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Document 62010CA0512

Causa C-512/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 91/440/CEE — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 2001/14/CE — Ripartizione delle capacità d’infrastruttura ferroviaria — Articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/14 — Assenza persistente di equilibrio finanziario — Articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/440 — Assenza di incentivi al gestore dell’infrastruttura — Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 — Calcolo del diritto per l’accesso minimo)

GU C 225 del 3.8.2013, pp. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.8.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 225/2


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia

(Causa C-512/10) (1)

(Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Direttiva 91/440/CEE - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 2001/14/CE - Ripartizione delle capacità d’infrastruttura ferroviaria - Articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/14 - Assenza persistente di equilibrio finanziario - Articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/440 - Assenza di incentivi al gestore dell’infrastruttura - Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 - Calcolo del diritto per l’accesso minimo)

2013/C 225/03

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e K. Herrmann, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar nonché K. Bożekowska-Zawisza e M. Laszuk, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller nonché J. Očková, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)

Oggetto

Inadempimento da parte di uno Stato — Omessa adozione, nel termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie a conformarsi all’art. 6, n. 3, ed all’allegato II, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), nonché agli artt. 4, n. 2, 6, nn. 1-3, 7, n. 3, 8, n. 1, e 14, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)

Dispositivo

1)

Avendo omesso di adottare misure destinate a incentivare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti d’accesso e consentendo che nel calcolo dei diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso ai servizi sulla linea siano inclusi costi che non possono essere considerati direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli articoli 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004.

2)

Il ricorso è respinto quanto al resto.

3)

La Commissione europea, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese.


(1)  GU C 30 del 29.1.2011.


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