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Document 52011AP0489
Participation of undertakings, research centres and universities in indirect actions under the framework programme of the European Atomic Energy Community * European Parliament legislative resolution of 15 November 2011 on the proposal for a Council regulation (Euratom) laying down the rules for the participation of undertakings, research centres and universities in indirect actions under the Framework Programme of the European Atomic Energy Community and for the dissemination of research results (2012-2013) (COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))
Partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))
Partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica * Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))
GU C 153E del 31.5.2013, p. 183–187
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
CE 153/183 |
Martedì 15 novembre 2011
Partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica *
P7_TA(2011)0489
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 sulla proposta di regolamento del Consiglio (Euratom) che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell'ambito del programma quadro della Comunità europea dell'energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-2013) (COM(2011)0071 – C7-0076/2011 – 2011/0045(NLE))
2013/C 153 E/34
(Consultazione)
Il Parlamento europeo,
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vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2011)0071), |
— |
visti gli articoli 7 e 10 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C7-0076/2011), |
— |
visto l'articolo 55 del suo regolamento, |
— |
vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0345/2011), |
1. |
approva la proposta della Commissione quale emendata; |
2. |
invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica; |
3. |
invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
4. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione; |
5. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
TESTO DELLA COMMISSIONE |
EMENDAMENTO |
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Emendamento 1 |
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Proposta di regolamento Considerando 1 |
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Emendamento 2 |
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Proposta di regolamento Considerando 4 bis (nuovo) |
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Emendamento 3 |
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Proposta di regolamento Considerando 4 ter (nuovo) |
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Emendamento 4 |
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Proposta di regolamento Considerando 5 bis (nuovo) |
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Emendamento 5 |
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Proposta di regolamento Considerando 6 bis (nuovo) |
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Emendamento 6 |
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Proposta di regolamento Considerando 8 |
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Emendamento 7 |
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Proposta di regolamento Considerando 23 bis (nuovo) |
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Emendamento 8 |
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Proposta di regolamento Articolo 11 – comma 2 |
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Possono inoltre stabilire, in funzione della natura e degli obiettivi dell'azione indiretta, condizioni aggiuntive da rispettare per quanto concerne il tipo di partecipante e, se opportuno, il suo luogo di stabilimento. |
Possono inoltre stabilire, in funzione della natura e degli obiettivi dell'azione indiretta, condizioni aggiuntive motivate da rispettare per quanto concerne il tipo di partecipante e, se opportuno, il suo luogo di stabilimento. |
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Emendamento 9 |
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Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 |
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3. Gli inviti a presentare proposte hanno obiettivi chiari, in modo da garantire che i richiedenti non rispondano inutilmente. |
3. Gli inviti a presentare proposte hanno obiettivi quantitativi e qualitativi chiari, in modo da garantire che i richiedenti non rispondano inutilmente. |
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Emendamento 10 |
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Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 2 |
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Si agisce secondo i criteri di eccellenza, impatto e attuazione. Sulla base di tali condizioni il programma di lavoro specifica ulteriormente i criteri di valutazione e di selezione e può inserire criteri aggiuntivi, coefficienti di ponderazione e punteggi minimi o stabilire ulteriori dettagli sull'applicazione di questi criteri. |
I criteri sono quelli dell'eccellenza, dell'impatto e dell'attuazione. Sulla base di tali condizioni il programma di lavoro specifica ulteriormente i criteri di valutazione e di selezione e può inserire criteri aggiuntivi, coefficienti di ponderazione e punteggi minimi chiaramente motivati o stabilire ulteriori dettagli sull'applicazione di questi criteri. |
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Emendamento 11 |
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Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3 bis (nuovo) |
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3 bis. È opportuno ottimizzare tutte le fasi del processo onde evitare ritardi e incoraggiare l'efficacia rispetto ai costi. Ciò comprende l'accesso ai progetti di programmi di lavoro, la pubblicazione di inviti a presentare proposte, la stesura delle proposte, le procedure di selezione e i tempi necessari per approvare ed erogare le sovvenzioni. |
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Emendamento 12 |
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Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 4 |
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Sono adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti . |
Nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti, sono adottate misure adeguate per garantire un ragionevole equilibrio di genere nonché un equilibrio tra gli Stati membri che svolgono attività di ricerca e di formazione in campo nucleare . |
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Emendamento 13 |
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Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 4 bis (nuovo) |
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Sono adottate misure adeguate per garantire un giusto equilibrio tra industria (comprese le PMI) e università nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti. |
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Emendamento 14 |
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Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera e |
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Emendamento 15 |
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Proposta di regolamento Articolo 52 – paragrafo 2 – lettera a |
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(1) Testi approvati, P7_TA(2010)0401.