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Document 52012IP0063

Pena di morte in Bielorussia, in particolare i casi di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulla pena di morte in Bielorussia, in particolare i casi di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou (2012/2539(RSP))

GU C 249E del 30.8.2013, p. 57–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 249/57


Giovedì 16 febbraio 2012
Pena di morte in Bielorussia, in particolare i casi di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou

P7_TA(2012)0063

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sulla pena di morte in Bielorussia, in particolare i casi di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou (2012/2539(RSP))

2013/C 249 E/16

Il Parlamento europeo,

viste la sua risoluzione del 17 dicembre 2009 sulla Bielorussia (1) e le sue altre risoluzioni in materia, segnatamente del 15 settembre 2011 (2), del 12 maggio 2011 (3), del 10 marzo 2011 (4) e del 20 gennaio 2011 (5),

viste la sua risoluzione del 7 ottobre 2010 sulla Giornata mondiale contro la pena di morte (6), nonché le sue precedenti risoluzioni sull'abolizione della pena di morte, segnatamente quella del 26 aprile 2007 sull'iniziativa a favore di una moratoria universale in materia di pena di morte (7),

viste la risoluzione 65/206 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 21 dicembre 2010 con la richiesta di moratoria in materia di pena di morte nonché le sue precedenti risoluzioni del 2007 e 2008 sulla pena di morte,

vista la risoluzione dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE del 6-10 luglio 2010 sulla pena di morte,

vista la risoluzione 1857 (2012) dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 2012 sulla situazione in Bielorussia,

vista la dichiarazione resa il 1o dicembre 2011 da Catherine Ashton, Alto rappresentante dell'UE, sulle sentenze capitali in Bielorussia,

vista la dichiarazione resa il 24 gennaio 2012 da Martin Schulz, Presidente del PE, in cui si deplorano le sentenze capitali pronunciate contro Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou,

vista la decisione del Consiglio «Affari esteri» dell'UE del 23 gennaio 2011 relativa a misure restrittive contro la Bielorussia,

visto l'articolo 2 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

viste la dichiarazione del vertice per il partenariato orientale tenutosi a Praga il 7-9 maggio 2009, e la dichiarazione sulla situazione in Bielorussia approvata in occasione del vertice per il partenariato orientale tenutosi a Varsavia il 30 settembre 2011,

visto l'articolo 122, paragrafo 5, del suo regolamento,

A.

considerando che la Bielorussia resta l'unico paese europeo ad applicare ancora la pena di morte e procede tuttora alle esecuzioni capitali;

B.

considerando che nel luglio 2011 ha avuto luogo l'esecuzione di Aleh Hryshkautsou e Andrei Burdyka, anche se il loro caso era ancora in sospeso dinanzi al Comitato dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite e considerando che secondo i militanti per i diritti umani in Bielorussia dal 1991 in poi sono state eseguite circa 400 condanne alla pena capitale;

C.

considerando che le ultime condanne a morte sono state pronunciate dalla Corte suprema della Bielorussia il 30 novembre 2011 a carico di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou per l'imputazione di atti terroristici compiuti nel 2005 a Vitebsk, nel 2008 a Minsk e nella metropolitana di Minsk nell'aprile 2011;

D.

considerando che secondo resoconti attendibili (FIDH, Human Rights Watch) esistono elementi i quali evidenziano che i magistrati della procura e la Corte suprema della Bielorussia hanno celebrato un processo ingiusto e le indagini sono state marcate da gravi abusi dei diritti umani e dall'esclusione intenzionale di rilevanti prove a conferma dell'innocenza dei due imputati e che, secondo osservatori presenti al processo, nel corso delle indagini preliminari e dell'esame giudiziario del caso si sono verificate gravi violazioni procedurali;

E.

considerando che a Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou è stato negato l'accesso agli avvocati, che secondo resoconti attendibili nel corso degli interrogatori è stato fatto ricorso alla tortura al fine di estorcere confessioni e che nel contempo mancano prove forensi del nesso tra gli imputati e l'esplosione né sui loro abiti o corpi sono state rinvenute tracce di materiale esplosivo;

F.

considerando che tutte le prove principali prodotte dall'accusa nel corso del processo sono state distrutte subito dopo l'annuncio della decisione da parte della Corte suprema;

G.

considerando che a norma dell'articolo 14, sezione 1, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, ratificato dalla Repubblica di Bielorussia, «ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un tribunale competente, indipendente e imparziale»;

H.

considerando che i genitori di Dzmitry Kanavalau sono stati oggetto di intimidazioni e posti sotto sorveglianza da parte di agenti dei servizi segreti e che agenti in borghese sono costantemente presenti in prossimità della loro abitazione e da mesi impediscono alla famiglia ogni possibilità di comunicare con l'esterno;

I.

considerando che in Bielorussia la pena capitale resta un «segreto di Stato» e che secondo il codice penale bielorusso le date delle esecuzioni non sono comunicate né ai detenuti condannati alla pena di morte, né alle loro famiglie né al pubblico; considerando che la pena di morte è eseguita in segreto con fucilazione, che il corpo del condannato a morte non è restituito ai familiari per la sepoltura e che il luogo dell'inumazione non è comunicato;

J.

considerando che l'esecuzione di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou può avvenire in ogni momento,

K.

considerando che la decisione della Corte suprema sul caso è definitiva e inappellabile; che a norma della legislazione bielorussa la domanda di grazia può essere sottoposta all'esame del Presidente del paese; che Uladzislau Kavalyou ha rivolto ad Alyaksandr Lukashenka la domanda di grazia negando ogni accusa e chiedendo l'assoluzione dall'imputazione penale, ma finora non ha ricevuto risposta;

L.

considerando che le autorità della Bielorussia hanno firmato la dichiarazione di Praga del vertice per il partenariato orientale, in cui hanno assunto l'impegno di rispettare i principi del diritto internazionale e i valori fondamentali, tra i quali la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

1.

ribadisce che l'Unione europea e altre istituzioni internazionali hanno più volte sollecitato le autorità bielorusse ad abolire la pena di morte;

2.

sottolinea che resta inaccettabile una simile pena irreversibile, crudele, inumana e degradante, la quale viola il diritto alla vita; deplora che le autorità bielorusse continuano a non compiere alcun passo concreto verso l'abolizione della pena di morte o l'introduzione immediata di una moratoria in materia;

3.

condanna le sentenze capitali pronunciate a carico di Dzmitry Kanavalau e Uladzislau Kavalyou e sollecita Alyaksandr Lukashenka a concedere la grazia ai due condannati e a proclamare una moratoria riguardante tutte le sentenze e le esecuzioni capitali nella prospettiva di abrogare la pena di morte nell'ordinamento penale ratificando il secondo protocollo opzionale del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, in conformità delle norme internazionali;

4.

invita le competenti autorità della Bielorussia a disporre un'indagine esaustiva, equa e imparziale sulle accuse formulate in detto contesto e a rendere debitamente giustizia alle vittime degli efferati atti terroristici in causa;

5.

sollecita il Consiglio e la Commissione ad attivare tutti gli strumenti diplomatici e di assistenza alla cooperazione di cui dispongono per contribuire all'abolizione della pena di morte in Bielorussia;

6.

invita i paesi del partenariato orientale e la Russia a esercitare pressioni sulla Bielorussia affinché introduca una moratoria in materia di pena di morte;

7.

incoraggia fermamente la società civile bielorussa e le organizzazioni non governative a operare per l'abolizione della pena di morte;

8.

invita le autorità bielorusse a rilanciare le attività del gruppo di lavoro parlamentare sulla pena di morte, avviate nel 2010, a conformare la legislazione nazionale agli obblighi assunti dal paese nel quadro dei trattati internazionali sui diritti umani e a provvedere a che siano tassativamente rispettate le norme internazionalmente riconosciute in materia di giusto processo;

9.

incoraggia le autorità bielorusse a potenziare il ruolo del potere giudiziario in Bielorussia e il suo funzionamento senza interferenze o pressioni da parte del potere esecutivo, ad attuare le raccomandazioni del Relatore speciale dell'ONU sull'indipendenza dei giudici e degli avvocati, ad assicurare un'adeguata pubblicità ai procedimenti giudiziari e a conformarsi agli impegni OSCE concernenti la dimensione umana, segnatamente nel campo dello Stato di diritto;

10.

condanna la continua repressione di cui sono oggetto i difensori dei diritti umani e I militanti dell'opposizione democratica e le intimidazioni contro gli attivisti della società civile e i mezzi di informazione indipendenti in Bielorussia per ragioni politiche; chiede l'immediata liberazione di tutte le persone condannate per ragioni politiche che sono detenute o subiscono altre forme di pena, tra cui Ales Bialiatski, presidente del centro per i diritti umani Viasna e vicepresidente del FIDH;

11.

chiede l'immediata liberazione senza condizioni di tutti i prigionieri politici; plaude alla decisione del Consiglio «Affari esteri» dell'UE del 23 gennaio 2012 di estendere i criteri per l'applicazione di sanzioni onde facilitare il futuro accertamento dei responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Bielorussia e ribadisce che non potranno verificarsi progressi nel dialogo UE-Bielorussia in assenza di progressi da parte della Bielorussia verso la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto e fino a quando non saranno rimessi in libertà senza condizioni e non saranno reintegrati pienamente nei loro diritti civili tutti i prigionieri politici, compresi i due ex candidati presidenziali Mikalai Statkevich e Andrei Sannikau, i responsabili delle campagne presidenziali dei candidati dell'opposizione democratica Pavel Seviarynets e Dzmitry Bandarenka, nonché Syarhey Kavalenka, un detenuto politico imprigionato con l'accusa di essersi sottratto agli arresti domiciliari, il quale dopo un prolungato sciopero della fame si trova in uno stato critico di debilitazione, al punto di versare in pericolo di vita;

12.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, al governo e al Parlamento della Repubblica di Bielorussia, al Consiglio d'Europa e all'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.


(1)  GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 16.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2011)0392.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0244.

(4)  Testi approvati, P7_TA(2011)0099.

(5)  Testi approvati, P7_TA(2011)0022.

(6)  GU C 371 E del 20.12.2011, pag. 5.

(7)  GU C 74 E del 20.3.2008, pag. 775.


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