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Document 52011AP0560

Ordine di protezione europeo ***II Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo (15571/1/2011 – C7-0452/2011 – 2010/0802(COD))
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

GU C 168E del 14.6.2013, pp. 146–147 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 168/146


Martedì 13 dicembre 2011
Ordine di protezione europeo ***II

P7_TA(2011)0560

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 13 dicembre 2011 relativa alla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo (15571/1/2011 – C7-0452/2011 – 2010/0802(COD))

2013/C 168 E/34

(Procedura legislativa ordinaria: seconda lettura)

Il Parlamento europeo,

vista la posizione del Consiglio in prima lettura (15571/1/2011 – C7-0452/2011),

vista la sua posizione in prima lettura (1) sull'iniziativa di un gruppo di Stati membri presentata al Parlamento europeo e al Consiglio (00002/2010),

visti l'articolo 294, paragrafo 7, e l'articolo 82, paragrafo 1, lettere a) e d), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'articolo 72 del suo regolamento,

viste le deliberazioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, a norma dell'articolo 51 del regolamento,

vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0435/2011),

1.

approva la posizione del Consiglio in prima lettura;

2.

prende atto della dichiarazione del Consiglio allegata alla presente risoluzione;

3.

constata che l'atto è adottato in conformità della posizione del Consiglio;

4.

incarica il suo Presidente di firmare l'atto, congiuntamente al Presidente del Consiglio, a norma dell'articolo 297, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

5.

incarica il suo Segretario generale di firmare l'atto, previa verifica che tutte le procedure siano state debitamente espletate, e di procedere, d'intesa con il Segretario generale del Consiglio, alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

6.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.


(1)  Testi approvati del 14.12.2010, P7_TA(2010)0470.


Martedì 13 dicembre 2011
ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione del Consiglio sull'approccio globale al riconoscimento delle misure di protezione

Il Consiglio si compiace dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'ordine di protezione europeo quale importante strumento di protezione delle vittime di reati nell'Unione europea.

Tenuto conto del fatto che la presente direttiva è incentrata sulle misure di protezione adottate in materia penale, e date le diverse tradizioni giuridiche presenti negli Stati membri in tale materia, il Consiglio è consapevole che il presente strumento dovrà essere integrato in futuro da un meccanismo analogo per il riconoscimento reciproco di misure di protezione adottate in materia civile.

A tale riguardo, il Consiglio rammenta che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile, presentata dalla Commissione il 18 maggio 2011, è attualmente all'esame degli organi preparatori del Consiglio.

In linea con la sua risoluzione del 10 giugno 2011 relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti e della tutela delle vittime, in particolare nei procedimenti penali (si veda la "Misura C"), il Consiglio si impegna a proseguire l'esame della presente proposta in via prioritaria. Si impegna inoltre ad assicurare che il presente strumento integri le disposizioni della direttiva sull'ordine di protezione europeo, in modo tale che l'ambito di applicazione combinato dei due strumenti consenta la cooperazione tra gli Stati membri, a prescindere dalla natura dei loro sistemi nazionali, in relazione al massimo numero possibile di misure di protezione delle vittime.


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