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Document 52012IP0099

Funzionamento e applicazione dei diritti dei passeggeri aerei Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sul funzionamento e l'applicazione dei diritti acquisiti dei passeggeri aerei (2011/2150(INI))

GU C 257E del 6.9.2013, pp. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 257E del 6.9.2013, p. 1–1 (HR)

6.9.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 257/1


Giovedì 29 marzo 2012
Funzionamento e applicazione dei diritti dei passeggeri aerei

P7_TA(2012)0099

Risoluzione del Parlamento europeo del 29 marzo 2012 sul funzionamento e l'applicazione dei diritti acquisiti dei passeggeri aerei (2011/2150(INI))

2013/C 257 E/01

Il Parlamento europeo,

vista la comunicazione della Commissione relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri del trasporto aereo in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato (COM(2011)0174),

vista la relazione della Commissione concernente il funzionamento e gli effetti del regolamento (CE) n. 1107/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo (COM(2011)0166),

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 27 ottobre 2011 (1),

vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (2), in particolare i paragrafi 42, 43, 46, 82 e 97,

visto l'articolo 48 del suo regolamento,

visti la relazione della commissione per i trasporti e il turismo e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0053/2012),

A.

considerando che, se il regolamento (CE) n. 261/2004 e il regolamento (CE) n. 1107/2006 (in appresso denominati "regolamenti") rappresentano dei passi in avanti positivi in termini di protezione dei diritti dei passeggeri, si sente l'esigenza di una maggiore certezza giuridica, di una maggiore chiarezza interpretativa e di un'applicazione uniforme dei regolamenti nell'UE;

B.

considerando che, benché il regolamento (CE) n. 261/2004 fornisca ai passeggeri solide garanzie e abbia funzionato in modo efficace fin dalla sua introduzione, la crisi della cenere vulcanica ha sottolineato la necessità di chiarire e riesaminare determinati aspetti del regolamento, qualora tali circostanze straordinarie dovessero verificarsi nuovamente in futuro;

C.

considerando che il più importante diritto dei passeggeri è quello di ricevere servizi forniti come da programma, sulla base del diritto fondamentale alla libertà di circolazione e degli obblighi contrattuali derivanti dalla vendita del biglietto; che è essenziale fornire ai passeggeri informazioni comprensibili, accurate e tempestive, accessibili a tutti;

D.

considerando che i passeggeri dovrebbero poter disporre di un sistema di reclami efficace nell'eventualità che il servizio non sia fornito in modo adeguato o che si verifichi la violazione di qualsiasi altro diritto garantito ai passeggeri, in particolare in considerazione del fatto che i passeggeri hanno già pagato il prezzo del biglietto prima della fornitura del servizio;

E.

considerando che il quadro giuridico a tutela dei diritti dei passeggeri deve garantire una base minima di protezione dei consumatori che possa far fronte all'evoluzione delle pratiche commerciali delle compagnie aeree;

F.

considerando che lo sviluppo dei metodi di screening dei passeggeri comporta un uso più ampio di strumenti come gli scanner di sicurezza e la profilazione comportamentale, facendo emergere nuove questioni riguardo alla protezione dei passeggeri concernenti la privacy, la non discriminazione e la salute pubblica;

G.

considerando che le persone a mobilità ridotta (di seguito indicate con la sigla "PMR") e le persone con disabilità dovrebbero essere informate dei loro diritti prima del viaggio e con modalità accessibili a tutti; che il personale degli aeroporti e dei vettori aerei deve essere adeguatamente formato per fornire assistenza alle persone con disabilità e alle PMR, al fine di garantire un accesso paritario e senza ostacoli al trasporto aereo conformemente ai requisiti della progettazione per tutti/universale;

Quadro generale

1.

accoglie con favore l'impegno della Commissione ad analizzare e rivedere le norme vigenti in materia di diritti dei passeggeri del trasporto aereo al fine di migliorare la situazione dei passeggeri, soprattutto in caso di ritardo prolungato o cancellazione; ritiene che un'opportuna applicazione delle norme vigenti da parte degli Stati membri e dei vettori aerei, l'impiego di mezzi di ricorso semplici e adeguati e la fornitura di informazioni accurate ai passeggeri in merito ai loro diritti siano i presupposti essenziali per riconquistare la fiducia dei passeggeri;

2.

constata con rammarico che gli organismi di applicazione (in appresso denominati "OA") creati dagli Stati membri non sempre assicurano l'effettiva tutela dei diritti dei passeggeri, a discapito di questi ultimi; invita pertanto gli Stati membri a organizzare i metodi di lavoro degli organismi di applicazione, in particolare per quanto riguarda la gestione dei reclami e le sanzioni, in modo tale da consentire l'effettiva applicazione dei diritti dei passeggeri e garantirne la certezza giuridica;

3.

sottolinea che i passeggeri del trasporto aereo non hanno solo diritti, ma anche doveri e che, adempiendovi, contribuiscono per sé e per gli altri viaggiatori a un sicuro e sereno svolgimento del viaggio prima, durante e dopo il volo;

4.

sottolinea che è necessaria una gestione uniforme dei reclami negli Stati membri così da creare condizioni di parità e invita la Commissione a garantire l'interpretazione e applicazione uniforme dei regolamenti e a sviluppare una migliore cooperazione fra gli OA, anche attraverso lo scambio di buone pratiche e informazioni, nonché a rafforzare ulteriormente il coordinamento delle loro banche dati;

5.

invita la Commissione a formalizzare una rete europea di OA adottando un mandato esplicito e regole di lavoro interne al fine di rafforzare la cooperazione e facilitare il processo di adozione di decisioni comuni in questo ambito;

6.

ritiene che sia necessario migliorare la definizione del ruolo degli OA, che essi debbano essere indipendenti dai vettori aerei e dagli aeroporti e non avere conflitti di interesse, che debbano poter agire di propria iniziativa e che occorra rendere più efficaci le sanzioni nazionali applicabili ai vettori aerei in caso di violazione delle norme dell'UE; sottolinea l'importanza di statistiche affidabili come base per valutazioni regolari e approfondite dell'impatto dei diritti dei passeggeri in Europa; ritiene pertanto che gli OA debbano essere tenuti a pubblicare annualmente informazioni sui reclami ricevuti, inclusi quelli relativi alle clausole abusive, e sulle sanzioni che emettono nei confronti dei vettori aerei, e che le compagnie aeree e/o gli aeroporti debbano essere tenuti a raccogliere i dati relativi al numero e alla durata dei ritardi, sia per i passeggeri che per il loro bagaglio; ritiene che la Commissione debba analizzare e rendere note queste statistiche;

7.

incoraggia la Commissione a collaborare con gli Stati membri per individuare e porre rimedio alle carenze degli organismi e delle procedure nazionali di gestione dei reclami, nonché ad assicurare che la legislazione sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo venga opportunamente coordinata con le previste misure dell'Unione concernenti i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie;

8.

ritiene che la pubblicazione delle relazioni periodiche delle compagnie aeree e degli operatori trasmesse agli OA sui dati pertinenti riguardanti l'applicazione dei regolamenti aumenterebbe l'efficienza degli OA e stimolerebbe la concorrenza;

9.

mette in evidenza l'utile ruolo del gruppo consultivo sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, al quale le parti interessate possono fornire informazioni per quanto riguarda la revisione dei regolamenti, e sottolinea l'importanza di tale gruppo nel promuovere il dibattito e la cooperazione tra OA, associazioni dei consumatori e compagnie aeree al fine di sviluppare e divulgare le migliori pratiche relative all'applicazione della legislazione sui diritti dei passeggeri del trasporto aereo, inclusa la definizione di termini ragionevoli e precisi per la gestione dei reclami dei passeggeri;

10.

sottolinea che le informazioni complete sui diritti dei passeggeri dovrebbero essere comunicate dai vettori aerei e dagli operatori turistici, nella lingua utilizzata in fase di prenotazione del biglietto, in tutte le fasi chiave del viaggio, a partire dalla decisione di prenotazione di un biglietto da parte del passeggero, in un formato facilmente comprensibile e accessibile a tutti; raccomanda che tra queste informazioni figurino i recapiti del servizio clienti della compagnia aerea interessata e quelli del rispettivo organismo di applicazione dello Stato membro; si compiace dell'iniziativa della Commissione di creare un sito Internet centrale sui diritti dei passeggeri del trasporto aero, in tutte le lingue ufficiali dell'UE, in un formato accessibile ai passeggeri con disabilità e alle PMR;

11.

esorta la Commissione a proseguire la campagna d'informazione avviata nel 2010 con l'obiettivo di sensibilizzare i passeggeri sui loro diritti e a incoraggiare il contributo delle reti di consumatori, di concerto con gli OA;

12.

invita la Commissione ad aggiornare tutti i supporti nei quali sono riportati i diritti dei passeggeri del trasporto aereo (ad esempio, i siti web della Commissione, i documenti e gli opuscoli pertinenti), tenendo conto delle ultime decisioni della Corte di giustizia dell'UE;

13.

sottolinea che i vettori aerei devono garantire la presenza, in ogni aeroporto in cui operano, di personale di contatto o di un servizio che possa fornire tale personale, in grado di prendere decisioni tempestive in caso di imprevisti, in particolare per quanto riguarda l'assistenza, il rimborso, il reinserimento su altre rotte, i trasferimenti su altri voli e lo smarrimento o il ritardo nella consegna dei bagagli, e di ricevere eventuali reclami; invita la Commissione a proporre l'obbligo per i vettori aerei interessati di disporre di un punto d'informazione centrale, in particolare un sito web, di un numero di telefono a costo ridotto e di un indirizzo di posta elettronica per fornire chiarimenti ai consumatori;

14.

ritiene che, una volta prenotato il viaggio, tutte le compagnie aeree debbano attivare una linea di assistenza telefonica accessibile ed efficiente per tutti i passeggeri; sottolinea che tale assistenza deve fornire informazioni e proposte alternative in caso di imprevisti e il suo costo non dovrebbe, in alcun caso, superare la tariffa di una chiamata locale;

15.

invita la Commissione a valutare provvedimenti che forniscano protezione ai passeggeri in arrivo e in partenza, per garantire che siano adeguatamente risarciti in caso di smarrimento o di ritardi inaccettabili nella consegna dei bagagli;

16.

sottolinea che procedure di reclamo complicate potrebbero dissuadere anche i passeggeri consapevoli dei propri diritti dal chiedere un risarcimento; ritiene che gli OA debbano disporre delle risorse necessarie a mantenere una presenza visibile nei maggiori aeroporti dell'Unione, al fine di offrire informazioni di base e servizi di mediazione;

17.

ritiene che i vettori aerei debbano offrire a tutti i passeggeri la possibilità di presentare un reclamo scritto, in maniera immediata, semplice, accessibile e senza costi aggiuntivi; invita la Commissione a includere nella revisione del regolamento (CE) n. 261/2004 il diritto di ogni passeggero di presentare un reclamo scritto nell'aeroporto stesso o sull'aereo, inviandone una copia al vettore aereo e all'OA, oltre alla possibilità di presentare reclamo per altra via telematica; chiede alla Commissione di adottare un formulario tipo tradotto in tutte le lingue dell'Unione per evitare problemi linguistici e armonizzare le procedure di reclamo;

18.

ritiene che, per far valere i loro diritti e poter presentare i reclami, i passeggeri devono in qualsiasi momento essere in grado di identificare il personale dei vettori aerei, di volo, della sicurezza, nonché il personale aeroportuale;

19.

sottolinea che i passeggeri dovrebbero avere pieno accesso alle informazioni relative ai dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) ed essere informati su come tali dati siano utilizzati e con chi siano condivisi; ritiene inoltre che, al fine di garantire il diritto alla privacy dei passeggeri, il vettore aereo possa richiedere i dati PNR ai passeggeri solo se questo è necessario e proporzionato nel quadro della prenotazione del biglietto, e sottolinea che ai passeggeri non può essere negato il diritto al trasporto, salvo qualora il divieto di imbarco venga richiesto dall'autorità competente in casi debitamente giustificati per ragioni di pubblica sicurezza e venga motivato dall'autorità competente e comunicato per iscritto al passeggero;

20.

sottolinea che, nel momento in cui il passeggero già imbarcato venga invitato a scendere dall'aereo a causa dei dati che figurano nel suo codice di prenotazione, lo sbarco deve essere eseguito dalle autorità competenti e non dai membri dell'equipaggio;

21.

ricorda agli Stati membri il loro obbligo di monitorare la capacità finanziaria delle compagnie aeree e la possibilità di sospenderne la licenza di esercizio nel caso in cui le loro finanze siano insufficienti; esorta la Commissione a garantire che le autorità nazionali osservino questi obblighi e ad assicurare che i passeggeri lasciati a terra possano essere rimpatriati in caso di insolvenza, fallimento, cessazione delle attività o annullamento di una licenza d'esercizio;

22.

invita la Commissione a garantire l'attuazione effettiva e il rispetto della normativa vigente sulla trasparenza dei prezzi e le pratiche commerciali sleali, al fine di assicurare che il prezzo pubblicizzato corrisponda correttamente al prezzo finale e che tutti i costi operativi non facoltativi e gli oneri relativi alle spese amministrative e al metodo di pagamento siano inclusi nelle tariffe e indicati/distribuiti insieme alle informazioni necessarie; chiede che i vettori aerei, in relazione alle diverse modalità di pagamento, in particolare mediante carta di credito, imputino solo i costi reali per i loro servizi, come previsto dalla direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori;

23.

mette in luce l'ampia proliferazione di clausole inique nei contratti di trasporto aereo e l'aumento, nella giurisprudenza nazionale, di divieti relativi a talune condizioni regolarmente applicate dalle compagnie aeree; esorta pertanto la Commissione ad affrontare tale questione creando una "lista nera" di clausole inique specifiche del settore del trasporto aereo; sottolinea la necessità di adottare misure volte a tutelare i passeggeri di fronte ad altre condizioni contrattuali inique applicate dalle compagnie aeree, ad esempio per quanto concerne il trattamento inadeguato, il ritardo o il danneggiamento del bagaglio, la trasferibilità dei biglietti, le circostanze di forza maggiore, la riprogrammazione unilaterale dei voli e il divieto di utilizzare la sola tratta di ritorno di un biglietto di andata e ritorno se non sulla scorta di criteri oggettivi e molto limitati di mancata presentazione del passeggero;

24.

sottolinea che la discriminazione di prezzo a svantaggio dei passeggeri sulla base del loro paese di residenza deve essere oggetto di ulteriori studi approfonditi e che, ove identificata, deve essere eliminata;

25.

invita la Commissione a proporre misure che permettano ai passeggeri di correggere piccoli errori nella prenotazione in modo semplice e gratuito e di recedere da una prenotazione on-line entro due ore dalla prenotazione iniziale;

26.

invita la Commissione a proporre misure che consentano di armonizzare la pratica commerciale relativa ai bagagli a mano, al fine di proteggere i passeggeri da restrizioni eccessive e di consentire loro di portare a bordo una quantità ragionevole di bagagli a mano che comprenda gli acquisti effettuati nei negozi degli aeroporti;

27.

sottolinea il diritto dei passeggeri di poter accedere direttamente a informazioni accurate e obiettive sull'impatto ambientale e sull'efficienza energetica del viaggio, informazioni che dovrebbero essere chiaramente visibili sia sui siti web dei vettori aerei sia sugli stessi biglietti; invita la Commissione e i vettori aerei a sostenere le attività in corso in tale direzione, purché le misure adottate siano ragionevoli in termini di costi sostenuti;

28.

sottolinea che tutti i passeggeri, compresi i bambini di età inferiore ai due anni, devono viaggiare in condizioni di sicurezza; invita i vettori aerei ad assicurare che i passeggeri che viaggiano con bambini possano imbarcarsi facilmente con i passeggini, in considerazione del fatto che i bambini che viaggiano con adulti possono essere classificati come PMR; invita i vettori aerei a prevedere tariffe ridotte per i bambini, inclusi quelli di età superiore ai due anni, come già avviene per altri modi di trasporto; chiede alla Commissione di garantire che i passeggeri che viaggiano con bambini abbiano diritto a essere imbarcati in via prioritaria e che possano portare con sé i passeggini fino al portellone dell'aeromobile e recuperarli all'uscita dallo stesso;

29.

ritiene che sia necessario verificare la diffusa inadempienza da parte degli operatori del trasporto passeggeri che servono gli aeroporti dell'obbligo di fornire seggiolini per bambini, limitando in tal modo le opzioni di trasporto dei genitori;

30.

invita la Commissione a esaminare le questioni connesse alla protezione dei passeggeri in relazione ai nuovi metodi di screening, come gli scanner di sicurezza, le perquisizioni e la profilazione dei passeggeri; ritiene che le disposizioni esistenti in materia di diritti dei passeggeri e gli organismi di applicazione potrebbero svolgere un ruolo attivo nella risoluzione dei problemi che potrebbero emergere;

31.

invita a garantire un'opportuna coerenza tra la legislazione concernente i diritti dei passeggeri aerei e le misure dell'UE previste in materia di ricorso collettivo, al fine di assicurare il rispetto dei diritti dei passeggeri in maniera efficace e di opporsi alle compagnie che ignorano sistematicamente tali diritti;

32.

propone l'introduzione di un premio europeo per la compagnia aerea più attenta ai consumatori;

33.

suggerisce che si potrebbero realizzare ulteriori studi per valutare se sia possibile e praticabile creare un unico strumento normativo comprendente tutte le disposizioni e i principi sui diritti dei consumatori nell'aviazione civile, al fine di ridurre la frammentazione ed eliminare le incoerenze fra i diversi ambiti dei diritti dei passeggeri;

34.

si rende conto che i passeggeri hanno diritti diversi a seconda dei modi di trasporto, ad esempio marittimo, terrestre o aereo; ritiene tuttavia che sia necessario adottare un approccio globale, in modo da integrare tutti i diritti dei passeggeri, tra cui il diritto al risarcimento, al rimborso e all'informazione, in un unico quadro normativo completo e consolidato;

Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato

35.

invita la Commissione a fornire, in ogni futura revisione del regolamento, chiarimenti sulla nozione di "circostanze straordinarie" e la definizione di "cancellazione", nonché sulle norme che disciplinano l'assistenza e di diritto di ricorso e compensazione; sottolinea che ogni revisione dovrebbe tenere conto del livello di protezione dei passeggeri previsto dalle sentenze della Corte di giustizia dell'UE e dell'interpretazione, da parte della Corte, della nozione di "circostanze straordinarie"; ritiene che queste misure siano importanti, date le attuali possibilità di contestazione delle regole di compensazione, la diversa applicazione della legislazione a livello nazionale ed eventi come la crisi della cenere vulcanica del 2010;

36.

invita la Commissione a sviluppare un sistema unificato, completo e dettagliato per valutare il valore degli elementi forniti dalle compagnie aeree al fine di dimostrare l'esistenza di "circostanze eccezionali";

37.

invita la Commissione a chiarire che, nel caso in cui un volo all'interno di una rotazione sia ritardato o cancellato per una circostanza eccezionale, la compagnia aerea può addurre la stessa circostanza eccezionale anche in relazione al primo volo successivo all'interno della stessa rotazione;

38.

ritiene che vi sia una forte necessità di norme chiare per quanto riguarda il contenuto, l'accessibilità, la tempistica e l'accuratezza delle informazioni comunicate ai passeggeri del trasporto aereo, informazioni che devono specificare la ragione di qualsiasi ritardo o cancellazione, la durata prevista delle interruzioni e che cosa succede in caso di eccesso di prenotazioni, nonché le possibili soluzioni di viaggio alternative disponibili per i passeggeri;

39.

sottolinea che la prossima revisione del regolamento dovrebbe anche definire l'organismo incaricato di informare in tempo utile i passeggeri che acquistano viaggi "tutto compreso" di qualsiasi modifica al servizio, in considerazione del fatto che il contratto è stato stipulato tra il passeggero e un operatore turistico e non direttamente con un vettore aereo;

40.

evidenzia che, in caso di interruzioni del viaggio, i passeggeri possono scegliere fra tre opzioni (rimborso, inserimento su un'altra rotta e cambio di prenotazione) e che tale scelta rappresenta un diritto fondamentale e deve essere resa immediatamente disponibile a tutti i passeggeri lasciati a terra;

41.

invita la Commissione a sostenere provvedimenti che garantiscano un uso migliore e più efficiente di modi di trasporto alternativi, in particolare nel caso di circostanze straordinarie;

42.

ritiene che i passeggeri, il cui bagaglio è stato smarrito o consegnato in ritardo, debbano essere immediatamente informati dei loro diritti conformemente alla convenzione di Montreal e al regolamento (CE) n. 889/2002 e che occorrano azioni legislative o di sensibilizzazione a livello europeo per far sì che i cittadini comprendano meglio i diritti e le procedure di reclamo relative allo smarrimento e al ritardo nella consegna dei bagagli; ritiene che, nel caso in cui il ritardo di un bagaglio superi le sei ore, ai passeggeri dovrà essere proposto un indennizzo commisurato alle loro esigenze in modo che possano far fronte alle loro necessità in attesa dell'arrivo del bagaglio; sottolinea che le questioni della qualità e delle prestazioni generali dei servizi di movimentazione bagagli dovrebbero essere affrontate nella revisione della direttiva 96/67/CE sui servizi di assistenza a terra;

43.

ritiene che, in caso di perdita, ritardo o deterioramento di un bagaglio, le compagnie aeree debbano innanzitutto risarcire i passeggeri con cui hanno sottoscritto un contratto, ma che, in un secondo tempo, possano avvalersi del diritto di ricorso nei confronti degli aeroporti o dei fornitori di servizi, se non sono responsabili dei problemi causati ai passeggeri;

44.

invita la Commissione a proporre un termine massimo di due mesi per il settore e di due mesi per gli OA per la gestione dei reclami dei passeggeri; ritiene che l'avviso di ricevimento dei reclami debba essere inviato ai passeggeri entro 48 ore; è inoltre del parere che anche i passeggeri che effettuano la prenotazione in modalità elettronica, per esempio su Internet, debbano avere il diritto di contattare, senza spese, la compagnia aerea utilizzando gli stessi mezzi, e a un indirizzo chiaramente indicato per lo stesso mezzo, in modo che il cliente possa contattare velocemente e facilmente il personale competente della compagnia aerea per risolvere eventuali problemi; ritiene inoltre che occorra istituire una linea telefonica e un servizio web attraverso i quali i passeggeri possano ricevere informazioni sullo stato dei propri reclami;

45.

è del parere che, per garantire la piena responsabilità nei confronti dei passeggeri, occorra valutare e definire una cooperazione e un coordinamento rafforzati tra i diversi attori, quali i vettori aerei, gli aeroporti e i fornitori di servizi interessati, in particolare nel caso di "circostanze straordinarie";

46.

chiede che gli ulteriori oneri finanziari sostenuti dai vettori aerei ai sensi del regolamento non siano scaricati sui passeggeri sotto forma di tariffe più alte;

47.

nota che le recenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea in merito al diritto di risarcimento dei passeggeri in caso di ritardo confermano la necessità di misure volte a garantire un trattamento equo, che assicurino un risarcimento adeguato in caso di ritardo prolungato, a prescindere dalla causa di tale ritardo, al fine di tenere pienamente conto del danno subito dal passeggero; esorta pertanto la Commissione a proporre misure a tal fine, senza tuttavia annullare il diritto dei passeggeri di essere trasferiti sul primo volo disponibile;

48.

sottolinea che l'equiparazione del lungo ritardo alla cancellazione del volo incentiva le compagnie aeree a cancellare voli in ritardo che forse avrebbero potuto essere effettuati;

49.

ritiene che, fatti salvi gli obblighi dei vettori aerei ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 e al fine di garantire i diritti dei passeggeri, il regolamento debba chiarire le disposizioni riguardo alle condizioni e ai casi in cui è permesso ai passeggeri di provvedere autonomamente alle proprie esigenze acquistando alimenti, prenotando hotel o voli alternativi e presentando una ragionevole richiesta di rimborso al vettore aereo; è inoltre del parere che il regolamento dovrebbe includere meccanismi di tutela dagli abusi commessi dai passeggeri;

Regolamento (CE) n. 1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo

50.

sottolinea che le PMR e le persone con disabilità devono avere uguali opportunità di trasporto aereo e libero accesso ai servizi;

51.

sottolinea la necessità di fornire una speciale protezione alle categorie di consumatori vulnerabili, soprattutto le PMR e le persone con disabilità; osserva che tali categorie vulnerabili necessitano di garanzie supplementari nell'esercizio dei loro diritti di passeggeri e invita la Commissione, gli Stati membri e i vettori aerei a far rispettare tali diritti;

52.

invita la Commissione e gli Stati membri ad agevolare l'accesso senza ostacoli ai servizi di trasporto aereo alle PMR e alle persone con disabilità; sottolinea che, a tal proposito, deve essere agevolato il diritto di utilizzare ausili per la mobilità nonché di essere accompagnati da un cane riconosciuto da assistenza o guida; invita la Commissione a proporre una normativa che si occupi dell'accessibilità fisica degli aeroporti, al fine di assicurare che le barriere infrastrutturali non impediscano alle persone con disabilità e alle PMR di godere di pari opportunità di trasporto;

53.

invita la Commissione a elaborare orientamenti sull'interpretazione del regolamento (CE) n. 1107/2006, in particolare per quanto concerne le disposizioni in materia di sicurezza e gli accompagnatori;

54.

incoraggia la Commissione ad attuare un piano d'azione a livello di UE che riguardi tutte le misure che le autorità nazionali devono adottare e invita la Commissione a cooperare con gli OA le organizzazioni rappresentative interessate, al fine di migliorare l'applicazione del regolamento;

55.

condivide l'opinione della Commissione secondo cui l'attuale definizione di PMR non deve essere resa più restrittiva;

56.

sottolinea che il formato delle informazioni, il processo di prenotazione e le procedure di reclamo devono essere completamente accessibili, che le PMR e le persone con disabilità devono essere in grado di comunicare le loro esigenze di assistenza contestualmente alla prenotazione del biglietto e che i passeggeri devono ricevere una conferma della notifica di assistenza; sottolinea la necessità di riconoscere un neonato o un bambino piccolo come persona a mobilità ridotta a causa dell'età;

57.

sottolinea che, quantunque la sicurezza in volo costituisca un interesse pubblico importante, una compagnia aerea non può rifiutare l'imbarco a una PMR o a una persona con disabilità perché non accompagnata; sottolinea che la compagnia non può esigere la presenza sistematica di un accompagnatore;

58.

sottolinea che la formazione del personale di bordo e del personale dei vettori aerei, degli aeroporti e degli OA svolge un ruolo essenziale e deve vertere in modo adeguato sulle esigenze individuali delle PMR e delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'imbarco e allo sbarco e alla manipolazione dei dispositivi di assistenza; sottolinea che la formazione deve essere fornita in collaborazione con le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle PMR;

59.

invita la Commissione a presentare una proposta al fine di assicurare che le PMR e le persone con disabilità abbiano in qualsiasi momento il diritto di utilizzare gratuitamente apparecchi respiratori sicuri e omologati sugli aerei; ritiene che debba essere redatto un elenco di dispositivi omologati per l'ossigeno terapeutico in collaborazione con il settore e le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle PMR, tenendo debitamente conto dei requisiti di sicurezza;

60.

è del parere che sia necessario stabilire delle norme minime per i dispositivi di assistenza destinati alle PMR e il loro utilizzo in tutti gli aeroporti dell'UE, al fine di assicurare un approccio armonizzato all'assistenza a terra e alla prestazione di servizi di alta qualità ai passeggeri a mobilità ridotta in Europa;

61.

è del parere che sia necessario stabilire norme minime volte a garantire informazioni in formati accessibili alle PMR e alle persone con disabilità in tutti gli aeroporti dell'UE, specialmente in situazioni di emergenza; richiama l'attenzione della Commissione sulle nuove tecnologie ora disponibili, come i servizi video nel linguaggio dei segni e i servizi testuali;

62.

chiede di porre fine alle pratiche abusive e/o discriminatorie di alcuni vettori aerei che richiedono ai passeggeri a mobilità ridotta di firmare, prima dell'imbarco, una dichiarazione che esonera il vettore aereo da qualsiasi responsabilità per danni causati alle loro attrezzature per la mobilità;

63.

invita la Commissione a impegnarsi nell'ottica di una possibile modifica della convenzione di Montreal, in modo da garantire che le attrezzature per la mobilità delle PMR siano pienamente risarcite, dato che sono essenziali per l'integrità, la dignità e l'indipendenza di queste persone e che pertanto non sono paragonabili ai bagagli, e che i passeggeri abbiano il diritto, quando possibile, di utilizzare la propria sedia a rotelle fino all'ingresso dell'aeromobile e di riceverla nuovamente all'uscita dall'aeromobile all'arrivo; insiste nel contempo sul fatto che le PMR devono essere informate sul loro diritto al risarcimento del danno alle attrezzature per la mobilità e sul loro diritto di effettuare una dichiarazione speciale di interesse secondo la convenzione di Montreal;

64.

insiste sul fatto che una compagnia aerea che offre un "servizio completo", fornendo ai passeggeri un servizio di ristorazione a bordo, non può discriminare i passeggeri che necessitano di pasti speciali a causa di patologie preesistenti (ad esempio, celiachia o diabete) e che tali pasti speciali devono essere forniti ai passeggeri senza costi aggiuntivi durante il viaggio;

*

* *

65.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 24 del 28.1.2012, pag. 125.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0453.


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