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Document 62013CN0145

Causa C-145/13 P: Impugnazione proposta il 22 marzo 2013 da Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 gennaio 2013 , causa T-218/00, Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl,/Commissione europea

GU C 207 del 20.7.2013, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 207 del 20.7.2013, p. 2–2 (HR)

20.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 207/2


Impugnazione proposta il 22 marzo 2013 da Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. avverso l’ordinanza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 gennaio 2013, causa T-218/00, Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. arl, già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. rl, Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. rl,/Commissione europea

(Causa C-145/13 P)

2013/C 207/02

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Ghezzo Giovanni & C. Snc di Ghezzo Maurizio & C. (rappresentanti: R. Volpe e C. Montagner, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Cooperativa Mare Azzurro Socialpesca Soc. coop. r.l., già Cooperativa Mare Azzurro Soc. coop. r.l., Cooperativa vongolari Sottomarina Lido Soc. coop. r.l., Commissione europea

Conclusioni

Accogliere il presente ricorso,

per l’effetto, annullare l’ordinanza del Tribunale (quarta sezione) del 23 gennaio 2013, notificata in data 24 gennaio 2013, e conseguentemente annullare la decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, del 25 novembre 1999 e,

in subordine, annullare l’art. 5 della medesima nella parte in cui impone un obbligo di recuperare l’importo degli sgravi degli oneri sociali di cui trattasi e in cui prevede di aggiungere a tale importo gli interessi per il periodo considerato;

condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con ordinanza datata 23 gennaio 2013 (di seguito l’«Ordinanza impugnata») il Tribunale dichiarava il ricorso proposto dalla Ghezzo Giovanni & C. s.n.c. e volto all’annullamento della decisione della Commissione 2000/394/CE in materia di sgravi degli oneri sociali in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto.

Al primo punto del ricorso d’impugnazione in oggetto si eccepisce che — in merito alla dedotta irricevibilità del ricorso al Tribunale– non sia stata fornita alcuna motivazione e, pertanto, l’Ordinanza impugnata, al punto 58, violerebbe il principio generale di obbligo di motivazione degli atti e, più precisamente, l’art. 81 del regolamento di procedura del Tribunale.

Il secondo motivo dedotto dal ricorrente, concerne l’asserita mancanza di un’adeguata ed esaustiva interpretazione del disposto di cui all’art. 87, par. 1, CE (ora art. 107, par. 1, TFUE).

Sempre in violazione dell’articolo 87, par. 1, CE, si deduce la violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione, in ragione del fatto che 22 imprese sarebbero state dichiarate esenti dal recupero degli aiuti ad esse concessi, ritenendo le motivazioni fornite da esse esaustive, mentre per l’odierna ricorrente le motivazioni non sarebbero state dichiarate esaustive.

L’Ordinanza impugnata violerebbe inoltre il principio di non discriminazione, laddove sancisce la legittimità della decisione della Commissione, per cui il recupero degli aiuti ex art. 87, par. 1, CE sarebbe stato escluso per le imprese municipalizzate (alle quali la Commissione, in fase di esecuzione della decisione medesima, avrebbe concesso l’integrazione delle informazioni necessarie per la valutazione circa la legittimità degli aiuti concessi), mentre alla ricorrente non sarebbe stata mai richiesta alcuna integrazione documentale prima di avviareil recupero degli aiuti.

In altro punto del ricorso, ad ulteriore sostegno della violazione dell’art. 87, par. 1, CE, si precisa che l’Ordinanza impugnata non fornisce alcun motivo a sostegno della ritenuta incidenza sugli scambi intracomunitari degli aiuti erogati a favore dell’impresa ricorrente. Prima la Commissione e poi il Tribunale avrebbero sancito l’illegittimità degli sgravi in oggetto, ritenendo la distorsione degli scambi intracomunitari quale elemento insito nelle misure a favore delle imprese nel settore della pesca, senza procedere ad alcun esame del mercato di riferimento e senza fornire alcuna motivazione.

L’Ordinanza impugnata violerebbe poi l’articolo 87, par. 3, lett. a) CE (ora articolo 107, par. 3, lett. a), TFUE), non avendo valutato le condizioni di applicabilità della deroga di specie al caso della ricorrente. In particolare, nella città di Chioggia sarebbe presente un tenore di vita molto basso, con una sottoccupazione straordinariamente bassa.

Analogamente l’Ordinanza impugnata violerebbe l’articolo 87, par. 3, lett. c), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. c), TFUE) laddove ritiene non applicabile tale deroga al caso della ricorrente pur non avendo fornito alcuna motivazione al riguardo e l’articolo 87, par. 3, lett. d), CE (ora articolo 107, par. 3, lett. d), TFUE), laddove ritiene non applicabile al caso della ricorrente tale deroga che, in violazione del principio di non discriminazione, avrebbe trovato applicazione per altre imprese veneziane.

In ultimo, è fatta valere l’erroneità dell’interpretazione del Tribunale in merito all’insussistenza di «aiuti esistenti», in violazione degli artt. 1, 14 e 15 del Regolamento 659/1999 (1). Sarebbe innegabile che la successione delle vicende normative rappresenti una continuità pluridecennale degli sgravi contributivi.


(1)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83, pag. 1).


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