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Document 52013XC0808(02)

    Progetto di Regolamento (UE) n. …/… della Commissione, del 17 luglio 2013 , relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» Testo rilevante ai fini del SEE

    GU C 229 del 8.8.2013, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Please be aware that this draft act does not constitute the final position of the institution.

    8.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 229/1


    PROGETTO DI REGOLAMENTO (UE) N. …/… DELLA COMMISSIONE

    del 17 luglio 2013

    relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    2013/C 229/02

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 4,

    visto il regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali (1),

    previa pubblicazione del progetto del presente regolamento (2),

    sentito il comitato consultivo in materia di aiuti di Stato,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I finanziamenti statali che soddisfano i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito «il trattato») costituiscono aiuti di Stato e sono soggetti a notifica alla Commissione a norma dell’articolo 108, paragrafo 3, del trattato. Tuttavia, secondo il disposto dell’articolo 109 del trattato, il Consiglio può determinare le categorie di aiuti che sono dispensate dall’obbligo di notifica. Ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 4, del trattato, la Commissione può adottare regolamenti concernenti tali categorie di aiuti di Stato. Con il regolamento (CE) n. 994/98, il Consiglio ha deciso, conformemente all’articolo 109 del trattato, che una di queste categorie è costituita dagli aiuti «de minimis». Su tale base si ritiene che gli aiuti «de minimis» — ovvero gli aiuti che non superano un importo prestabilito concessi a una stessa impresa in un determinato arco di tempo — non soddisfano tutti i criteri di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e non sono dunque soggetti alla procedura di notifica.

    (2)

    La Commissione ha chiarito in numerose decisioni la nozione di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato. Essa ha inoltre esposto, dapprima nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti «de minimis» (3) e successivamente nel regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione (4) e nel regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (5), la sua politica riguardo a un massimale «de minimis», al di sotto del quale l’articolo 107, paragrafo 1, del trattato si può considerare inapplicabile. Sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n. 1998/2006 è opportuno rivedere alcune condizioni in esso previste e sostituirlo con un nuovo regolamento.

    (3)

    È opportuno mantenere il massimale di 200 000 EUR per gli aiuti «de minimis» che un’unica impresa può ricevere nell’arco di tre anni da uno Stato membro. Tale massimale continua a essere necessario per garantire che le misure di cui al presente regolamento non incidano sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

    (4)

    Ai sensi delle norme in materia di concorrenza previste nel trattato, per impresa si intende qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento (6). La Corte di giustizia ha stabilito che tutte le entità controllate (giuridicamente o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate un’impresa unica (7). Per garantire la certezza del diritto e per ridurre l’onere amministrativo, è opportuno che il presente regolamento stabilisca un elenco esauriente di criteri chiari atti a stabilire quando due o più entità sono considerate un’impresa unica. Ai fini del presente regolamento la Commissione ha scelto i criteri appropriati fra i criteri consolidati che definiscono le «imprese collegate» nella definizione di PMI di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 800/2008 (8). Visto il campo di applicazione del presente regolamento, tali criteri, già noti alle autorità pubbliche, sono da applicare sia alle PMI che alle grandi imprese.

    (5)

    Onde tener conto delle ridotte dimensioni medie delle imprese operanti nel settore del trasporto di merci su strada, è opportuno fissare il massimale a 100 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Non è da considerarsi un servizio di trasporto la fornitura di servizi integrati di cui il trasporto effettivo sia solo un elemento, quali i servizi di trasloco, i servizi postali o di corriere o i servizi di raccolta e di trattamento dei rifiuti. Considerando l’eccesso di capacità nel settore suddetto e gli obiettivi della politica dei trasporti in materia di congestione stradale e di trasporto merci, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti all’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano tale trasporto per conto terzi. Vista l’evoluzione del trasporto su strada di passeggeri, non sembra opportuno continuare ad applicare a questo settore un massimale ridotto.

    (6)

    Il presente regolamento non si applica ai settori della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, in considerazione delle norme specifiche vigenti in tali settori e del rischio che in essi, per aiuti di importo inferiore al massimale stabilito nel presente regolamento, possano comunque ricorrere le condizioni dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.

    (7)

    In considerazione delle similarità tra la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli e dei prodotti non agricoli, il presente regolamento deve applicarsi alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti agricoli, a condizione che siano soddisfatte certe condizioni. A tale riguardo, non devono essere considerate trasformazione o commercializzazione né le attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita effettuate nelle aziende agricole, come la raccolta, il taglio e la trebbiatura dei cereali o l’imballaggio delle uova, né la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione. La Corte di giustizia (9) ha stabilito che, una volta che l’Unione ha istituito un’organizzazione comune di mercato in un dato settore dell’agricoltura, gli Stati membri sono tenuti ad astenersi dall’adottare qualsiasi provvedimento che deroghi o rechi pregiudizio a siffatta organizzazione. Per questo motivo, il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di prodotti acquistati o commercializzati, né agli aiuti connessi all’obbligo di condivisione dell’aiuto con i produttori primari.

    (8)

    Il presente regolamento non deve applicarsi agli aiuti alle esportazioni né agli aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati. In particolare, non deve applicarsi agli aiuti che finanziano la costituzione e la gestione di una rete di distribuzione in altri Stati membri o paesi terzi. Non costituiscono di norma aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere commerciali né quelli relativi a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti oppure per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato.

    (9)

    Il presente regolamento non deve applicarsi alle imprese in difficoltà, non essendo opportuno concedere sostegno finanziario a imprese in difficoltà al di fuori di un piano di ristrutturazione e vista inoltre la difficoltà di determinare l’equivalente sovvenzione lordo degli aiuti concessi a questo tipo di imprese. Ai fini della certezza del diritto è opportuno stabilire criteri chiari per determinare se un’impresa è un’impresa in difficoltà ai sensi del presente regolamento senza doverne valutare tutti gli aspetti specifici in una data situazione.

    (10)

    Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del presente regolamento dovrebbe essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nell’esercizio finanziario in questione, nonché nei due esercizi finanziari precedenti.

    (11)

    Se un’impresa opera sia in settori esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento che in altri settori o attività, il presente regolamento deve applicarsi solo a questi altri settori o attività, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano di aiuti «de minimis». Occorre applicare lo stesso principio alle imprese che operano in settori ai quali si applicano massimali «de minimis» ridotti. Se non si può garantire che le attività esercitate in settori ai quali si applicano i massimali ridotti ricevano aiuti «de minimis» che non superino tali massimali, allora i massimali ridotti si applicano a tutte le attività dell’impresa interessata.

    (12)

    Il presente regolamento deve prevedere norme per evitare che si possano eludere le intensità massime di aiuto previste in specifici regolamenti o decisioni della Commissione. Deve altresì prevedere norme sul cumulo chiare e di facile applicazione.

    (13)

    Il presente regolamento non esclude la possibilità che una misura possa non essere considerata aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato sulla base di motivi diversi da quelli in esso indicati, ad esempio, perché la misura è conforme al principio dell’investitore in un’economia di mercato oppure perché non comporta un trasferimento di risorse statali.

    (14)

    A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di controllo efficace, è opportuno che il presente regolamento si applichi solo agli aiuti «de minimis» per i quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante, senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). Ciò vale, ad esempio, per le sovvenzioni, i contributi in conto interessi e le esenzioni fiscali limitate o altri strumenti che prevedano un limite in grado di garantire che il massimale applicabile non sia superato. L’introduzione di un limite significa che, finché non si conosce l’importo preciso dell’aiuto, lo Stato membro deve supporre che l’aiuto sia pari al limite onde evitare che l’insieme delle misure di aiuto superi il massimale fissato nel presente regolamento e applicare le norme sul cumulo.

    (15)

    A fini di trasparenza, di parità di trattamento e di corretta applicazione del massimale «de minimis», è opportuno che tutti gli Stati membri applichino lo stesso metodo di calcolo. Per facilitare tale calcolo, gli aiuti non costituiti da sovvenzioni dirette in denaro devono essere convertiti in equivalente sovvenzione lordo. Per calcolare l’equivalente sovvenzione lordo di tipi di aiuto trasparenti diversi dalle sovvenzioni o di aiuti erogabili in più quote occorre applicare i tassi praticati sul mercato al momento della concessione di tali aiuti. Per un’applicazione uniforme, trasparente e semplificata delle norme in materia di aiuti di Stato, è opportuno che i tassi di mercato applicabili ai fini del presente regolamento corrispondano ai tassi di riferimento fissati dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (10).

    (16)

    Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base dei tassi di interesse praticati sul mercato al momento della concessione dell’aiuto. Per semplificare il trattamento di piccoli prestiti di breve durata, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell’importo che della durata del prestito. In base all’esperienza della Commissione, si può ritenere che i prestiti assistiti da una garanzia pari ad almeno il 50 % del prestito che non superano 1 000 000 EUR e una durata di cinque anni oppure che non superano 500 000 EUR e una durata di dieci anni abbiano un equivalente sovvenzione lordo pari al massimale «de minimis».

    (17)

    Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui l’importo totale dell’apporto pubblico non superi il massimale «de minimis». Gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, ai sensi di (the new guidelines on risk finance), non sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti, ad eccezione del caso in cui la misura in questione preveda apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis» per ciascuna impresa destinataria.

    (18)

    Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti trasparenti se l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui alla comunicazione della Commissione sul tipo di imprese interessate. Ad esempio, per quanto riguarda le piccole e medie imprese, la comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (11) precisa i livelli di premi annuali al di sopra dei quali si ritiene che una garanzia dello Stato non costituisca aiuto. Per semplificare il trattamento delle garanzie di breve durata che assistono prestiti relativamente modesti fino ad un massimo dell’80 %, è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto sia dell’importo del prestito sotteso che della durata della garanzia. Tali norme non devono pertanto applicarsi a garanzie su operazioni sottese che non costituiscono prestito, come le garanzie sulle operazioni in equity. Si può ritenere che le garanzie che non eccedono l’80 % del prestito sotteso, con importo garantito non superiore a 1 500 000 EUR e durata non superiore a cinque anni abbiano un equivalente sovvenzione lordo pari al massimale «de minimis». Lo stesso vale se la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso, l’importo garantito non supera 750 000 EUR e la durata non è superiore a dieci anni.

    (19)

    Nei casi in cui il prestito o la garanzia siano di importo minore o abbiano una durata inferiore a quanto precisato ai considerando 16 e 18, l’equivalente sovvenzione lordo va calcolato moltiplicando per 200 000 EUR il rapporto tra l’importo effettivo e l’importo massimo di cui ai considerando 16 e 18 moltiplicato per il rapporto tra la durata effettiva e la durata di cinque anni. In tal modo, ad esempio, si calcola che l’equivalente sovvenzione lordo di un prestito di 500 000 EUR della durata di due anni e mezzo sia pari a 50 000 EUR.

    (20)

    Previa notifica da parte di uno Stato membro, la Commissione può esaminare se una misura che non consiste in una sovvenzione, un prestito, una garanzia, un conferimento di capitale o in una misura per il finanziamento del rischio, sottoforma di investimento in equity o quasi-equity, conduca a un equivalente sovvenzione lordo non superiore al massimale «de minimis», e possa pertanto rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

    (21)

    La Commissione ha il dovere di provvedere affinché le norme in materia di aiuti di Stato siano osservate e, in virtù del principio di cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea, gli Stati membri sono tenuti ad agevolare l’adempimento di tale compito, istituendo modalità di controllo tali da garantire che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un’impresa unica secondo la norma «de minimis» non superi il massimale complessivo ammissibile.

    (22)

    Prima di concedere aiuti «de minimis», è opportuno che gli Stati membri verifichino per quanto li riguarda che il nuovo aiuto non comporti il superamento del massimale «de minimis» e che siano soddisfatte le altre condizioni del presente regolamento.

    (23)

    Affinché gli Stati membri dispongano di dati precisi, affidabili e completi atti a garantire che con la concessione di nuovi aiuti «de minimis» l’importo totale degli aiuti «de minimis» ricevuto non ecceda il massimale applicabile all’impresa interessata, è opportuno richiedere agli Stati membri di istituire un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni su tutti gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento da qualsiasi autorità dello stesso Stato membro. Gli Stati membri devono godere di piena libertà nel decidere la forma del registro e determinarne le modalità, in base alla loro struttura costituzionale e amministrativa, a condizione di garantire che il registro consenta a tutte le autorità pubbliche dello Stato membro di verificare l’importo degli aiuti «de minimis» ricevuti da ciascuna impresa. Gli Stati membri devono disporre di un tempo sufficiente per istituire tale registro.

    (24)

    Fintanto che uno Stato membro non dispone di un registro centrale che copra un periodo di tre anni, lo Stato membro deve informare l’impresa interessata dell’importo dell’aiuto «de minimis» concesso e del suo carattere «de minimis», facendo riferimento esplicito al presente regolamento. Inoltre, prima di concedere l’aiuto in questione, lo Stato membro interessato deve ottenere dall’impresa una dichiarazione su eventuali altri aiuti «de minimis», oggetto del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis», ricevuti durante l’esercizio finanziario interessato e nei due precedenti.

    (25)

    Per consentire alla Commissione di controllare l’applicazione del presente regolamento e individuare potenziali distorsioni della concorrenza, occorre richiedere agli Stati membri di presentare, su base annua, le informazioni fondamentali sugli importi concessi a norma del presente regolamento. Se uno Stato membro comunica alla Commissione dove ha reso accessibili al pubblico tutte le informazioni richieste nelle relazioni, esso non è tenuto a presentare una relazione alla Commissione.

    (26)

    Alla luce dell’esperienza della Commissione e, in particolare, data la frequenza con la quale occorre generalmente procedere alla revisione della politica in materia di aiuti di Stato, è opportuno limitare il periodo di applicazione del presente regolamento. Nel caso in cui il presente regolamento giunga a scadenza senza essere prorogato, gli Stati membri devono disporre di un periodo di adeguamento di sei mesi per i regimi di aiuti «de minimis» da esso contemplati,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Campo di applicazione

    1.   Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese di qualsiasi settore, ad eccezione dei seguenti aiuti:

    a)

    aiuti concessi a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (12);

    b)

    aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

    c)

    aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

    i)

    quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

    ii)

    quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

    d)

    aiuti per attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;

    e)

    aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione.

    f)

    aiuti concessi a imprese in difficoltà di cui all’articolo 2, lettera e).

    2.   Se un’impresa esercita attività sia nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del primo paragrafo che in uno o più settori che rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento, il regolamento si applica solo a questi ultimi, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    a)   «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura elencati nell’allegato I del regolamento (UE) n. [not yet adopted; see Commission proposal COM(2011) 416], relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

    b)   «trasformazione di un prodotto agricolo»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività agricole necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

    c)   «commercializzazione di un prodotto agricolo»: la detenzione o l’esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo;

    d)   «impresa unica»: tutte le entità fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

    Le entità fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra mediante una o più altre entità sono anch’esse considerate un’impresa unica;

    e)   «impresa in difficoltà»: un’impresa è considerata in difficoltà nei seguenti casi:

    Ai fini della lettera e) del primo comma, una PMI esistente da meno di tre anni non è considerata un’impresa in difficoltà, a meno che non soddisfi la condizione di cui al punto iii).

    Articolo 3

    Aiuti «de minimis»

    1.   Gli aiuti che soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo e agli articoli 4 e 5 sono considerati misure che non rispettano tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e pertanto sono esenti dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

    2.   L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica, di cui all’articolo 2, lettera d), non può superare 200 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.

    L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica, di cui all’articolo 2, lettera d), che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100 000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

    3.   Se un’impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita altre attività soggette al massimale di 200 000 EUR, all’impresa si applica tale massimale, a condizione che gli Stati membri garantiscano, tramite mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

    4.   Gli aiuti «de minimis» sono concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto giuridico di ricevere gli aiuti.

    5.   I massimali di cui al paragrafo 2 si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto «de minimis» o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione europea. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.

    6.   I massimali di cui al paragrafo 2 sono espressi in termini di sovvenzione diretta in denaro. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altri oneri. Quando un aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta in denaro, l’importo dell’aiuto corrisponde all’equivalente sovvenzione lordo.

    Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso di interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.

    7.   Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento del massimale «de minimis» di cui al paragrafo 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare dell’esenzione prevista dal presente regolamento.

    8.   In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» alla nuova impresa o all’impresa acquirente superino il massimale, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione, fatti salvi gli aiuti «de minimis» legalmente concessi prima della fusione o dell’acquisizione.

    In caso di scissione di un’impresa in due o più imprese distinte, l’importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all’impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l’impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l’aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese.

    Articolo 4

    Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo

    1.   Il presente regolamento si applica solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l’equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una valutazione dei rischi («aiuti trasparenti»). In particolare, sono considerati trasparenti le misure di aiuto di cui ai paragrafi da 2 a 6.

    2.   Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

    a)

    il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e non supera 1 000 000 EUR (o 500 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di cinque anni; oppure 500 000 EUR (o 250 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata di dieci anni. Se un prestito è inferiore a tali importi e/o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito sarà calcolato in proporzione al massimale applicabile di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure

    b)

    l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.

    3.   Gli aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo nel caso in cui l’importo totale dell’apporto pubblico non superi il massimale «de minimis».

    4.   Per quanto riguarda l’impresa destinataria, gli aiuti concessi sotto forma di misure per il finanziamento del rischio, quali investimenti in equity o quasi-equity, sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti solo se la misura in questione prevede apporti di capitali per un importo non superiore al massimale «de minimis» per ogni impresa destinataria.

    5.   Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:

    a)

    la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito che non supera 1 500 000 EUR (o 750 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata non superiore a cinque anni oppure un importo garantito che non supera 750 000 EUR (o 375 000 EUR per le imprese che effettuano trasporto di merci su strada) e una durata non superiore a dieci anni. Se l’importo garantito è inferiore a tali importi e/o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia sarà calcolato in proporzione al massimale applicabile di cui all’articolo 3, paragrafo 2; oppure

    b)

    l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione (14); oppure

    c)

    prima dell’attuazione, la metodologia utilizzata per calcolare l’equivalente sovvenzione lordo della garanzia è stata approvata previa notifica alla Commissione nel quadro di regolamenti da essa adottati nel settore degli aiuti di Stato e applicabili all’epoca e tale metodologia si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e di operazioni sottese in questione nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.

    6.   Gli aiuti concessi sotto forma di altri strumenti sono considerati trasparenti se lo strumento preveda un limite volto a garantire che non sia superato il massimale applicabile.

    Articolo 5

    Cumulo

    1.   Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (15) fino ai massimali previsti in tale regolamento. Essi possono essere cumulati con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis» fino al massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

    2.   Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione.

    Articolo 6

    Controllo e relazioni

    1.   Gli Stati membri istituiscono un registro centrale degli aiuti «de minimis» entro il 31 dicembre 2015. Il registro centrale conterrà informazioni su ciascun beneficiario concernenti la dimensione (piccola, media o grande impresa) e il settore economico (codice NACE a livello di divisione (16)) della sua attività principale, la data della concessione e l’equivalente sovvenzione lordo di ciascun aiuto «de minimis» concesso a norma del presente regolamento dalle autorità dello Stato membro. Il registro comprenderà tutti gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regolamento a partire dal 1o gennaio 2016.

    2.   Il paragrafo 3 si applica fintanto che uno Stato membro non dispone di un registro centrale che copra un periodo di tre anni.

    3.   Qualora intenda concedere un aiuto «de minimis» a un’impresa a norma del presente regolamento, lo Stato membro informa per iscritto detta impresa circa l’importo potenziale dell’aiuto, espresso come equivalente sovvenzione lordo, e circa il suo carattere «de minimis», facendo esplicito riferimento al presente regolamento e citandone il titolo e il riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Se un aiuto «de minimis» è concesso a norma del presente regolamento a diverse imprese nell’ambito di un regime e le imprese in questione ricevono aiuti individuali di importo diverso nel quadro del regime, lo Stato membro interessato può adempiere al proprio obbligo comunicando alle imprese una somma fissa corrispondente all’importo massimo di aiuto che è possibile concedere nel quadro del regime. In tal caso, questa somma fissa è usata per determinare se il massimale di cui all’articolo 3, paragrafo 2, è rispettato. Prima di concedere l’aiuto, lo Stato membro richiede inoltre una dichiarazione all’impresa interessata, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de minimis» ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis» durante i due esercizi finanziari precedenti e l’esercizio finanziario in corso.

    4.   Uno Stato membro eroga nuovi aiuti «de minimis» a norma del presente regolamento soltanto dopo aver accertato che essi non facciano salire l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi all’impresa interessata a un livello superiore ai massimali di cui all’articolo 3, paragrafo 2, e che siano rispettate le condizioni di cui agli articoli da 1 a 5.

    5.   Gli Stati membri registrano e riuniscono tutte le informazioni riguardanti l’applicazione del presente regolamento. Si tratta di tutte le informazioni necessarie per dimostrare che le condizioni del presente regolamento sono state soddisfatte. I dati riguardanti gli aiuti «de minimis» individuali sono conservati per dieci esercizi finanziari dalla data di concessione dell’aiuto. I dati riguardanti i regimi di aiuti «de minimis» sono conservati per dieci anni dalla data in cui è stato concesso l’ultimo aiuto individuale a norma del regime in questione. Su richiesta scritta, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione, entro venti giorni lavorativi ovvero entro un termine più lungo specificato nella richiesta, tutte le informazioni che la Commissione ritiene necessarie per accertare che siano state rispettate le condizioni del presente regolamento, con particolare riferimento all’importo complessivo degli aiuti «de minimis» ricevuti dalle singole imprese a norma del presente regolamento o di altri regolamenti «de minimis».

    6.   Gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione annuale sull’applicazione del presente regolamento, la quale riporta:

    a)

    l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nello Stato membro interessato a norma del presente regolamento nel precedente anno civile, ripartito per settore economico e per dimensione (piccola, media o grande impresa) dei beneficiari;

    b)

    il numero totale dei beneficiari degli aiuti «de minimis» concessi nello Stato membro interessato a norma del presente regolamento nel precedente anno civile, ripartito per settore economico e per dimensione (piccola, media o grande impresa) dei beneficiari;

    c)

    ogni altra informazione richiesta dalla Commissione in merito all’applicazione del presente regolamento e precisata in tempo utile prima del termine per la trasmissione della relazione.

    La prima relazione è presentata entro il 30 giugno 2017 e riguarda l’anno civile 2016. Se lo Stato membro rende accessibili al pubblico tutti i dati richiesti nelle relazioni, non è tenuto a presentare una relazione alla Commissione. Ogni anno la Commissione pubblica una sintesi delle informazioni contenute nelle relazioni annuali, compreso l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da ciascuno Stato membro a norma del presente regolamento.

    Articolo 7

    Disposizioni transitorie

    1.   Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 2 febbraio 2001 e il 30 giugno 2007, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 69/2001, non ricorrano tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

    2.   Si ritiene che per gli aiuti «de minimis» individuali concessi tra il 1o gennaio 2007 e il 30 giugno 2014, che soddisfano le condizioni del regolamento (CE) n. 1998/2006, non ricorrano tutti i criteri dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato e che essi siano pertanto esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

    3.   Alla fine del periodo di applicazione del presente regolamento, è possibile dare esecuzione per un ulteriore periodo di sei mesi a tutti gli aiuti “de minimis” che soddisfano le condizioni del regolamento stesso.

    Articolo 8

    Entrata in vigore e periodo di applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2014 e si applica dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2020.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    […] […]


    (1)  GU L 142 del 14.5.1998, pag. 1.

    (2)  GU C 229 dell'8.8.2013, pag. 1.

    (3)  GU C 68 del 6.3.1996, pag. 9.

    (4)  Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 30).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d’importanza minore («de minimis») (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

    (6)  Causa C-222/04, Ministero dell’Economia e delle Finanze/Cassa di Risparmio di Firenze SpA e altri (Raccolta 2006, pag. I-00289).

    (7)  Causa C-382/99, Regno dei Paesi Bassi/Commissione delle Comunità europee (Raccolta 2002, pag. I-5163).

    (8)  Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (GU L 214 del 9.8.2008, pag.3).

    (9)  Causa C-456/00, Francia/Commissione (Raccolta 2002, pag. I-11949).

    (10)  GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6.

    (11)  GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10.

    (12)  Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

    (13)  Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag 1).

    (14)  L’attuale comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (GU C 155 del 20.6.2008, pag. 10).

    (15)  Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8).

    (16)  Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).


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