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Document 62010CA0569

Causa C-569/10: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 94/22/CE — Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi — Accesso non discriminatorio)

GU C 225 del 3.8.2013, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/3


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 giugno 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-569/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 94/22/CE - Condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi - Accesso non discriminatorio)

2013/C 225/04

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Herrmann e M. Owsiany-Hornung, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar, M. Drwięcki e B. Majczyna, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Trasposizione non corretta e/o incompleta degli articoli 2, paragrafo 2, 3, paragrafo 1, nonché 5, punti 1 e 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164, pag. 3) — Accesso non discriminatorio a tali attività ad al loro esercizio

Dispositivo

1)

Non avendo adottato le misure atte a garantire che l’accesso alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sia esente da qualsiasi discriminazione tra gli enti interessati e che le autorizzazioni a svolgere tali attività siano concesse in esito ad una procedura nella quale tutti gli enti interessati possono presentare domande sulla base di criteri pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea prima che inizi a decorrere il periodo per la presentazione delle domande, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 2, paragrafo 2, nonché 5, punti 1 e 2, della direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

2)

Per il resto, il ricorso è respinto.

3)

La Commissione europea e la Repubblica di Polonia sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 46 del 12.2.2011.


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