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Document 52012IP0051

Piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sullo stato della proposta relativa a un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (2011/2937(RSP))

GU C 249E del 30.8.2013, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 249/20


Giovedì 16 febbraio 2012
Piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock

P7_TA(2012)0051

Risoluzione del Parlamento europeo del 16 febbraio 2012 sullo stato della proposta relativa a un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (2011/2937(RSP))

2013/C 249 E/06

Il Parlamento europeo,

visti la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2009)0189) e l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0010/2009),

vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Ripercussioni dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sulle procedure decisionali interistituzionali in corso» (COM(2009)0665),

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 marzo 2010 (1),

vista la sua posizione approvata in prima lettura il 23 novembre 2010 in vista dell'adozione del regolamento (UE) n. …/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (2),

vista la sua risoluzione del 25 febbraio 2010 sul Libro verde sulla riforma della politica comune della pesca (3),

vista la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, presentata dalla Commissione il 13 luglio 2011 (COM(2011)0425),

viste le interrogazioni orali alla Commissione e al Consiglio sul punto sulla proposta relativa a un piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello e per le attività di pesca che sfruttano tale stock (O-000308/2011 – B7-0023/2012, O-000309/2011 – B7-0024/2012)

visto l'articolo 115, paragrafo 5, e l'articolo 110, paragrafo 2 del suo regolamento,

A.

considerando che, secondo il piano di attuazione adottato al vertice mondiale delle Nazioni Unite a Johannesburg nel 2002, l'Unione europea si è impegnata a mantenere o ripristinare gli stock ittici a livelli che possano produrre il rendimento massimo sostenibile, nell'intento di conseguire con urgenza gli obiettivi per gli stock depauperati e, ove possibile, non più tardi del 2015;

B.

considerando che la politica comune della pesca (PCP), a norma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca, mira garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista sia economico che ambientale e sociale;

C.

considerando che dal punto di vista economico lo stock occidentale di sugarello costituisce il principale stock di tale specie presente nelle acque dell'Unione;

D.

considerando che nell'aprile 2009 la Commissione ha proposto un piano di gestione (COM(2009)0189) sulla base del lavoro preparatorio condotto dal Comitato consultivo regionale per gli stock pelagici e del parere espresso dal Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) e dal Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP);

E.

considerando che i piani pluriennali sono una pietra angolare della politica comune della pesca e uno strumento fondamentale di conservazione che stabilisce le disposizioni generali necessarie per il perseguimento degli obiettivi di detta politica, e che essi pertanto devono essere adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, del TFUE;

F.

considerando che le informazioni biologiche sullo stock occidentale di sugarello non sono sufficienti per una completa valutazione degli stock; considerando tuttavia che il parere del CSTEP indica che una norma per il controllo delle catture basata sull’andamento dell’abbondanza di uova consentirebbe di realizzare una gestione sostenibile degli stock; che la norma per il controllo delle catture dovrebbe essere basata in pari proporzione sul parere precauzionale fornito per condizioni medie di reclutamento e su totali ammissibili di catture recenti adeguati in funzione di un fattore che rispecchi le ultime tendenze dell’abbondanza dello stock misurata in base alla produzione di uova;

G.

considerando che la fissazione e l'attribuzione delle possibilità di pesca nel quadro della politica comune della pesca hanno un impatto diretto sulla situazione socioeconomica delle flotte pescherecce degli Stati membri, in particolare delle flotte costiere artigianali;

H.

considerando che il Consiglio non può riservare per sé la facoltà di adattare unilateralmente i parametri definiti nella proposta per la fissazione dei totali ammissibili di catture, in quanto si tratta di componenti chiave del proposto piano di lungo termine;

I.

considerando che il Parlamento, nella sua posizione in prima lettura, ha introdotto una certa flessibilità per il Consiglio nella modalità di calcolo del prelievo totale, conformemente alle norme scientificamente fondate in materia di catture, con l'obiettivo di facilitare una soluzione di compromesso e di contribuire a un approccio costruttivo e positivo concernente la presente proposta legislativa;

J.

considerando che è opportuno che i riferimenti e i parametri biologici che formano parte della norma in materia di catture seguano i consigli scientifici più recenti e che la Commissione abbia la facoltà di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del TFUE per quanto riguarda le modifiche di alcuni riferimenti e parametri biologici integrati nella norma di cattura e per essere in grado di reagire rapidamente ai cambiamenti;

1.

sottolinea che l'obiettivo del piano è di mantenere la biomassa di sugarello occidentale a un livello che ne garantisca lo sfruttamento sostenibile e il massimo rendimento a lungo termine;

2.

ritiene che la norma per il controllo delle catture dovrebbe essere basata in pari proporzione sul parere precauzionale fornito e sui recenti totali ammissibili di catture, adeguati in funzione di un fattore che rispecchi le ultime tendenze dell’abbondanza dello stock misurata in base alla produzione di uova;

3.

sottolinea che le norme per il controllo delle catture sono elementi fondamentali dei piani pluriennali da stabilire in base alla procedura legislativa ordinaria;

4.

sottolinea che i piani di gestione a lungo termine applicati a quanti più stock ittici possibile sono la chiave per la conservazione degli stock ittici, come evidenziato dalla Commissione nella sua proposta di riforma della politica comune della pesca;

5.

sottolinea che la vigente situazione di stallo interistituzionale deve essere risolta nell'interesse di uno stock ittico sostenibile e per consentire agli operatori della pesca una migliore programmazione delle attività;

6.

esorta la Commissione a prendere più iniziative a promozione di un dialogo politico tra le tre istituzioni volto a chiarire i loro rispettivi ruoli nel processo decisionale e ad affrontare la questione della futura architettura dei piani pluriennali di gestione;

7.

esorta la Commissione ad agire rapidamente, come indicato e promesso in diverse occasioni, al fine di evitare altri blocchi interistituzionali in relazione a futuri piani di gestione a lungo termine;

8.

esorta il Consiglio a presentare la sua posizione sulla proposta di piano pluriennale per lo stock occidentale di sugarello al fine di consentire al Parlamento di avviare la sua seconda lettura e compiere progressi in materia;

9.

incarica il suo Presidente di trasmettere, per conoscenza, la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


(1)  GU C 354 del 28.12.2010, pag. 68.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0421.

(3)  GU C 348 E del 21.12.2010, pag. 15.


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