedizioni illegali, che tenga conto di dati investigativi, come quelli ricavati da indagini di polizia e da analisi dell'attività criminale;

    (c)

    le priorità e la spiegazione di come esse sono state stabilite in base alle strategie, agli obiettivi e alla valutazione dei rischi;

    c)

    le priorità e la spiegazione di come esse sono state stabilite in base alle strategie, agli obiettivi e alla valutazione dei rischi;

    (d)

    informazioni sul numero e sul tipo di ispezioni che si prevede eseguire nei siti di destinazione dei rifiuti, nei trasporti stradali e ferroviari e sulle partite nei porti;

    (d)

    informazioni sul numero e sul tipo di ispezioni che si prevede eseguire nei siti di destinazione dei rifiuti, nei trasporti stradali, aerei, per vie navigabili e ferroviari e sulle partite nei porti sulla base della valutazione dei rischi e secondo le priorità;

    (e)

    la ripartizione dei compiti tra le autorità coinvolte nelle ispezioni delle spedizioni di rifiuti;

    e)

    la ripartizione dei compiti tra le autorità coinvolte nelle ispezioni delle spedizioni di rifiuti;

    (f)

    i mezzi di cooperazione tra le varie autorità coinvolte nelle ispezioni;

    f)

    i mezzi per una cooperazione efficace ed efficiente tra le varie autorità coinvolte nelle ispezioni;

    (g)

    una valutazione dei bisogni formativi degli ispettori in materia di aspetti tecnici o giuridici della gestione dei rifiuti e delle spedizioni di rifiuti, nonché le disposizioni prese per garantire programmi regolari di formazione.

    (g)

    una valutazione dei bisogni formativi degli ispettori in materia di aspetti tecnici o giuridici della gestione dei rifiuti e delle spedizioni di rifiuti, nonché le disposizioni prese per garantire programmi regolari di formazione;

     

    (h)

    una strategia di promozione dell'osservanza delle norme, al fine di coinvolgere la comunità direttamente interessata dalle stesse e i cittadini in generale;

    (i)

    informazioni sui modi in cui la comunità direttamente interessata dalle norme e i cittadini in generale possono segnalare eventuali problemi ad un'apposita agenzia (denuncia di irregolarità).

    I piani sono riesaminati almeno una volta all'anno e, se necessario, aggiornati. Il riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi dei piani.

    I piani sono riesaminati almeno una volta all'anno e, se necessario, aggiornati. Il riesame valuta il livello di realizzazione degli obiettivi e degli altri elementi dei piani

    I piani sono resi pubblici dall'autorità competente a norma della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. (8)

    Una panoramica strategica dei piani è resa pubblica permanentemente, anche per via elettronica dall'autorità competente a norma della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. (9)

    Gli Stati membri assicurano che l'esito delle ispezioni condotte nell'ambito dei piani di cui al presente articolo, tutte le azioni correttive intraprese dalle autorità competenti a seguito di tali ispezioni, i nomi degli operatori coinvolti nelle spedizioni illegali e le sanzioni imposte, siano messe permanentemente a disposizione del pubblico, anche per via elettronica.

    Motivazione

    In alcuni Stati membri, ciascuna regione è incaricata di definire i suoi propri piani d'ispezione i quali dovrebbero pertanto essere coordinati al fine di coprire l'intera zona geografica. L'inclusione di obiettivi quantificabili permette di allinearsi alle migliori pratiche esistenti negli Stati membri e contribuisce ad assicurare che l'efficacia dei piani d'ispezione sia valutata dai responsabili decisionali. Anche le vie navigabili e il trasporto aereo vanno inclusi in quanto sono anch'essi modi di trasporto dei rifiuti. Il settore della gestione dei rifiuti e delle risorse così come i cittadini in generale hanno un ruolo da svolgere nel garantire l'osservanza delle norme relative alle spedizioni di rifiuti e dovrebbero poter riferire l'esistenza di eventuali problemi per l'interesse generale ad un'apposita agenzia senza timore di essere perseguitati o colpevolizzati. È necessario specificare che il numero e il tipo di ispezioni devono essere basati sulla valutazione dei rischi e sulle priorità illustrate alle lettere b) e c). È necessario pubblicare i risultati delle ispezioni per dimostrare che il regolamento è stato attuato e per mantenere la fiducia dei cittadini nella gestione dei rifiuti. Si raccomanda di pubblicare solo una visione strategica dei piani, in quanto informazioni più particolareggiate potrebbero servire a coloro che cercano di evitare l'ispezione delle spedizioni.

    Emendamento 3

    Regolamento (CE) n. 1013/2006, articolo 50, paragrafo 5

    Testo proposto dalla Commissione

    Emendamento del CdR

    Nessun cambiamento proposto dalla Commissione al testo attuale dell'articolo 50, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1013/2006

    Cambiamento proposto al testo attuale dell'articolo 50, paragrafo 5 del Regolamento (CE) n. 1013/2006

    Gli Stati membri cooperano, a titolo bilaterale o e multilaterale, allo scopo di facilitare la prevenzione e l'individuazione delle spedizioni illegali. Gli Stati membri si scambiano informazioni sulle spedizioni di rifiuti e condividono dati sulle misure di applicazione. La Commissione istituisce a tal fine una piattaforma comune alla quale prendono parte tutti gli Stati membri.

    Motivazione

    La cooperazione avviene attualmente su base volontaria, ma non vede la partecipazione dei principali Stati membri. Solo se tutti i paesi collaborano è possibile lottare contro le spedizioni transfrontaliere illegali, ragion per cui è necessario creare una piattaforma comune.

    Bruxelles, 30 gennaio 2014

    Il presidente del Comitato delle regioni

    Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


    (1)  Rete dell'Unione europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (IMPEL) — spedizione transfrontaliera di rifiuti.

    (2)  IMPEL (2012), La cosa giusta da fare per ispezionare le spedizioni di rifiuti.

    (3)  Consiglio «Ambiente» del 14 ottobre 2013.

    (4)  Interscambio di dati a livello europeo per la notifica dei rifiuti (EUDIN).

    (5)  Gruppo ad alto livello della Commissione europea di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi (2009): parere del gruppo sul tema Riduzione degli oneri amministrativi; settore prioritario Ambiente.

    (6)  CdR1119/2012 fin.

    (7)  CdR 593/2013 fin, CdR 1119/2012 fin, CdR164/2010 fin.

    (8)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.

    (9)  GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26.


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