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Document 62009TB0322

Causa T-322/09: Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2013 — Al-Faqih e MIRA/Consiglio e Commissione ( «Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani — Congelamento dei capitali — Cancellazione dall’elenco delle persone interessate — Non luogo a statuire» )

GU C 225 del 3.8.2013, pp. 78–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/78


Ordinanza del Tribunale del 15 maggio 2013 — Al-Faqih e MIRA/Consiglio e Commissione

(Causa T-322/09) (1)

(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani - Congelamento dei capitali - Cancellazione dall’elenco delle persone interessate - Non luogo a statuire)

2013/C 225/174

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Saad Al-Faqih (Londra, Regno Unito); e Movement for Islamic Reform in Arabia (MIRA) (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: J. Jones, barrister, e A. Raja, solicitor)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente R. Szostak e E. Finnegan, successivamente E. Finnegan e J. P. Hix, agenti); e Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf e M. Konstantinidis, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio che vieta l’esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell’Afghanistan (GU L 139, pag. 9), come modificato per la quarantaduesima volta dal regolamento (CE) n. 14/2005 della Commissione, del 5 gennaio 2005 (GU L 5, pag. 10), per la quarantottesima volta dal regolamento (CE) n. 1190/2005 della Commissione, del 20 luglio 2005 (GU L 193, pag. 27), per la settantacinquesima volta dal regolamento (CE) n. 492/2007 della Commissione, del 3 maggio 2007 (GU L 116, pag. 5), nonché per la centosedicesima volta dal regolamento (CE) n. 1102/2009 della Commissione, del 16 novembre 2009 (GU L 303, pag. 39), e/o domanda di annullamento dei regolamenti nn. 14/2005, 1190/2005, 492/2007 e 1102/2009, nella parte in cui tali atti riguardano i ricorrenti.

Dispositivo

1)

Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.

2)

Il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sopporteranno in solido le spese.


(1)  GU C 113 dell’1.5.2010.


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