Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011IP0512

Messa al bando delle munizioni a grappolo Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo

GU C 153E del 31.5.2013, p. 132–134 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

CE 153/132


Giovedì 17 novembre 2011
Messa al bando delle munizioni a grappolo

P7_TA(2011)0512

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 2011 sulla messa al bando delle munizioni a grappolo

2013/C 153 E/16

Il Parlamento europeo,

vista la Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) entrata in vigore il 1o agosto 2010 e che, alla data dell'8 novembre 2011, era stata approvata da 111 Stati (108 firmatari, tra cui 3 Stati membri dell'UE, 63 ratifiche, di cui 19 Stati membri dell'UE, e 3 adesioni),

visto il progetto di protocollo VI sulle munizioni a grappolo, del 26 agosto 2011, che dovrebbe essere allegato alla Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW),

vista la risoluzione sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2008,

visto il messaggio del Segretario generale delle Nazioni Unite, destinato alla seconda riunione delle Parti della Convenzione sulle munizioni a grappolo, trasmesso da Sergio Duarte, alto rappresentante per il disarmo, il 13 settembre 2011 a Beirut,

viste le dichiarazioni del vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Catherine Ashton, in particolare quella del 1o agosto 2010 relativa alla Convenzione sulle munizioni a grappolo e quella del 29 aprile 2011 sulle denunce riguardanti l'utilizzo di munizioni a grappolo in Libia,

vista la sua risoluzione del 20 novembre 2008 sulla Convenzione sulle munizioni a grappolo (1),

vista la sua risoluzione dell'8 luglio 2010 sull'entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM) e il ruolo dell'Unione europea (2),

vista la sua risoluzione del 7 luglio 2011 sui progressi nella lotta contro le mine (3),

visto l'articolo 110, paragrafo 4, del suo regolamento,

A.

considerando che le munizioni a grappolo rappresentano un grave rischio per le popolazioni civili, a causa dell'azione letale ad ampio raggio che le caratterizza, e che in contesti post-bellici l'impiego di tali munizioni ha tragicamente ferito o ucciso numerosi civili (le submunizioni inesplose, infatti, vengono spesso trovate da bambini e da altre persone innocenti ignare del pericolo);

B.

considerando che il sostegno della maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, le iniziative parlamentari e il lavoro svolto dalle organizzazioni della società civile sono stati decisivi per la positiva conclusione del "processo di Oslo" e la conseguente entrata in vigore della Convenzione sulle munizioni a grappolo; considerando che 22 Stati membri dell'UE hanno aderito alla CCM mentre cinque non l'hanno né firmata né ratificata;

C.

considerando che la CCM vieta agli Stati aderenti di utilizzare, sviluppare, produrre o altrimenti acquisire, stoccare, conservare o trasferire ad altri, direttamente o indirettamente, le munizioni a grappolo nonché di assistere, incoraggiare o indurre qualcuno a impegnarsi in attività non consentite agli Stati aderenti in virtù della Convenzione;

D.

considerando che la CCM stabilisce un nuovo criterio umanitario per l'assistenza alle vittime includendo nel concetto, oltre alle persone direttamente colpite dalle munizioni a grappolo, anche le famiglie e le comunità delle stesse rimaste coinvolte;

E.

considerando che il testo proposto del protocollo VI alla CCW, che sarà discusso in occasione della Quarta conferenza di riesame della CCW, non è giuridicamente compatibile con la CCM né complementare alla stessa; che, mentre gli Stati aderenti alla CCM hanno l'obbligo giuridico di distruggere tutte le munizioni, con il progetto di protocollo in parola sarebbero vietate solo le munizioni a grappolo antecedenti al 1980, sarebbe introdotto un lungo periodo di transizione in virtù del quale l'osservanza della Convenzione potrebbe essere posticipata di almeno 12 anni, sarebbe autorizzato l'utilizzo di munizioni a grappolo dotate di un solo meccanismo di autodistruzione e sarebbe concessa agli Stati la possibilità di fare ricorso alle munizioni a grappolo caratterizzate da un cosiddetto tasso di mancata esplosione pari o inferiore all'1 %;

F.

considerando che, dal momento della firma della CCM, sarebbero state recentemente impiegate munizioni a grappolo contro la popolazione civile in Cambogia, in Tailandia e in Libia, e che si impongono attualmente misure urgenti per garantire la rimozione delle sottomunizioni a grappolo inesplose onde evitare che mietano altre vittime (morti e feriti);

1.

invita gli Stati membri a non adottare, approvare o successivamente ratificare un protocollo alla CCW che consenta l'utilizzo delle munizioni a grappolo, vietate ai sensi della CCM, e chiede al Consiglio e agli Stati membri di agire di conseguenza in occasione della Quarta conferenza di riesame della CCW che si terrà dal 14 al 25 novembre 2011 a Ginevra;

2.

esprime profondo rammarico per la minaccia rappresentata dal progetto di protocollo VI, che sarà discusso in occasione della citata conferenza, in termini di minor chiarezza e rigore della norma di diritto umanitario internazionale stabilito dalla CCM, che impone un divieto globale sulle munizioni a grappolo, nonché per l'indebolimento della protezione dei civili che detto protocollo comporterebbe;

3.

esorta gli Stati a riconoscere le conseguenze umanitarie e l'elevato costo politico del sostegno al progetto di protocollo proposto, dal momento che lo stesso contiene numerose deroghe e lacune in virtù delle quali l'utilizzo delle munizioni a grappolo risulterebbe lecito;

4.

invita gli Stati membri e i paesi candidati all'adesione all'Unione europea che non sono parti contraenti della CCM ad aderire alla convenzione e chiede inoltre agli Stati firmatari della CCM di ratificarla al più presto;

5.

ritiene che il protocollo VI alla CCW non sia compatibile con la CCM e che gli Stati membri firmatari di quest'ultima abbiano l'obbligo giuridico di opporsi strenuamente all'introduzione del protocollo stesso e di respingerla;

6.

esorta vivamente il vicepresidente/alto rappresentante a ricordare agli Stati membri gli obblighi giuridici loro imposti dalla CCM; invita il vicepresidente/alto rappresentante a dare particolare rilevanza all'obiettivo tematico della riduzione della minaccia costituita dalle munizioni a grappolo e ad adoperarsi ai fini dell'adesione dell'Unione europea alla CCM, ormai possibile grazie all'entrata in vigore del trattato di Lisbona;

7.

accoglie con favore il fatto che 15 Stati aderenti e firmatari abbiano portato a termine la distruzione delle scorte, che altri 12 si apprestino a completarla entro il termine previsto e che le operazioni di bonifica siano in corso in 18 paesi e in altre tre regioni;

8.

esorta gli Stati membri che non hanno ancora aderito alla CCM ma che intendono ridurre l'impatto umanitario delle munizioni a grappolo ad adottare misure nazionali incisive e trasparenti, ad esempio una moratoria sull'utilizzo, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo, nonché a dare urgentemente avvio alla distruzione delle scorte di munizioni appartenenti alla categoria in oggetto;

9.

invita gli Stati membri che hanno firmato la CCM a varare provvedimenti normativi necessari per attuarla a livello nazionale; esorta gli Stati membri a garantire la trasparenza in relazione agli sforzi profusi in risposta alla presente risoluzione e a riferire regolarmente, ad esempio ai rispettivi parlamenti nazionali, in merito alle attività svolte nel quadro della Convenzione;

10.

chiede al Consiglio e alla Commissione di includere negli accordi con i paesi terzi un riferimento alla messa al bando delle munizioni a grappolo in qualità di clausola standard, aggiuntiva rispetto a quella sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa, in particolare nel contesto delle relazioni dell'Unione con i paesi vicini;

11.

invita il Consiglio e la Commissione a integrare pienamente la lotta alle munizioni a grappolo nei programmi comunitari di assistenza in modo da aiutare i paesi terzi a distruggere le scorte e a erogare gli aiuti umanitari;

12.

chiede agli Stati membri, al Consiglio e alla Commissione di adottare provvedimenti volti a scoraggiare la fornitura di munizioni a grappolo ad attori non statali;

13.

incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e dei paesi candidati all'adesione, nonché al Segretario generale delle Nazioni Unite e alla Coalizione contro le munizioni a grappolo.


(1)  GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 61.

(2)  Testi approvati, P7_TA(2010)0285.

(3)  Testi approvati, P7_TA(2011)0339.


Top