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Document 62009TB0322
Case T-322/09: Order of the General Court of 15 May 2013 — Al-Faqih and MIRA v Council and Commission (Common foreign and security policy — Restrictive measures taken against persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaida network and the Taliban — Freezing of funds — Withdrawal from the list of persons concerned — No need to adjudicate)
Causa T-322/09: Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2013 — Al-Faqih e MIRA/Consiglio e Commissione ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Congelamento dei capitali — Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Non luogo a statuire» )
Causa T-322/09: Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2013 — Al-Faqih e MIRA/Consiglio e Commissione ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Congelamento dei capitali — Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Non luogo a statuire» )
GU C 225 del 3.8.2013, pp. 78–79
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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3.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 225/78 |
Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2013 — Al-Faqih e MIRA/Consiglio e Commissione
(Causa T-322/09) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Congelamento dei capitali - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Non luogo a statuire)
2013/C 225/174
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Saad Al-Faqih (Londra, Regno Unito); e Movement for Islamic Reform in Arabia (MIRA) (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Jones, barrister, e A. Raja, solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente R. Szostak e E. Finnegan, successivamente E. Finnegan e J. P. Hix, agenti); e Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato per la quarantaduesima volta dal regolamento (CE) n. 14/2005 della Commissione, del 5 gennaio 2005 (GU L 5, pag. 10), per la quarantottesima volta dal regolamento (CE) n. 1190/2005 della Commissione, del 20 luglio 2005 (GU L 193, pag. 27), per la settantacinquesima volta dal regolamento (CE) n. 492/2007 della Commissione, del 3 maggio 2007 (GU L 116, pag. 5), nonché per la centosedicesima volta dal regolamento (CE) n. 1102/2009 della Commissione, del 16 novembre 2009 (GU L 303, pag. 39), e/o domanda di annullamento dei regolamenti nn. 14/2005, 1190/2005, 492/2007 e 1102/2009, nella parte in cui tali atti riguardano i ricorrenti.
Dispositivo
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1) |
Non vi è più luogo a statuire sul ricorso. |
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2) |
Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sopporteranno in solido le spese. |