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Document 62010CA0569
Case C-569/10: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 27 June 2013 — European Commission v Republic of Poland (Failure of a Member State to fulfil obligations — Directive 94/22/EC — Conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and extraction of hydrocarbons — Non-discriminatory access)
Causa C-569/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 94/22/CE — Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Accesso non discriminatorio)
Causa C-569/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 94/22/CE — Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Accesso non discriminatorio)
GU C 225 del 3.8.2013, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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3.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 225/3 |
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-569/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 94/22/CE - Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Accesso non discriminatorio)
2013/C 225/04
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e M. Owsiany-Hornung, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, M. Drwięcki e B. Majczyna, agenti)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Trasposizione non corretta e/o incompleta degli articoli 2, paragrafo 2, 3, paragrafo 1, nonché 5, punti 1 e 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164, pag. 3) — Accesso non discriminatorio a tali attività ad al loro esercizio
Dispositivo
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1) |
Non avendo adottato le misure atte a garantire che l’accesso alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sia esente da qualsiasi discriminazione tra gli enti interessati e che le autorizzazioni a svolgere tali attività siano concesse in esito ad una procedura nella quale tutti gli enti interessati possono presentare domande sulla base di criteri pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima che inizi a decorrere il periodo per la presentazione delle domande, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, paragrafo 2, nonché 5, punti 1 e 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi. |
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2) |
Per il resto, il ricorso è respinto. |
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3) |
La Commissione europea e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese. |