This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62010CA0512
Case C-512/10: Judgment of the Court (First Chamber) of 30 May 2013 — European Commission v Republic of Poland (Failure of a Member State to fulfil obligations — Transport — Directive 91/440/EEC — Development of the Community’s railways — Directive 2001/14/EC — Allocation of railway infrastructure capacity — Article 6(2) and (3) of Directive 2001/14 — Continued absence of financial balance — Articles 6(1) and 7(3) and (4) of Directive 91/440 — Absence of incentives for infrastructure managers — Articles 7(3) and 8(1) of Directive 2001/14 — Calculation of the minimum access charge)
Causa C-512/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 91/440/CEE — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 2001/14/CE — Ripartizione delle capacità d’infrastruttura ferroviaria — Articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/14 — Assenza persistente di equilibrio finanziario — Articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/440 — Assenza di incentivi al gestore dell’infrastruttura — Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 — Calcolo del diritto per l’accesso minimo)
Causa C-512/10: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 91/440/CEE — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 2001/14/CE — Ripartizione delle capacità d’infrastruttura ferroviaria — Articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/14 — Assenza persistente di equilibrio finanziario — Articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/440 — Assenza di incentivi al gestore dell’infrastruttura — Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 — Calcolo del diritto per l’accesso minimo)
GU C 225 del 3.8.2013, pp. 2–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
3.8.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 225/2 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013 — Commissione europea/Repubblica di Polonia
(Causa C-512/10) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Trasporto - Direttiva 91/440/CEE - Sviluppo delle ferrovie comunitarie - Direttiva 2001/14/CE - Ripartizione delle capacità d’infrastruttura ferroviaria - Articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/14 - Assenza persistente di equilibrio finanziario - Articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 3 e 4, della direttiva 91/440 - Assenza di incentivi al gestore dell’infrastruttura - Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 - Calcolo del diritto per l’accesso minimo)
2013/C 225/03
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e K. Herrmann, agenti)
Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentanti: M. Szpunar nonché K. Bożekowska-Zawisza e M. Laszuk, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller nonché J. Očková, agenti), Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistito da S. Fiorentino, avvocato dello Stato)
Oggetto
Inadempimento da parte di uno Stato — Omessa adozione, nel termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie a conformarsi all’art. 6, n. 3, ed all’allegato II, della direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), nonché agli artt. 4, n. 2, 6, nn. 1-3, 7, n. 3, 8, n. 1, e 14, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 febbraio 2001, 2001/14/CE, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GU L 75, pag. 29)
Dispositivo
|
1) |
Avendo omesso di adottare misure destinate a incentivare il gestore dell’infrastruttura ferroviaria a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura e il livello dei diritti d’accesso e consentendo che nel calcolo dei diritti per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso ai servizi sulla linea siano inclusi costi che non possono essere considerati direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza, rispettivamente, degli articoli 6, paragrafo 2, e 7, paragrafo 3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. |
|
2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
|
3) |
La Commissione europea, la Repubblica di Polonia, la Repubblica ceca e la Repubblica italiana sopportano le proprie spese. |