EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AP0479

Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare di passeggeri e del loro bagaglio per quanto concerne gli articoli 10 e 11 *** Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso (08663/2011 – C7-0143/2011 – 2003/0132B(NLE))

GU C 153E del 31.5.2013, p. 168–168 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 153/168


Martedì 15 novembre 2011
Convenzione di Atene relativa al trasporto via mare di passeggeri e del loro bagaglio per quanto concerne gli articoli 10 e 11 ***

P7_TA(2011)0479

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 15 novembre 2011 relativa al progetto di decisione del Consiglio relativa all'adesione dell'Unione europea al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso (08663/2011 – C7-0143/2011 – 2003/0132B(NLE))

2013/C 153 E/26

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

visto il progetto di decisione del Consiglio (08663/2011),

visto il protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio (08663/2011),

vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 81, paragrafo 1, e dell'articolo 81, paragrafo 2, lettere a) e c), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (C7-0143/2011),

visti l'articolo 81 e l'articolo 90, paragrafo 7, del suo regolamento,

vista la raccomandazione della commissione giuridica (A7-0341/2011),

1.

dà la sua approvazione all’adesione al protocollo;

2.

incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e all’Organizzazione marittima internazionale.


Top