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Document 52011AP0489

Partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

GU C 153E del 31.5.2013, p. 183–187 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 153/183


Martedì 15 novembre 2011
Partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica *

P7_TA(2011)0489

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))

2013/C 153 E/34

(Consultazione)

Il Parlamento europeo,

vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0071),

visti gli articoli 7 e 10 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0076/2011),

visto l'articolo 55 del suo regolamento,

vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0345/2011),

1.

approva la proposta della Commissione quale emendata;

2.

invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;

3.

invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4.

chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

EMENDAMENTO

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

(1)

Il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare nel periodo 2012-2013, nel prosieguo "il programma quadro 2012-2013" è stato adottato con decisione n. …/…/Euratom del Consiglio concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare 2012-2013. L'attuazione del programma quadro 2012-2013 e dei suoi programmi specifici, ivi compresi gli aspetti finanziari che ne derivano, spetta alla Commissione.

(1)

Il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare nel periodo 2012-2013, nel prosieguo "il programma quadro 2012-2013", adottato con decisione n. …/…/Euratom del Consiglio concernente il programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare 2012-2013 , è inteso a integrare le altre azioni dell'Unione nel settore della politica di ricerca che sono necessarie per l'attuazione della strategia Europa 2020, in particolare quelle in materia di istruzione e formazione, competitività e innovazione, industria, occupazione e ambiente . L'attuazione del programma quadro 2012-2013 e dei suoi programmi specifici, ivi compresi gli aspetti finanziari che ne derivano, spetta alla Commissione.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 4 bis (nuovo)

 

(4 bis)

Il programma quadro 2012-2013 dovrebbe contribuire a realizzare quell'Unione dell'innovazione che è una delle iniziative faro della strategia Europa 2020, rafforzando la concorrenza ai fini dell'eccellenza scientifica e accelerando l'attuazione di innovazioni chiave nel campo dell'energia nucleare, in particolare per quanto riguarda la fusione e la sicurezza nucleare, contribuendo al tempo stesso ad affrontare le sfide poste dal settore energetico e dal cambiamento climatico.

Emendamento 3

Proposta di regolamento

Considerando 4 ter (nuovo)

 

(4 ter)

La progettazione e l'attuazione del programma quadro 2012-2013 dovrebbero basarsi sui principi di semplicità, stabilità, trasparenza, certezza del diritto, coerenza, eccellenza e fiducia, conformemente alle raccomandazioni formulate dal Parlamento europeo nella sua risoluzione dell'11 novembre 2010 sulla semplificazione dell'attuazione dei programmi quadro di ricerca (1).

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 5 bis (nuovo)

 

(5 bis)

È necessario prestare maggiore attenzione e assegnare dotazioni di bilancio più cospicue alle iniziative sussidiarie rispetto alla ricerca nucleare fondamentale, soprattutto per quanto concerne gli investimenti nel capitale umano e le azioni intese a evitare il rischio della carenza di competenze nei prossimi anni (ad esempio sovvenzioni ai ricercatori nel settore nucleare) e la conseguente perdita di leadership per l'Unione.

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Considerando 6 bis (nuovo)

 

(6 bis)

Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla definizione di disposizioni contrattuali intese a ridurre il rischio di inadempienza nonché la ridistribuzione dei rischi e dei costi nel tempo.

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Considerando 8

(8)

Il programma quadro 2012-2013 dovrebbe promuovere la partecipazione delle regioni ultraperiferiche della Comunità e di un'ampia gamma di imprese, centri di ricerca e università.

(8)

Il programma quadro 2012-2013 dovrebbe promuovere la partecipazione delle regioni ultraperiferiche della Comunità e di un'ampia gamma di imprese, centri di ricerca e università , le cui attività di ricerca dovrebbero basarsi sul rispetto dei principi etici fondamentali, in particolare quelli sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea .

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Considerando 23 bis (nuovo)

 

(23 bis)

La realizzazione di ITER in Europa, conformemente all'accordo del 21 novembre 2006 sull'istituzione dell'Organizzazione internazionale dell'energia da fusione ITER per la realizzazione congiunta del progetto ITER, dovrebbe costituire l'elemento centrale dell'attività di ricerca sulla fusione nell'ambito del programma quadro 2012-2013.

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 11 – comma 2

Possono inoltre stabilire, in funzione della natura e degli obiettivi dell'azione indiretta, condizioni aggiuntive da rispettare per quanto concerne il tipo di partecipante e, se opportuno, il suo luogo di stabilimento.

Possono inoltre stabilire, in funzione della natura e degli obiettivi dell'azione indiretta, condizioni aggiuntive motivate da rispettare per quanto concerne il tipo di partecipante e, se opportuno, il suo luogo di stabilimento.

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 12 – paragrafo 3

3.   Gli inviti a presentare proposte hanno obiettivi chiari, in modo da garantire che i richiedenti non rispondano inutilmente.

3.   Gli inviti a presentare proposte hanno obiettivi quantitativi e qualitativi chiari, in modo da garantire che i richiedenti non rispondano inutilmente.

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2

Si agisce secondo i criteri di eccellenza, impatto e attuazione. Sulla base di tali condizioni il programma di lavoro specifica ulteriormente i criteri di valutazione e di selezione e può inserire criteri aggiuntivi, coefficienti di ponderazione e punteggi minimi o stabilire ulteriori dettagli sull'applicazione di questi criteri.

I criteri sono quelli dell'eccellenza, dell'impatto e dell'attuazione. Sulla base di tali condizioni il programma di lavoro specifica ulteriormente i criteri di valutazione e di selezione e può inserire criteri aggiuntivi, coefficienti di ponderazione e punteggi minimi chiaramente motivati o stabilire ulteriori dettagli sull'applicazione di questi criteri.

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo)

 

3 bis.     È opportuno ottimizzare tutte le fasi del processo onde evitare ritardi e incoraggiare l'efficacia rispetto ai costi. Ciò comprende l'accesso ai progetti di programmi di lavoro, la pubblicazione di inviti a presentare proposte, la stesura delle proposte, le procedure di selezione e i tempi necessari per approvare ed erogare le sovvenzioni.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 4

Sono adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti .

Nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti, sono adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nonché un equilibrio tra gli Stati membri che svolgono attività di ricerca e di formazione in campo nucleare .

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo)

 

Sono adottate misure adeguate per garantire un giusto equilibrio tra industria (comprese le PMI) e università nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e

e)

devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette identificabili (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto), diritti, interessi debitori, accantonamenti per possibili perdite od oneri futuri, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto dell'Unione, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d).

e)

devono essere al netto dei costi non ammissibili, in particolare tasse indirette identificabili (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto non recuperabile ), diritti, interessi debitori, perdite di cambio, costi relativi ai redditi da capitale, costi dichiarati, sostenuti o rimborsati rispetto a un altro progetto dell'Unione, debiti e oneri ad essi relativi, spese eccessive o sconsiderate, e qualsiasi altro costo che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere da a) a d).

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 2 – lettera a

(a)

nell'ambito dei contratti di associazione a un tasso non superiore al 40 %: spese per specifici progetti di cooperazione tra associati che siano stati raccomandati per un sostegno prioritario dal comitato consultivo e siano stati approvati dalla Commissione; il sostegno prioritario si incentrerà sulle azioni connesse con ITER/DEMO, salvo qualora si tratti di progetti cui è già stato concesso uno statuto prioritario nell'ambito di precedenti programmi quadro ;

(a)

nell'ambito dei contratti di associazione a un tasso non superiore al 40 %: spese per specifici progetti di cooperazione tra associati che siano stati raccomandati per un sostegno prioritario dal comitato consultivo e siano stati approvati dalla Commissione; il sostegno prioritario si incentrerà sugli esperimenti finalizzati all'ottimizzazione delle performance di ITER e in supporto alla definizione del programma DEMO ;


(1)   Testi approvati, P7_TA(2010)0401.


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