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Document 52013XC1214(06)

    Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

    GU C 366 del 14.12.2013, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 366/35


    Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

    (2013/C 366/09)

    1.   A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 (1), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione informa che, salvo avvio di un riesame secondo la procedura descritta nel seguito, le misure antidumping indicate nel seguito scadranno alla data specificata nella sottostante tabella.

    2.   Procedura

    I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che, una volta scadute le misure, esiste il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio.

    Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare, confutare o commentare gli argomenti esposti nella domanda di riesame.

    3.   Termine

    I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto in base a quanto precede, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles, Belgium (2) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella sottostante tabella.

    4.   Il presente avviso è pubblicato in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.

    Prodotto

    Paesi di origine o di esportazione

    Misure

    Riferimento

    Data di scadenza (3)

    Accessori per tubi di ferro o di acciaio

    Repubblica popolare cinese e Thailandia, estesi a Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine

    Dazio antidumping

    Regolamento (CE) n. 803/2009 del Consiglio (GU L 233 del 4.9.2009, pag. 1) esteso, per quanto riguarda la Cina, alle importazioni spedite dall'Indonesia dal regolamento (CE) n. 2052/2004 del Consiglio (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 4), alle importazioni spedite dallo Sri Lanka dal regolamento (CE) n. 2053/2004 del Consiglio (GU L 355 dell'1.12.2004, pag. 9) e alle importazioni spedite dalle Filippine dal regolamento (CE) n. 655/2006 del Consiglio (GU L 116 del 29.4.2006, pag. 1)

    5.9.2014


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Fax +32 22956505.

    (3)  Le misure scadono alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.


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