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Document 52012AP0034

Protocollo UE - Guinea-Bissau sulle possibilità di pesca *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (15178/2011 – C7-0003/2012 – 2011/0257(NLE))

GU C 249E del 30.8.2013, p. 70–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 249/70


Martedì 14 febbraio 2012
Protocollo UE - Guinea-Bissau sulle possibilità di pesca ***

P7_TA(2012)0034

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 febbraio 2012 sul progetto di decisione del Consiglio relativo alla conclusione del protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (15178/2011 – C7-0003/2012 – 2011/0257(NLE))

2013/C 249 E/22

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (15178/2011),

visto il progetto di protocollo concordato tra l'Unione europea e la Repubblica di Guinea-Bissau che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca in vigore tra le due parti (15179/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0003/2012),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

visti la raccomandazione della commissione per la pesca e i pareri della commissione per lo sviluppo e della commissione per i bilanci (A7-0017/2012),

1.

dà la sua approvazione alla conclusione del protocollo all'accordo;

2.

invita la Commissione a trasmettere al Parlamento i processi verbali e le conclusioni delle riunioni della commissione mista di cui all'articolo 10 dell'accordo, nonché la programmazione annuale di cui agli articoli 3 e 9 del nuovo protocollo e la corrispondente relazione annuale; esorta la Commissione a facilitare la partecipazione di rappresentanti del Parlamento in qualità di osservatori alle riunioni della commissione mista; invita la Commissione a presentare al Parlamento e al Consiglio, prima della scadenza del nuovo protocollo, una relazione di valutazione sulla sua applicazione, senza imporre inutili restrizioni all'accesso a detto documento;

3.

invita la Commissione e il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, a informare tempestivamente e esaustivamente il Parlamento in tutte le fasi delle procedure relative al nuovo protocollo e al suo rinnovo, conformemente all'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea e all'articolo 218, paragrafo 10, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

4.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e della Repubblica di Guinea-Bissau.


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