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Document 32014Y0401(01)

Accordo interistituzionale, del 12 marzo 2014 , tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune

GU C 95 del 1.4.2014, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

1.4.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 95/1


ACCORDO INTERISTITUZIONALE

del 12 marzo 2014

tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo alla trasmissione al Parlamento europeo e al trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune

(2014/C 95/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 14, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea (TUE) stabilisce che il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio e che esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati.

(2)

L'articolo 13, paragrafo 2, TUE stabilisce che ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Tale disposizione stabilisce altresì che le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione. L'articolo 295 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede che il Parlamento europeo e il Consiglio, tra l'altro, definiscano le modalità della cooperazione e che, a tale scopo, nel rispetto dei trattati, possano concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante.

(3)

I trattati e, se del caso, altre pertinenti disposizioni stabiliscono che, sia nell'ambito di una procedura legislativa speciale sia secondo altre procedure decisionali, il Consiglio consulta o ottiene l'approvazione del Parlamento europeo prima di adottare un atto giuridico dell'Unione. I trattati stabiliscono altresì che, in taluni casi, il Parlamento europeo è informato dell'andamento o dell'esito di una determinata procedura o è coinvolto nella valutazione o nel controllo di talune agenzie dell'Unione.

(4)

In particolare l'articolo 218, paragrafo 6, TFUE stabilisce che, tranne quando un accordo internazionale riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo in questione previa approvazione o consultazione del Parlamento europeo; tutti gli accordi internazionali che non riguardano esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune rientrano quindi nell’ambito del presente accordo interistituzionale.

(5)

A norma dell'articolo 218, paragrafo 10, TFUE, il Parlamento europeo è immediatamente e pienamente informato in tutte le fasi della procedura; tale disposizione si applica anche agli accordi relativi alla politica estera e di sicurezza comune.

(6)

Nei casi in cui l'attuazione dei trattati e, ove opportuno, di altre disposizioni pertinenti richieda l'accesso del Parlamento europeo a informazioni classificate detenute dal Consiglio, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero concordare modalità adeguate per disciplinare tale accesso.

(7)

Ove decida di accordare al Parlamento europeo l'accesso a informazioni classificate detenute dal Consiglio nel settore della politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio adotta decisioni ad hoc a tal fine oppure ricorre all'accordo interistituzionale del 20 novembre 2002 tra il Parlamento europeo e il Consiglio relativo all'accesso da parte del Parlamento europeo alle informazioni sensibili del Consiglio nel settore della politica di sicurezza e di difesa (1) («accordo interistituzionale del 20 novembre 2002»), a seconda dei casi.

(8)

La dichiarazione dell'alto rappresentante sulla responsabilità politica (2), formulata all'atto dell'adozione della decisione 2010/427/UE del Consiglio, del 26 luglio 2010, che fissa l'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna (3), stabilisce che l'alto rappresentante procederà alla revisione e, qualora necessario, proporrà l'adeguamento delle disposizioni vigenti sull'accesso dei deputati al Parlamento europeo a documenti classificati e informazioni nell'area della sicurezza e della difesa (ossia l'accordo interistituzionale del 20 novembre 2002).

(9)

È importante associare il Parlamento europeo a principi, regole e norme per la protezione delle informazioni classificate che sono necessari per salvaguardare gli interessi dell'Unione europea e degli Stati membri. Inoltre, il Parlamento europeo sarà in grado di fornire informazioni classificate al Consiglio.

(10)

Il 31 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/292/UE sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE (4) («norme di sicurezza del Consiglio»).

(11)

Il 6 giugno 2011 l'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha adottato una decisione sulla regolamentazione relativa al trattamento delle informazioni riservate da parte del Parlamento europeo (5) («norme di sicurezza del Parlamento europeo»).

(12)

Le norme di sicurezza delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione dovrebbero costituire nel loro insieme un quadro generale globale e coerente nell'ambito dell'Unione europea per la protezione delle informazioni classificate e dovrebbero garantire l'equivalenza dei principi fondamentali e delle norme minime. I principi fondamentali e le norme minime stabiliti dalle norme di sicurezza del Parlamento europeo e dalle norme di sicurezza del Consiglio dovrebbero di conseguenza essere equivalenti.

(13)

Il livello di protezione attribuito alle informazioni classificate in base alle norme di sicurezza del Parlamento europeo dovrebbe essere equivalente a quello attribuito alle informazioni classificate in base alle norme di sicurezza del Consiglio.

(14)

I servizi competenti del segretariato del Parlamento europeo e del segretariato generale del Consiglio collaboreranno strettamente per garantire che si applichino livelli di protezione equivalenti alle informazioni classificate ad entrambe le istituzioni.

(15)

Il presente accordo lascia impregiudicate le norme vigenti e future sull'accesso ai documenti adottate conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, TFUE, le norme sulla protezione dei dati di carattere personale adottate conformemente all'articolo 16, paragrafo 2, TFUE, le norme sul diritto d'inchiesta del Parlamento europeo adottate conformemente all'articolo 226, terzo comma, TFUE, e le disposizioni pertinenti relative all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente accordo stabilisce le modalità per la trasmissione al Parlamento europeo e il trattamento da parte di quest'ultimo delle informazioni classificate detenute dal Consiglio su materie che non rientrano nel settore della politica estera e di sicurezza comune, che sono pertinenti per l'esercizio da parte del Parlamento europeo delle sue attribuzioni e funzioni. Esse riguardano tutte queste questioni, segnatamente:

a)

proposte soggette a procedura legislativa speciale o altra procedura decisionale in base alla quale il Parlamento europeo deve essere consultato o è tenuto a dare la sua approvazione

b)

accordi internazionali su cui il Parlamento europeo deve essere consultato o è tenuto a dare la sua approvazione a norma dell'articolo 218, paragrafo 6, TFUE

c)

direttive di negoziato per accordi internazionali di cui alla lettera b)

d)

attività, relazioni di valutazione o altri documenti di cui il Parlamento europeo deve essere informato e

e)

documenti sull'attività delle agenzie dell'Unione alla cui valutazione o controllo il Parlamento europeo deve essere associato.

Articolo 2

Definizione di «informazioni classificate»

Ai fini del presente accordo, per «informazioni classificate» si intende una o la totalità delle seguenti informazioni:

a)

«informazioni classificate UE» (ICUE), quali definite dalle norme di sicurezza del Parlamento europeo e dalle norme di sicurezza del Consiglio e recante uno dei seguenti contrassegni di classifica di sicurezza:

RESTREINT UE/EU RESTRICTED;

CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL;

SECRET UE/EU SECRET;

TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET;

b)

informazioni classificate fornite al Consiglio dagli Stati membri e recanti un contrassegno di classifica di sicurezza nazionale equivalente a uno dei contrassegni di classifica di sicurezza utilizzati per le ICUE elencati alla lettera a);

c)

informazioni classificate fornite all'Unione europea da Stati terzi o organizzazioni internazionali recanti un contrassegno di classifica di sicurezza equivalente a uno dei contrassegni di classifica di sicurezza utilizzati per le ICUE elencati alla lettera a), come previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni o nelle intese amministrative.

Articolo 3

Protezione delle informazioni classificate

1)   Il Parlamento europeo protegge, conformemente alle proprie norme di sicurezza e al presente accordo, tutte le informazioni classificate fornitegli dal Consiglio.

2)   Poiché occorre mantenere l'equivalenza tra i principi fondamentali e le norme minime per la protezione delle informazioni classificate stabiliti dal Parlamento europeo e dal Consiglio nelle rispettive norme di sicurezza, il Parlamento europeo garantisce che le misure di sicurezza poste in essere nei suoi locali offrano alle informazioni classificate un livello di protezione equivalente a quello attribuito a tali informazioni nei locali del Consiglio. I servizi competenti del Parlamento europeo e del Consiglio collaborano strettamente a tal fine.

3)   Il Parlamento europeo adotta misure adeguate per garantire che le informazioni classificate fornitegli dal Consiglio:

a)

non siano utilizzate a fini diversi da quelli per cui è stato accordato l'accesso;

b)

non siano comunicate a persone diverse da quelle a cui è stato accordato l'accesso conformemente agli articoli 4 e 5 o rese pubbliche;

c)

non siano diffuse ad altre istituzioni o ad altri organi o organismi dell'Unione né agli Stati membri, a paesi terzi o ad organizzazioni internazionali senza previo consenso scritto del Consiglio.

4)   Il Consiglio può concedere al Parlamento europeo l'accesso alle informazioni classificate provenienti da altre istituzioni o da altri organi o organismi dell'Unione o dagli Stati membri, da paesi terzi o da organizzazioni internazionali solo previo consenso scritto dell'originatore.

Articolo 4

Sicurezza del personale

1)   L'accesso alle informazioni classificate è accordato ai membri del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4.

2)   Qualora le informazioni in questione siano classificate al livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET o TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET o a un livello equivalente, l'accesso può essere accordato unicamente ai deputati al Parlamento europeo autorizzati dal presidente del Parlamento europeo:

a)

che hanno ottenuto il nulla osta di sicurezza conformemente alle norme di sicurezza del Parlamento europeo; o

b)

per i quali è stata presentata la notifica da parte di una autorità nazionale competente secondo cui sono debitamente autorizzati, in virtù delle loro funzioni, ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

In deroga al primo comma, ove l'informazione in questione sia classificata al livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o a un livello equivalente, l'accesso può essere altresì accordato ai deputati al Parlamento europeo determinati conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, che hanno sottoscritto un impegno solenne di non divulgazione conformemente alle norme di sicurezza del Parlamento europeo. Il Consiglio è informato dei nominativi dei deputati al Parlamento europeo a cui è stato accordato l'accesso a norma del presente comma.

3)   Prima che sia loro accordato l'accesso ad informazioni classificate, i deputati al Parlamento europeo sono informati e riconoscono le proprie responsabilità in materia di protezione di tali informazioni conformemente alle norme di sicurezza del Parlamento europeo, nonché sono informati sui mezzi per garantire tale protezione.

4)   L'accesso alle informazioni classificate è concesso soltanto ai funzionari del Parlamento europeo e agli altri agenti del Parlamento impiegati presso i gruppi politici che:

a)

sono stati previamente designati come persone con necessità di conoscere dall'organo parlamentare o dal titolare del mandato stabilito conformemente all'articolo 5, paragrafo 4;

b)

hanno ottenuto il nulla osta di sicurezza a livello adeguato conformemente alle norme di sicurezza del Parlamento europeo, quando l'informazione è classificata al livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET o TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET o a un livello equivalente; e

c)

sono stati informati e hanno ricevuto istruzioni scritte sulle loro responsabilità in materia di protezione di tali informazioni, nonché sui mezzi per garantire tale protezione e hanno sottoscritto una dichiarazione in cui attestano di aver ricevuto tali istruzioni e si impegnano a rispettarle conformemente alle norme di sicurezza del Parlamento europeo.

Articolo 5

Procedura di accesso alle informazioni classificate

1)   Il Consiglio fornisce al Parlamento europeo le informazioni classificate di cui all'articolo 1 se è giuridicamente obbligato a farlo a norma dei trattati o di atti giuridici adottati sulla base dei trattati. Gli organi parlamentari o i titolari di mandato di cui al paragrafo 3 possono parimenti presentare una richiesta scritta per ottenere tali informazioni.

2)   In altri casi, il Consiglio può fornire al Parlamento europeo le informazioni classificate di cui all'articolo 1 di propria iniziativa o su richiesta scritta di uno degli organi parlamentari o dei titolari di mandato di cui al paragrafo 3.

3)   I seguenti organi parlamentari o titolari di mandato possono presentare richieste scritte al Consiglio:

a)

il presidente;

b)

la conferenza dei presidenti;

c)

l'Ufficio di presidenza;

d)

il presidente della commissione o delle commissioni interessate;

e)

il relatore o i relatori interessati.

Le richieste di altri deputati al Parlamento europeo sono effettuate tramite uno degli organi parlamentari o titolari di mandato di cui al primo comma.

Il Consiglio risponde senza indugio a tali richieste.

4)   Ove sia giuridicamente obbligato o abbia deciso di concedere al Parlamento europeo l'accesso ad informazioni classificate, il Consiglio stabilisce per iscritto quanto segue, prima di trasmettere tali informazioni, d'intesa con l'organo interessato o con il titolare di mandato di cui al paragrafo 3:

a)

che l'accesso può essere concesso a uno o più dei seguenti titolari:

i)

il presidente;

ii)

la conferenza dei presidenti;

iii)

l'Ufficio di presidenza;

iv)

il presidente della commissione o delle commissioni interessate;

v)

il relatore o i relatori interessati;

vi)

tutti o taluni membri della commissione o delle commissioni interessate; e

b)

eventuali modalità specifiche di trattamento per la protezione di tali informazioni.

Articolo 6

Registrazione, conservazione, consultazione e discussionedi informazioni classificate presso il Parlamento europeo

1)   Le informazioni classificate fornite al Parlamento europeo dal Consiglio, se classificate al livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET o TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET o a un livello equivalente:

a)

sono registrate a fini di sicurezza per attestarne il ciclo di vita e garantirne la tracciabilità in qualsiasi momento;

b)

sono conservate in una zona protetta conforme alle norme minime di sicurezza materiale stabilite dalle norme di sicurezza del Consiglio e dalle norme di sicurezza del Parlamento europeo, che sono equivalenti; e

c)

possono essere consultate dai pertinenti deputati al Parlamento europeo, funzionari del Parlamento europeo e altri agenti del Parlamento europeo impiegati presso gruppi politici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 4, soltanto in una sala di lettura protetta all'interno del Parlamento europeo. In tal caso, si applicano le seguenti condizioni:

i)

le informazioni non sono copiate in alcun modo, neanche mediante fotocopia o fotografia;

ii)

non sono prese annotazioni; e

iii)

non sono consentiti dispositivi di comunicazione elettronica nella sala.

2)   Le informazioni classificate fornite al Parlamento europeo dal Consiglio, se classificate al livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED o a un livello equivalente, sono trattate e conservate conformemente alle norme di sicurezza del Parlamento europeo che offrono a tali informazioni classificate un livello di protezione equivalente a quello del Consiglio.

In deroga al primo comma, per un periodo di dodici mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, le informazioni classificate al livello RESTREINT UE/EU RESTRICTED o a un livello equivalente sono trattate e conservate conformemente al paragrafo 1. L'accesso a tali informazioni classificate è disciplinato dall'articolo 4, paragrafo 4, lettere a) e c), e dall'articolo 5, paragrafo 4.

3)   Le informazioni classificate possono essere trattate soltanto nei sistemi di comunicazione e informazione che sono stati debitamente accreditati o approvati in conformità di criteri equivalenti a quelli previsti dalle norme di sicurezza del Consiglio.

4)   Le informazioni classificate trasmesse oralmente a destinatari in seno al Parlamento europeo sono soggette a un livello di protezione equivalente a quello attribuito alle informazioni classificate trasmesse per iscritto.

5)   In deroga al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, le informazioni classificate fino al livello CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL o a un livello equivalente fornite al Parlamento europeo dal Consiglio possono essere oggetto di discussione durante riunioni a porte chiuse a cui prendano parte soltanto i deputati al Parlamento europeo, nonché i funzionari del Parlamento europeo e altri agenti del Parlamento impiegati presso gruppi politici a cui è stato accordato l'accesso alle informazioni conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, e all'articolo 5, paragrafo 4. Si applicano le seguenti condizioni:

i documenti sono distribuiti all'inizio della riunione e raccolti al termine della stessa;

i documenti non sono copiati in alcun modo, neanche mediante fotocopia o fotografia;

non sono prese annotazioni;

non sono consentiti dispositivi di comunicazione elettronica nella sala; e

i verbali della riunione non menzionano la discussione del punto contenente informazioni classificate.

6)   Se sono necessarie riunioni per discutere informazioni classificate al livello SECRET UE/EU SECRET o TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET o a un livello equivalente, il Parlamento europeo e il Consiglio concordano caso per caso disposizioni specifiche.

Articolo 7

Violazione della sicurezza, perdita o compromissionedi informazioni classificate

1)   In caso di perdita o compromissione accertata o presunta di informazioni classificate fornite dal Consiglio, il segretario generale del Parlamento europeo ne informa immediatamente il segretario generale del Consiglio. Il segretario generale del Parlamento europeo svolge un'indagine e informa il segretario generale del Consiglio dei risultati dell'indagine e dei provvedimenti adottati per impedire che i fatti si ripetano. Qualora sia coinvolto un deputato al Parlamento europeo, il presidente del Parlamento europeo agisce d'intesa con il segretario generale del Parlamento europeo.

2)   Qualsiasi deputato al Parlamento europeo che sia responsabile di una violazione delle disposizioni stabilite dalle norme di sicurezza del Parlamento europeo o dal presente accordo è passibile di misure e sanzioni conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, e agli articoli da 152 a 154 del regolamento del Parlamento europeo.

3)   Qualunque funzionario del Parlamento europeo o altro agente del Parlamento impiegato presso un gruppo politico che sia responsabile di una violazione delle disposizioni stabilite dalle norme di sicurezza del Parlamento europeo o dal presente accordo è passibile delle sanzioni di cui allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea stabilito dal regolamento del Consiglio (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (6).

4)   Le persone responsabili della perdita o della compromissione di informazioni classificate sono passibili di sanzioni disciplinari e/o azioni legali conformemente alle disposizioni legislative, normative e regolamentari applicabili.

Articolo 8

Disposizioni finali

1)   Il Parlamento europeo e il Consiglio, per quanto di propria competenza, adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attuazione del presente accordo. Essi collaborano a tal fine, in particolare organizzando visite allo scopo di controllare l'attuazione degli aspetti tecnici di sicurezza del presente accordo.

2)   I servizi competenti del segretariato del Parlamento europeo e del segretariato generale del Consiglio si consultano prima che una delle due istituzioni modifichi le rispettive norme di sicurezza al fine di garantire che sia mantenuta l'equivalenza dei principi fondamentali e delle norme minime in materia di protezione delle informazioni classificate.

3)   Le informazioni classificate sono trasmesse al Parlamento europeo a norma del presente accordo allorché il Consiglio, d'intesa con il Parlamento europeo, ha accertato che è stata realizzata un'equivalenza tra i principi fondamentali e le norme minime in materia di protezione delle informazioni classificate delle norme di sicurezza del Parlamento europeo e del Consiglio, da un lato, e tra il livello di protezione attribuito alle informazioni classificate nei locali del Parlamento europeo e del Consiglio, dall'altro.

4)   Il presente accordo può essere rivisto su richiesta di una delle due istituzioni sulla base dell'esperienza maturata nella sua attuazione.

5)   Il presente accordo entra in vigore alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles e a Strasburgo, addì 12 marzo 2014..

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

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Per il Consiglio

Il Presidente

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(1)  GU C 298 del 30.11.2002, pag. 1.

(2)  GU C 210 del 3.8.2010, pag. 1.

(3)  GU C 201 del 3.8.2010, pag. 30.

(4)  GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

(5)  GU C 190 del 30.6.2011, pag. 2.

(6)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


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