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Document 62012CA0220

    Causa C-220/12: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover — Germania) — Andreas Ingemar Thiele Meneses/Region Hannover (Cittadinanza dell’Unione — Articoli 20 TFUE e 21 TFUE — Diritto di libera circolazione e di soggiorno — Cittadino di uno Stato membro — Studi svolti in un altro Stato membro — Concessione di un aiuto alla formazione — Presupposto del domicilio permanente — Ubicazione del luogo di formazione nello Stato del domicilio del richiedente o in uno Stato limitrofo — Eccezione limitata — Circostanze particolari del richiedente)

    GU C 367 del 14.12.2013, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 367/15


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 24 ottobre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Hannover — Germania) — Andreas Ingemar Thiele Meneses/Region Hannover

    (Causa C-220/12) (1)

    (Cittadinanza dell’Unione - Articoli 20 TFUE e 21 TFUE - Diritto di libera circolazione e di soggiorno - Cittadino di uno Stato membro - Studi svolti in un altro Stato membro - Concessione di un aiuto alla formazione - Presupposto del domicilio permanente - Ubicazione del luogo di formazione nello Stato del domicilio del richiedente o in uno Stato limitrofo - Eccezione limitata - Circostanze particolari del richiedente)

    2013/C 367/24

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgericht Hannover

    Parti

    Ricorrente: Andreas Ingemar Thiele Meneses

    Convenuta: Region Hannover

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Verwaltungsgericht Hannover — Interpretazione degli articoli 20 e 21 TFUE — Beneficio del finanziamento degli studi («BAföG») — Normativa di uno Stato membro che, per i cittadini residenti all’estero, subordina tale beneficio alla sussistenza di «circostanze particolari» e circoscrive il luogo degli studi allo Stato di residenza ovvero ad uno Stato limitrofo.

    Dispositivo

    Gli articoli 20 TFUE e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, che subordina, in linea di principio, la concessione di un aiuto alla formazione in ragione di studi svolti in un altro Stato membro all’unico requisito di avere stabilito un domicilio permanente, ai sensi della stessa normativa, sul territorio nazionale e che, qualora il richiedente sia un cittadino nazionale il quale non abbia il domicilio permanente sul suddetto territorio nazionale, prevede un aiuto alla formazione all’estero solo nello Stato del domicilio del richiedente o in uno Stato a quest’ultimo limitrofo ed unicamente quando circostanze particolari lo giustifichino.


    (1)  GU C 287 del 22.9.2012


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