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Document 62012TB0070

Causa T-70/12: Ordinanza del Tribunale del 17 giugno 2013 — Divandari/Consiglio ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Eccezione d’irricevibilità — Litispendenza — Eccezione d’illegittimità — Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Non luogo a statuire» )

GU C 225 del 3.8.2013, pp. 79–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/79


Ordinanza del Tribunale del 17 giugno 2013 — Divandari/Consiglio

(Causa T-70/12) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Eccezione d’irricevibilità - Litispendenza - Eccezione d’illegittimità - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Non luogo a statuire)

2013/C 225/176

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Ali Divandari (Teheran, Iran) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e F. Zaiwalla, solicitor, M. Brindle, QC, e R. Blakeley, barrister)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e I. Rodios, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11) e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente, e, dall’altro, domanda di dichiarare inapplicabili al ricorrente l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile, nella parte in cui è diretto a far dichiarare inapplicabili al ricorrente l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.

2)

L’eccezione di irricevibilità è respinta quanto al resto.

3)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso, nella parte in cui è diretto all’annullamento della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento n. 961/2010 e del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento n. 961/2010, nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente.

4)

Il Consiglio sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese del ricorrente relative alla domanda di annullamento della decisione 2011/783, del regolamento di esecuzione n. 1245/2011 e del regolamento n. 267/2012.

5)

Il ricorrente sopporterà le proprie spese relative, da un lato, alla domanda di dichiarare l’inapplicabilità dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413 e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010 e, dall’altro, all’eccezione d’irricevibilità.


(1)  GU C 109 del 14.4.2012.


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